CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA]' ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 n. 1 I. fall., riformata solo quanto alla rideterminazione delle pene accessorie; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale - è indeducibile in quanto si risolve nella riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (con i quali il ricorso non si confronta: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e in un'inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841) ed è, comunque, manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); - che il secondo motivo - afferente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale - è anch'esso indeducibile, in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; - che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, non dovendo, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ben potendosi limitare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri, così come in concreto avvenuto, avendo la Corte territoriale indicato - senza evidenti illogicità - le ragioni del ritenuto diniego (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M