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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16043/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 27642/2021 R.G., solle- vato dal Tribunale di Brescia con ordinanza in data 7 ottobre 2021, nel pro- cedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] S.S., da una parte, e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dall'altra, ed iscritto al n. 55/2021 R.G. di quell'Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe FICHERA, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2021, il Tribunale di Brescia ha pronunciato la dichiarazione di fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, su ricorso F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27642/2021 Numero sezionale 4616/2022 Numero di raccolta generale 16043/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 depositato dall'[OSCURATO:PERSONA] S.s. il 18 dicembre 2020.

2. Con successiva ordinanza del 7 ottobre 2021, il medesimo Tribunale, rilevato che il fallimento dell'Ecoval era stato già dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 27 novembre 2020, ha sollevato conflitto reale posi- tivo di competenza, chiedendo dichiararsi la propria competenza per territo- rio.

Premesso che in data 31 dicembre 2019 la società fallita aveva trasferito la propria sede da Mazzano (BS), via [OSCURATO:PERSONA], n. 82/b, a Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] del Carso, n. 2, il Tribunale ha osservato che, in quanto intervenuto nell'anno anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, tale tra- sferimento non consentiva di affermare la competenza del Tribunale di Mi- lano.

Precisato inoltre che l'indirizzo di Milano coincideva con quello del com- mercialista che assisteva la società fallita, mentre l'attività direttiva dell'im- presa veniva svolta in Montichiari e Mazzano, ha escluso che il procedimento potesse proseguire dinanzi al tribunale pronunciatosi per primo, osservando che l'art. 9-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 trova applicazione esclusiva- mente nel caso in cui tutti i tribunali che hanno dichiarato il fallimento siano ugualmente competenti, mentre è inapplicabile nel caso in cui, come nella specie, quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell'impresa non corrispondente a quella principale.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' opportuno premettere che, come più volte affermato da questa Corte in tema di fallimento, il regolamento d'ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l'inderogabilità della previ- sione dell'art. 9 della legge fall. e la conseguente rilevabilità d'ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l'eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata.

In contrario, non vale richiamare il disposto dell'art. 9-ter della legge fall., il quale, nell'enunciare il principio della prevenzione quale criterio 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27642/2021 Numero sezionale 4616/2022 Numero di raccolta generale 16043/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 per l'individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ai sensi dell'art. 9 cit., e non può quindi trovare applicazione nel caso in cui quello pronunciatosi per primo abbia af- fermato la propria competenza in relazione ad una sede dell'impresa non cor- rispondente a quella principale (cfr. Cass., Sez.

VI, 29/09/2016, n. 19343; 30/10/2014, n. 23116; Cass., Sez.

I, 25/09/2014, n. 20283).

2. Ciò posto, occorre rilevare che nella specie la prima dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 marzo 2021, pur essendo intervenuta in data successiva a quella del trasferimento della sede legale della società fallita da Mazzano (BS) a Milano, avvenuto il 31 dicembre 2019, ha avuto luogo in accoglimento di un'istanza presentata il 18 dicembre 2020, e quindi prima che fosse trascorso un anno dal predetto trasferimento: trova pertanto applicazione non già il primo comma dell'art. 9 cit., secondo cui il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove è situata la sede principale dell'impresa, ma il secondo comma del medesimo articolo, il quale dispone che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antece- dente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Tale disposizione, rispondente ad evidenti finalità di semplificazione dell'individuazione del giudice competente, introducendo una presunzione assoluta di coincidenza della sede dell'impresa con quella ante- riore al trasferimento, che non ammette prova contraria (cfr. Cass. Sez.

I, 25/09/2009, n. 20719), rende superfluo qualsiasi accertamento in ordine alla portata effettiva del mutamento di sede, la cui operatività resta pertanto esclusa, alla sola condizione che lo stesso sia intervenuto nel periodo indicato.

Risultano pertanto ininfluenti le considerazioni svolte dal Tribunale di Brescia in ordine alla coincidenza della nuova sede della società fallita con l'indirizzo del commercialista che l'assisteva nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribu- nale di Milano ed alla collocazione nel proprio circondario dei luoghi in cui si svolgeva l'attività direttiva dell'impresa, trattandosi di elementi destinati a venire in rilievo esclusivamente ai fini dell'individuazione della sede effettiva dell'impresa, nell'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui, essendo stata l'istanza di fallimento presentata ad oltre un anno di distanza dal muta- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27642/2021 Numero sezionale 4616/2022 Numero di raccolta generale 16043/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 mento della sede legale, si affermi il carattere meramente fittizio di quest'ul- timo, in quanto preordinato ad eludere l'applicazione delle norme che disci- plinano la competenza per territorio (cfr. Cass., Sez.

VI, 29/07/2013, n. 18238; 18/07/2013, n. 17617; 27/07/2010, n. 17583).

3. In applicazione dei predetti principi, va pertanto dichiarata la compe- tenza del Tribunale di Brescia, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'iniziativa ufficiosa del regolamento.

P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 27642/2021 R.G., solle- vato dal Tribunale di Brescia con ordinanza in data 7 ottobre 2021, nel pro- cedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] S.S., da una parte, e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dall'altra, ed iscritto al n. 55/2021 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe FICHERA, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2021, il Tribunale di Brescia ha pronunciato la dichiarazione di fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, su ricorso F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27642/2021 Numero sezionale 4616/2022 Numero di raccolta generale 16043/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 depositato dall'[OSCURATO:PERSONA] S.s. il 18 dicembre 2020. 2. Con successiva ordinanza del 7 ottobre 2021, il medesimo Tribunale, rilevato che il fallimento dell'Ecoval era stato già dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 27 novembre 2020, ha sollevato conflitto reale posi- tivo di competenza, chiedendo dichiararsi la propria competenza per territo- rio. Premesso che in data 31 dicembre 2019 la società fallita aveva trasferito la propria sede da Mazzano (BS), via [OSCURATO:PERSONA], n. 82/b, a Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] del Carso, n. 2, il Tribunale ha osservato che, in quanto intervenuto nell'anno anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, tale tra- sferimento non consentiva di affermare la competenza del Tribunale di Mi- lano. Precisato inoltre che l'indirizzo di Milano coincideva con quello del com- mercialista che assisteva la società fallita, mentre l'attività direttiva dell'im- presa veniva svolta in Montichiari e Mazzano, ha escluso che il procedimento potesse proseguire dinanzi al tribunale pronunciatosi per primo, osservando che l'art. 9-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 trova applicazione esclusiva- mente nel caso in cui tutti i tribunali che hanno dichiarato il fallimento siano ugualmente competenti, mentre è inapplicabile nel caso in cui, come nella specie, quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell'impresa non corrispondente a quella principale. 3. Le parti non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno premettere che, come più volte affermato da questa Corte in tema di fallimento, il regolamento d'ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l'inderogabilità della previ- sione dell'art. 9 della legge fall. e la conseguente rilevabilità d'ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l'eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata. In contrario, non vale richiamare il disposto dell'art. 9-ter della legge fall., il quale, nell'enunciare il principio della prevenzione quale criterio 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Ciò posto, occorre rilevare che nella specie la prima dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 marzo 2021, pur essendo intervenuta in data successiva a quella del trasferimento della sede legale della società fallita da Mazzano (BS) a Milano, avvenuto il 31 dicembre 2019, ha avuto luogo in accoglimento di un'istanza presentata il 18 dicembre 2020, e quindi prima che fosse trascorso un anno dal predetto trasferimento: trova pertanto applicazione non già il primo comma dell'art. 9 cit., secondo cui il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove è situata la sede principale dell'impresa, ma il secondo comma del medesimo articolo, il quale dispone che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antece- dente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. Tale disposizione, rispondente ad evidenti finalità di semplificazione dell'individuazione del giudice competente, introducendo una presunzione assoluta di coincidenza della sede dell'impresa con quella ante- riore al trasferimento, che non ammette prova contraria (cfr. Cass. Sez. I, 25/09/2009, n. 20719), rende superfluo qualsiasi accertamento in ordine alla portata effettiva del mutamento di sede, la cui operatività resta pertanto esclusa, alla sola condizione che lo stesso sia intervenuto nel periodo indicato. Risultano pertanto ininfluenti le considerazioni svolte dal Tribunale di Brescia in ordine alla coincidenza della nuova sede della società fallita con l'indirizzo del commercialista che l'assisteva nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribu- nale di Milano ed alla collocazione nel proprio circondario dei luoghi in cui si svolgeva l'attività direttiva dell'impresa, trattandosi di elementi destinati a venire in rilievo esclusivamente ai fini dell'individuazione della sede effettiva dell'impresa, nell'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui, essendo stata l'istanza di fallimento presentata ad oltre un anno di distanza dal muta- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s
Sentenza Cassazione n. 16043/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris