CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 aprile 2019
Cassazione n. 23449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18168/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AvvocatoClaudia Cardenà giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di procuratoredi [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat o - avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 2398 /201 9 depositat o i l 9/4/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano reclamo, ex artt. 36 e 110 l. fall., avverso il piano di riparto parziale depositato in data 29 maggio 2018 dal curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il G.D. accoglieva parzialmente il reclamo, solo nella parte in cui il curatore aveva omesso di computare gli interessi sui crediti privilegiati, ritenendo però infondata la richiesta dei creditori di far valere sulla somma erogata dalla B.C.C. di Montepulciano le cause di prelazione vantate nei confronti del fallito. 2. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 9 aprile 2019, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.D.. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto difese. Considerato che: 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 6 giugno 2023 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti. La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia, attraverso la sottoscrizione del curatore apposta in calce all’atto. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte dichiara estint