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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26628/2026

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alentia il 06/01/1968avverso la sentenza 22/05/2025 della Corte di CassazioneEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, per entrambi iricorrenti, e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri per il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha annullato senzarinvio la sentenza impugnata in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma6, cod. pen. contestata per il reato di cui al capo A) nei confronti, anche, di BarbaRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando i loro ricorsi nel resto erinviando al giudice di merito per la rideterminazione della pena.2.

Propongono ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. idifensori di fiducia e procuratori speciali del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Premette la difesa del [OSCURATO:PERSONA] che la condanna per il delitto associativodoveva ritenersi errata ed ingiusta; la stessa sezione della Corte di cassazioneaveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma dellamisura cautelare in carcere, rilevando l’insussistenza del materiale indiziario asostegno del ruolo ascritto all’imputato nei settori dell’usura e delle estorsioni,rilievo che aveva determinato la revoca in sede di rinvio della misura custodiale.La sentenza impugnata con il rimedio straordinario si basava proprio sugli attigià valutati nel procedimento cautelare (“costituiti, in buona sostanza, da un datointercettivo risalente al 2017, le dichiarazioni del cdg [OSCURATO:PERSONA], oltre chesulla inaccettabile rilettura in pejus dei sopraelencati elementi coperti dal giudicatocautelare”).Ciò premesso, gli errori percettivi, pure di tipo omissivo, sono stati indicati neiseguenti termini:il primo errore è riferito al motivo n. 1 dell’atto di impugnazione dell’avv.

DiRenzo, ove si lamentava che gli atti del cd. procedimento Imponimento, utilizzatidal primo giudice per la decisione, pur nella disponibilità dell’autorità inquirenteprima dell’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., non erano statiportati a conoscenza delle parti; la corte di legittimità aveva ritenuto assertiva lacensura, senza considerare che nel ricorso era stato ben evidenziato come gli attiin questione, risalenti ad ottobre 2017, fossero noti all’Ufficio di Procura prima del18 giugno 2020, data di emissione dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari;il secondo errore denunciato riguarda l’omessa pronuncia sulla censuradifensiva relativa alla lacuna motivazionale della sentenza di appello sul motivoinutilizzabilità degli atti del procedimento Imponimento, sollevata con memoria del15 settembre 2021, allegata al ricorso e non esaminata;il terzo errore percettivo riguarda la mancata valutazione della memoria del15 settembre 2021 e di quella precedente del 3 aprile 2021, entrambe allegate alricorso e non considerate, nel loro contenuto fattuale, dalla Corte di appello,basandosi la tesi del contributo associativo stabile del [OSCURATO:PERSONA] su dueintercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senzavalutare gli argomenti sulla inutilizzabilità di tali atti;il quarto errore è attribuito al fatto che la Corte di cassazione non si siaavveduta dell’omesso confronto fra le sentenze di merito e la decisione cautelarea seguito di annullamento con rinvio nonché dell’irrisorietà del novum, con erroneavalutazione del portato delle argomentazioni difensive, ritenute generiche inrelazione alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], perché prive di riferimenti alla lororilevanza nel contesto della trama motivazionale, laddove, invece, era facilmenteintuibile che, esclusi gli elementi già oggetto del giudicato cautelare e il materialeintercettivo risalente nel tempo e, comunque, neutro, le dichiarazioni in questioneerano insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità per il reato associativo.2.2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentatidue ricorsi.Nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunciano i seguenti errori:con riguardo ai motivi n. 1 e n. 2 dell’atto di impugnazione, relativi alla violazionedegli artt. 649 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. sul tema del periodo dellapermanenza associativa, la corte di legittimità aveva sostenuto che la difesa si eralimitata a confutare nel merito le argomentazioni dei giudici di merito, senzaavvedersi, tuttavia, che nel ricorso si rimarcava che tale periodo era stato fissatonei gradi di merito con decorrenza dal 1 marzo 2017 fino al 19 dicembre 2019,coperto da giudicato assolutorio (processo cd. [OSCURATO:PERSONA]), come documentato incollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non erano collocabili in un nuovo periodotemporale);un secondo errore riguarda la mancata attualizzazione della partecipazioneassociativa del ricorrente, senza riscontri nelle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia;un terzo errore attiene all’omesso riscontro del motivo sul travisamento dellaprova circa