Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20817/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..

Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, previa declaratoria di non doversi procedere per il reato di cui al capo b) per mancanza di querela e di cui al capo d) perché separatamente giudicato, ne ha confermato la condanna per le condotte furtive aggravate di cui al capo a) e c) (quest'ultima riqualificata come furto in abitazione), ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, compreso il fatto già giudicato separatamente; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità in senso stretto di cui all'art. 649 cod. pen. per essere il fatto avvenuto a danno della convivente, è manifestamente infondato, in quanto la figura del convivente non è compresa tra quelle prese in considerazione dalla norma e la sua natura di causa di non punibilità in senso stretto (e non di causa di esclusione della colpevolezza) preclude una interpretazione analogica della stessa, in quanto norma eccezionale, fondata su ragioni di politica criminale e di opportunità della pena (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 28049 del 14/06/2024, Rv. 286762 - 01); è, inoltre, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grave e, pertanto, non specifici.

A questo riguardo, va ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato calcolo in diminuzione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, dal quale si evince che la mancata riduzione per le generiche riconosciute si deve ad un risultato di equivalenza tra queste e le aggravanti contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, previa declaratoria di non doversi procedere per il reato di cui al capo b) per mancanza di querela e di cui al capo d) perché separatamente giudicato, ne ha confermato la condanna per le condotte furtive aggravate di cui al capo a) e c) (quest'ultima riqualificata come furto in abitazione), ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, compreso il fatto già giudicato separatamente; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità in senso stretto di cui all'art. 649 cod. pen. per essere il fatto avvenuto a danno della convivente, è manifestamente infondato, in quanto la figura del convivente non è compresa tra quelle prese in considerazione dalla norma e la sua natura di causa di non punibilità in senso stretto (e non di causa di esclusione della colpevolezza) preclude una interpretazione analogica della stessa, in quanto norma eccezionale, fondata su ragioni di politica criminale e di opportunità della pena (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 28049 del 14/06/2024, Rv. 286762 - 01); è, inoltre, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grave e, pertanto, non specifici. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato calcolo in diminuzione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, dal quale si evince che la mancata riduzione per le generiche riconosciute si deve ad un risultato di equivalenza tra queste e le aggravanti contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 20817/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris