CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 34317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 143/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 269/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 30/09/2020 R.G.N. 126/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 269/2020, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede il 5 maggio 2020 e in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]E Gaetano, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato al predetto Bruschett0(guardia particolare kin". ; in servizio presso l'Università degli Studi di Messina a seguito di aggiudicazione dell'appalto di vigilanza da parte della società datrice di lavoro), con lettera del 12.11.2017 dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'esito della procedura di mobilità, per insussistenza del nesso causale tra le ragioni di carattere produttivo-organizzativo (come emerse nel corso della procedura collettiva o come variamente rappresentate in sede giudiziale) ed il recesso (disposto in conseguenza della cessazione di diversi altri appalti con coinvolgimento di altro personale tra cui il Bruschetta) e, per l'effetto, ha ordinato alla società di reintegrare il lavoratore in servizio e a versargli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre alla regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure, dopo avere riportato tutto l'iter della procedura di mobilità, hanno evidenziato che con formale comunicazione, ai sensi dell'art. 4 co. 9 legge n 223/91, era stata indicata la graduatoria dei lavoratori da licenziare, aventi tutti la mansione di guardia particolare giurata e con esclusione di quelli in possesso della speciale abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'ENAC; che con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'azienda aveva comunicato una rettifica della suddetta graduatoria in cui risultava inserito, per la prima volta, anche il personale che rivestiva la qualifica di addetto alla reception; che già in sede di confronto sindacale la K.m.s. non aveva contestato la circostanza di avere operato assunzioni anche durante il periodo di crisi aziendale ed aveva taciuto alle organizzazioni sindacali e agli organi competenti l'aggiudicazione del cospicuo appalto triennale (con eventuale rinnovo biennale) con l'Università di Palermo in data 13.7.2017; che il successivo gennaio 2018 la società si era aggiudicata un ulteriore importante appalto con l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina e, nell'agosto dello stesso anno, altro rilevante appalto presso l'Università degli Studi di Messina; che dalla documentazione acquisita era emerso che dall'Il. Agosto 2017 a tutt'oggi, K.s.m. aveva proceduto all'assunzione di 117 2 di 3 4(- lavoratori, di cui n. 114 a tempo determinato e n. 3 lavoratori a tempo indeterminato; che dall'esame congiunto con le organizzazioni sindacali si apprendeva che il personale in esubero che la società si era trovata a fronteggiare per cambio appalto era di n. 17 unità di personale e che solo uno degli appalti risultava cessato; che, quindi, dagli accertamenti espletati non era ravvisabile l'esistenza di un nesso causale fra le ragioni di carattere produttivo-organizzativo ed il licenziamento; che ciò determinava l'insussistenza manifesta dei fatti posti a base del recesso con conseguente riconoscimento della tutela prevista dall'art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970. 3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che è stato depositato, nel corso del presente giudizio, atto di rinuncia e di contestuale accettazione al presente ricorso per cassazione, sottoscritta dalle parti e dai relativi Difensori. 2. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo, ex artt.390 e 391 cpc, per intervenuta rinunzia al ricorso de quo debitamente accettata. 3. Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla accettazione. 4. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella Adunan