il ragionamento del giudice di merito che aveva accreditato il narratodei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; censura ritenuta estraneaal giudizio riservato alla cassazione, laddove si denunciava, invece, il completodisallineamento tra il propalato dei pentiti e il valore probante ad esso assegnatodal Tribunale e dalla Corte di appello;una quarta svista riguarda le censure relative al collaboratore di giustiziaArena, neppure menzionato in sentenza con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], con conseguentemancanza grafica della motivazione sul punto (nell’atto di appello si eraevidenziato il contrasto tra le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e quelle dei collaboratoriMantella e [OSCURATO:PERSONA]);un quinto errore riguarda la ritenuta convergenza delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],senza considerare che se fosse stato adeguatamente valutato il propalatodell’[OSCURATO:PERSONA] – il quale, a differenza degli altri, aveva collocato il [OSCURATO:PERSONA] nella societàmaggiore – sarebbe stata riscontrata la divergenza, con conseguenteannullamento con rinvio della sentenza impugnata; inoltre, prive di riscontro eranostate le censure sul travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (che mai avevariferito della partecipazione ai nuovi riti di affiliazione) e del [OSCURATO:PERSONA] (che avevariportato circostanze che ben poteva aver appreso dagli atti processuali);una sesta svista riguarda l’omesso esame del motivo di ricorso relativo almancato riscontro da parte della corte territoriale della censura intitolata “Ilcontenuto intercettivo”, riferito all’intercettazione ambientale del 25 gennaio 2018in casa di [OSCURATO:PERSONA] e al dato temporale sul conferimento di doti;una settima svista si riferisce al denunziato travisamento per invenzione circal’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetto storico dellacosca, posto che il collaboratore non poteva che fare riferimento a fatti ricadentinel periodo coperto dal giudicato assolutorio.2.3.

Nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], premessa la sintesi dei tremotivi di ricorso, incentrati sulla verifica di legittimità circa l’utilizzo da parte deigiudici di merito di dichiarazioni collaborative inesistenti nonché circa la tenutalogica della motivazione per i profili indicati (data del commesso reato rispetto allapronuncia assolutoria, contraddizioni nel propalato dei pentiti, omessa valutazionedi un documento importante), la Corte di cassazione alle pagine 193 e seguentidella sentenza aveva “erroneamente sentenziato che la difesa non avrebbeindicato le ragioni da cui deriva la denunciata illogicità”.Risultava, invece, che la difesa aveva censurato la motivazione della corteterritoriale per l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazioni inesistenti(affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] e partecipazione di costui alle affiliazioni) e per non avervalutato il certificato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], distonico rispetto allaricostruzione della conversazione che colloca il conferimento delle doti nel 2015 enon nel 2006 ossia nel periodo coperto dal giudicato assolutorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché fondati su motivi non consentiti inrelazione al rimedio straordinario esperito.Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al qualel'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. comemotivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte dicassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza trala volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo,in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, ilcui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchérimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi,inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01).In particolare, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso iprovvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamentodel fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezionedelle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n.11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01).In tale cornice (e tale aspetto assume portata dirimente rispetto alle doglianzeformulate dai ricorrenti) deve pertanto reputarsi pacificamente inammissibile ilricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione degli elementiprobatori ovvero si contesti il profilo di utilizzabilità della prova, proprio perchél'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consistein una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsa la Corte dicassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse.Devono, inoltre, essere ritenuti estranei all'ambito di applicazione dell'istitutogli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovverola supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in un travisamento del fatto - soltanto nelleforme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (da ultimo, Sez. 2, n. 24057 del23/06/2026, Bifulco, n.m.; Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161– 01)2.

Fermo quanto precede, i vari aspetti del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] possonoessere trattati congiuntamente alla luce delle reciproche interazioni.Si lamenta, infatti, l’inutilizzabilità degli atti del cd. procedimentoImponimento, con riferimento, in particolare, ad alcune intercettazioni e alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonché l’omesso confronto frale sentenze di merito e la decisione cautelare, con erronea valutazione del portatodelle argomentazioni difensive, tendenti ad evidenziare l’irrisorietà del novum.Le questioni sono state tutte esaminate nella sentenza impugnata con ilrimedio straordinario: previa sintesi completa dei motivi di ricorso nel paragrafo49 (“i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]”, pagg. 155 e seguenti), la Corte dicassazione ha valutato anche il profilo della inutilizzabilità degli atti e dellaviolazione del diritto di difesa, ritenendo, sulla base delle scansioni processuali,che le doglianze non coglievano nel segno (par. 49.1.2).Ha altresì indicato le ragioni secondo cui la motivazione contenuta nellasentenza di appello possedesse una stringente e completa capacità persuasivaquanto alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrina di [OSCURATO:PERSONA] (par. 49.2),con riferimento specifico agli elementi di prova emersi nel corso del giudizio.Verificato l’effettivo riscontro dei motivi di ricorso, ogni indagine relativa allapercezione degli atti del processo di cassazione – che la difesa assume erronea –sottesa alle valutazioni della Corte, è esclusa dal perimento del rimediostraordinario.Infine, va rimarcato che il ricorrente ravvisa un errore percettivo anche nelfatto che “i giudici della VI sezione non hanno visto né la memoria del 15.09.2021né quella precedente del 30.04.2021, allegata al ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],lamentandone la omessa considerazione in seconde cure”.Va richiamato il principio in base al quale in sede di legittimità non ècensurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettatacol gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previstodall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi unaricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01), con laconseguenza che – avendo la Corte di cassazione effettuato una valutazione dellatenuta della motivazione alla stregua dei rilievi difensivi – nessun errore percettivosussiste in relazione all’esame di memorie depositate nel giudizio di appello.La circostanza che la difesa ritenga rilevante il contenuto di tali memorie aifini della decisione e, quindi, non applicabile al caso di specie il principio di dirittorichiamato, è, ancora una volta, estranea al rimedio in esame, riguardando ilragionamento valutativo della Corte.3.

Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il travisamento dei motivi di impugnazione e l’omessa risposta allecensure prospettate in appello, lamentando la valutazione della Corte dicassazione in ordine al giudizio di logicità della motivazione della sentenza diappello rispetto alle incongruità denunciate: il portato delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia e la prova documentale indicata sarebbero stati travisatidal giudice di merito e tale vizio non sarebbe stato riscontrato in sede di legittimità,nonostante le analitiche argomentazioni difensive.La stessa prospettazione evidenzia come non di errori percettivi si tratti madi un ragionamento che si ritiene viziato, tanto che si sottopongono nuovamentein questa sede profili di incongruenza motivazionale del giudice di appello rispettoalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla ricostruzione in fatto dellafattispecie, specie sotto il profilo temporale.Sempre con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] si afferma, a proposito di quello che viene indicato come sesto errorepercettivo, che “la sentenza ricorsa glissa totalmente su tale specifico motivo e lasvista ha determinato la violazione dell’art. 192, co. 3, c.p.p., atteso che latrascurata conversazione avrebbe dovuto costituire uno degli elementi di prova davalutare, unitamente agli atri, per poter confermare o meno l’attendibilità deicollaboratori di giustizia” (pag. 10): le conclusioni della Corte di cassazione nonsarebbero cioè in linea con le prove, travisate dai giudici di merito.

E se già intema di ricorso ordinario per cassazione, è inammissibile il motivo con cui sideduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erroneavalutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limitiall'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamentedall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superatiricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella partein cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a penadi nullità (Sez.

U, 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04); tanto più insede di ricorso straordinario non può denunciarsi sub specie di errore percettivo lavalutazione sulla tenuta della motivazione della sentenza di appello alla streguadelle prove considerate in sede di merito.Circa gli ulteriori punti denunciati come “errori di fatto” o “svista” nel ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che la Corte non avrebbe esaminato imotivi 1 e 2 del ricorso sul tema del periodo di permanenza associativa, inconsiderazione dell’arco temporale coperto dal giudicato assolutorio nel processocd. [OSCURATO:PERSONA]; a pag. 194 e segg. la sentenza ha, invece, riscontrato i motivi,con riferimento a dati probatori – dichiarazioni di collaboratori di giustizia,intercettazione – che il ricorrente ritiene travisati, per profili, come più volteevidenziato in precedenza, che non possono costituire oggetto di ricorsostraordinario e, proprio perché attinenti al processo valutativo, non integrano la“evidente disattenzione” di cui è cenno in ricorso.Ulteriore travisamento della prova è denunciato circa “il disallineamento tra ilpropalato dei pentiti ed il valore probante ad essi assegnato dal giudice di merito”,la valutazione delle “censure mosse in relazione al collaboratore di giustiziaArena”, le divergenze denunciate circa la collocazione del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, ildato captativo relativo alla intercettazione ambientale del 25 gennaio, alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]: questioni che la Corte havalutato a pag. 195, senza possibilità di riproporre con l’impugnazionestraordinaria il tema del travisamento della prova.4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alentia il 06/01/1968avverso la sentenza 22/05/2025 della Corte di CassazioneEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, per entrambi iricorrenti, e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri per il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha annullato senzarinvio la sentenza impugnata in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma6, cod. pen. contestata per il reato di cui al capo A) nei confronti, anche, di BarbaRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando i loro ricorsi nel resto erinviando al giudice di merito per la rideterminazione della pena.2. Propongono ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. idifensori di fiducia e procuratori speciali del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].2.1. Premette la difesa del [OSCURATO:PERSONA] che la condanna per il delitto associativodoveva ritenersi errata ed ingiusta; la stessa sezione della Corte di cassazioneaveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma dellamisura cautelare in carcere, rilevando l’insussistenza del materiale indiziario asostegno del ruolo ascritto all’imputato nei settori dell’usura e delle estorsioni,rilievo che aveva determinato la revoca in sede di rinvio della misura custodiale.La sentenza impugnata con il rimedio straordinario si basava proprio sugli attigià valutati nel procedimento cautelare (“costituiti, in buona sostanza, da un datointercettivo risalente al 2017, le dichiarazioni del cdg [OSCURATO:PERSONA], oltre chesulla inaccettabile rilettura in pejus dei sopraelencati elementi coperti dal giudicatocautelare”).Ciò premesso, gli errori percettivi, pure di tipo omissivo, sono stati indicati neiseguenti termini:il primo errore è riferito al motivo n. 1 dell’atto di impugnazione dell’avv. DiRenzo, ove si lamentava che gli atti del cd. procedimento Imponimento, utilizzatidal primo giudice per la decisione, pur nella disponibilità dell’autorità inquirenteprima dell’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., non erano statiportati a conoscenza delle parti; la corte di legittimità aveva ritenuto assertiva lacensura, senza considerare che nel ricorso era stato ben evidenziato come gli attiin questione, risalenti ad ottobre 2017, fossero noti all’Ufficio di Procura prima del18 giugno 2020, data di emissione dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari;il secondo errore denunciato riguarda l’omessa pronuncia sulla censuradifensiva relativa alla lacuna motivazionale della sentenza di appello sul motivoinutilizzabilità degli atti del procedimento Imponimento, sollevata con memoria del15 settembre 2021, allegata al ricorso e non esaminata;il terzo errore percettivo riguarda la mancata valutazione della memoria del15 settembre 2021 e di quella precedente del 3 aprile 2021, entrambe allegate alricorso e non considerate, nel loro contenuto fattuale, dalla Corte di appello,basandosi la tesi del contributo associativo stabile del [OSCURATO:PERSONA] su dueintercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senzavalutare gli argomenti sulla inutilizzabilità di tali atti;il quarto errore è attribuito al fatto che la Corte di cassazione non si siaavveduta dell’omesso confronto fra le sentenze di merito e la decisione cautelarea seguito di annullamento con rinvio nonché dell’irrisorietà del novum, con erroneavalutazione del portato delle argomentazioni difensive, ritenute generiche inrelazione alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], perché prive di riferimenti alla lororilevanza nel contesto della trama motivazionale, laddove, invece, era facilmenteintuibile che, esclusi gli elementi già oggetto del giudicato cautelare e il materialeintercettivo risalente nel tempo e, comunque, neutro, le dichiarazioni in questioneerano insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità per il reato associativo.2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentatidue ricorsi.Nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si denunciano i seguenti errori:con riguardo ai motivi n. 1 e n. 2 dell’atto di impugnazione, relativi alla violazionedegli artt. 649 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. sul tema del periodo dellapermanenza associativa, la corte di legittimità aveva sostenuto che la difesa si eralimitata a confutare nel merito le argomentazioni dei giudici di merito, senzaavvedersi, tuttavia, che nel ricorso si rimarcava che tale periodo era stato fissatonei gradi di merito con decorrenza dal 1 marzo 2017 fino al 19 dicembre 2019,coperto da giudicato assolutorio (processo cd. [OSCURATO:PERSONA]), come documentato incollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non erano collocabili in un nuovo periodotemporale);un secondo errore riguarda la mancata attualizzazione della partecipazioneassociativa del ricorrente, senza riscontri nelle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia;un terzo errore attiene all’omesso riscontro del motivo sul travisamento dellaprova circa il ragionamento del giudice di merito che aveva accreditato il narratodei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; censura ritenuta estraneaal giudizio riservato alla cassazione, laddove si denunciava, invece, il completodisallineamento tra il propalato dei pentiti e il valore probante ad esso assegnatodal Tribunale e dalla Corte di appello;una quarta svista riguarda le censure relative al collaboratore di giustiziaArena, neppure menzionato in sentenza con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], con conseguentemancanza grafica della motivazione sul punto (nell’atto di appello si eraevidenziato il contrasto tra le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e quelle dei collaboratoriMantella e [OSCURATO:PERSONA]);un quinto errore riguarda la ritenuta convergenza delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],senza considerare che se fosse stato adeguatamente valutato il propalatodell’[OSCURATO:PERSONA] – il quale, a differenza degli altri, aveva collocato il [OSCURATO:PERSONA] nella societàmaggiore – sarebbe stata riscontrata la divergenza, con conseguenteannullamento con rinvio della sentenza impugnata; inoltre, prive di riscontro eranostate le censure sul travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (che mai avevariferito della partecipazione ai nuovi riti di affiliazione) e del [OSCURATO:PERSONA] (che avevariportato circostanze che ben poteva aver appreso dagli atti processuali);una sesta svista riguarda l’omesso esame del motivo di ricorso relativo almancato riscontro da parte della corte territoriale della censura intitolata “Ilcontenuto intercettivo”, riferito all’intercettazione ambientale del 25 gennaio 2018in casa di [OSCURATO:PERSONA] e al dato temporale sul conferimento di doti;una settima svista si riferisce al denunziato travisamento per invenzione circal’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetto storico dellacosca, posto che il collaboratore non poteva che fare riferimento a fatti ricadentinel periodo coperto dal giudicato assolutorio.2.3. Nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], premessa la sintesi dei tremotivi di ricorso, incentrati sulla verifica di legittimità circa l’utilizzo da parte deigiudici di merito di dichiarazioni collaborative inesistenti nonché circa la tenutalogica della motivazione per i profili indicati (data del commesso reato rispetto allapronuncia assolutoria, contraddizioni nel propalato dei pentiti, omessa valutazionedi un documento importante), la Corte di cassazione alle pagine 193 e seguentidella sentenza aveva “erroneamente sentenziato che la difesa non avrebbeindicato le ragioni da cui deriva la denunciata illogicità”.Risultava, invece, che la difesa aveva censurato la motivazione della corteterritoriale per l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazioni inesistenti(affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] e partecipazione di costui alle affiliazioni) e per non avervalutato il certificato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], distonico rispetto allaricostruzione della conversazione che colloca il conferimento delle doti nel 2015 enon nel 2006 ossia nel periodo coperto dal giudicato assolutorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché fondati su motivi non consentiti inrelazione al rimedio straordinario esperito.Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale in base al qualel'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. comemotivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte dicassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza trala volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo,in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, ilcui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchérimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi,inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non correttainterpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzialie processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01).In particolare, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso iprovvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamentodel fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezionedelle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n.11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01).In tale cornice (e tale aspetto assume portata dirimente rispetto alle doglianzeformulate dai ricorrenti) deve pertanto reputarsi pacificamente inammissibile ilricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione degli elementiprobatori ovvero si contesti il profilo di utilizzabilità della prova, proprio perchél'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consistein una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsa la Corte dicassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse.Devono, inoltre, essere ritenuti estranei all'ambito di applicazione dell'istitutogli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovverola supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in un travisamento del fatto - soltanto nelleforme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (da ultimo, Sez. 2, n. 24057 del23/06/2026, Bifulco, n.m.; Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161– 01)2. Fermo quanto precede, i vari aspetti del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] possonoessere trattati congiuntamente alla luce delle reciproche interazioni.Si lamenta, infatti, l’inutilizzabilità degli atti del cd. procedimentoImponimento, con riferimento, in particolare, ad alcune intercettazioni e alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonché l’omesso confronto frale sentenze di merito e la decisione cautelare, con erronea valutazione del portatodelle argomentazioni difensive, tendenti ad evidenziare l’irrisorietà del novum.Le questioni sono state tutte esaminate nella sentenza impugnata con ilrimedio straordinario: previa sintesi completa dei motivi di ricorso nel paragrafo49 (“i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]”, pagg. 155 e seguenti), la Corte dicassazione ha valutato anche il profilo della inutilizzabilità degli atti e dellaviolazione del diritto di difesa, ritenendo, sulla base delle scansioni processuali,che le doglianze non coglievano nel segno (par. 49.1.2).Ha altresì indicato le ragioni secondo cui la motivazione contenuta nellasentenza di appello possedesse una stringente e completa capacità persuasivaquanto alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrina di [OSCURATO:PERSONA] (par. 49.2),con riferimento specifico agli elementi di prova emersi nel corso del giudizio.Verificato l’effettivo riscontro dei motivi di ricorso, ogni indagine relativa allapercezione degli atti del processo di cassazione – che la difesa assume erronea –sottesa alle valutazioni della Corte, è esclusa dal perimento del rimediostraordinario.Infine, va rimarcato che il ricorrente ravvisa un errore percettivo anche nelfatto che “i giudici della VI sezione non hanno visto né la memoria del 15.09.2021né quella precedente del 30.04.2021, allegata al ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],lamentandone la omessa considerazione in seconde cure”.Va richiamato il principio in base al quale in sede di legittimità non ècensurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettatacol gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previstodall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi unaricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01), con laconseguenza che – avendo la Corte di cassazione effettuato una valutazione dellatenuta della motivazione alla stregua dei rilievi difensivi – nessun errore percettivosussiste in relazione all’esame di memorie depositate nel giudizio di appello.La circostanza che la difesa ritenga rilevante il contenuto di tali memorie aifini della decisione e, quindi, non applicabile al caso di specie il principio di dirittorichiamato, è, ancora una volta, estranea al rimedio in esame, riguardando ilragionamento valutativo della Corte.3. Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il travisamento dei motivi di impugnazione e l’omessa risposta allecensure prospettate in appello, lamentando la valutazione della Corte dicassazione in ordine al giudizio di logicità della motivazione della sentenza diappello rispetto alle incongruità denunciate: il portato delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia e la prova documentale indicata sarebbero stati travisatidal giudice di merito e tale vizio non sarebbe stato riscontrato in sede di legittimità,nonostante le analitiche argomentazioni difensive.La stessa prospettazione evidenzia come non di errori percettivi si tratti madi un ragionamento che si ritiene viziato, tanto che si sottopongono nuovamentein questa sede profili di incongruenza motivazionale del giudice di appello rispettoalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla ricostruzione in fatto dellafattispecie, specie sotto il profilo temporale.Sempre con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] si afferma, a proposito di quello che viene indicato come sesto errorepercettivo, che “la sentenza ricorsa glissa totalmente su tale specifico motivo e lasvista ha determinato la violazione dell’art. 192, co. 3, c.p.p., atteso che latrascurata conversazione avrebbe dovuto costituire uno degli elementi di prova davalutare, unitamente agli atri, per poter confermare o meno l’attendibilità deicollaboratori di giustizia” (pag. 10): le conclusioni della Corte di cassazione nonsarebbero cioè in linea con le prove, travisate dai giudici di merito. E se già intema di ricorso ordinario per cassazione, è inammissibile il motivo con cui sideduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erroneavalutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limitiall'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamentedall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superatiricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella partein cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a penadi nullità (Sez. U, 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04); tanto più insede di ricorso straordinario non può denunciarsi sub specie di errore percettivo lavalutazione sulla tenuta della motivazione della sentenza di appello alla streguadelle prove considerate in sede di merito.Circa gli ulteriori punti denunciati come “errori di fatto” o “svista” nel ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che la Corte non avrebbe esaminato imotivi 1 e 2 del ricorso sul tema del periodo di permanenza associativa, inconsiderazione dell’arco temporale coperto dal giudicato assolutorio nel processocd. [OSCURATO:PERSONA]; a pag. 194 e segg. la sentenza ha, invece, riscontrato i motivi,con riferimento a dati probatori – dichiarazioni di collaboratori di giustizia,intercettazione – che il ricorrente ritiene travisati, per profili, come più volteevidenziato in precedenza, che non possono costituire oggetto di ricorsostraordinario e, proprio perché attinenti al processo valutativo, non integrano la“evidente disattenzione” di cui è cenno in ricorso.Ulteriore travisamento della prova è denunciato circa “il disallineamento tra ilpropalato dei pentiti ed il valore probante ad essi assegnato dal giudice di merito”,la valutazione delle “censure mosse in relazione al collaboratore di giustiziaArena”, le divergenze denunciate circa la collocazione del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, ildato captativo relativo alla intercettazione ambientale del 25 gennaio, alledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]: questioni che la Corte havalutato a pag. 195, senza possibilità di riproporre con l’impugnazionestraordinaria il tema del travisamento della prova.4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 26628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris