CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 1976
Cassazione n. 08629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di usura. 2. La vicenda cautelare processuale che ha interessato il [OSCURATO:PERSONA] muoveva dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nnarella , ai sensi dell'art . 210 cod . proc . pen., nell'ambito di un diversoprocedimento penale che vedeva costui imputato per il reato di truffa. Iennarella (titolare dell’autosalone “AEMME snc”) aveva dichiarato di essere stato vittima del reato di usura continuata in concorso,realizzata mediante plurime condotte messe in atto da Maurizio C amera, grazie alla indispensabile collaborazione, tra altr e , di [OSCURATO:PERSONA] . G li elementi di accusa a carico di quest'ultimo si basavano, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, su una serie di prove documentali, tra cui,in particolare, gli accertamenti contabili e fiscali effettuati dalla Guardia di finanza, nonché su una nutrita serie di intercettazioni telefoniche. 2.1. Nello specifico, I e nnarella aveva ricevuto da l C amera un prestito pari ad euro 15.000, che non riusciva a restituire alla scadenza. Prendeva quindi avvio un vorticoso giro di autovetture che venivano dapprima cedute in pagamento da Iennarellaal Camera, poi da questi commercializzate mediante l'ausilio di altri soggetti, tra i quali,in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] che , dalle indagini , risultava essere di fatto in società con il Camera. Per la riuscita dell'operazione, il gruppo facente capo al Camera si avvaleva di una serie di autosaloni conniventi che intrattenevano rapporti commerciali con la società dello Iennarella. Nella prospettazione accusatoria , i l [OSCURATO:PERSONA] , in esecuzione di imposizioni del Camera, si sarebbe fatto carico di una serie di veicoli , individuati come provenienti dallo Iennarella, provvedendo a c ommercializzarli e ad incassare il prezzo delle vendite.Gli accertamenti incrociati, effettuati dalla Guardia di finanza presso i vari autosaloni coinvolti, determinavano nel [OSCURATO:PERSONA], così come ne l Camera e nel correo [OSCURATO:PERSONA], cospicue preoccupazioni , così come emergenti dalle molteplici conversazioni telefoniche intercettate, al punto che il primo consigliava lo Iennarella di fornire idonee giustificazioni plausibiliagli organi accertatori. 3. Con sentenza del 14 settembre 2018, i l Tribuna l e di [OSCURATO:PERSONA] assolveva il [OSCURATO:PERSONA] con la formula “perché il fatto non sussiste”, reputando“lacunosi” gli elementi a carico dell’imputato, in particolare osservando che le testimonianze acquisite non consentivanodi riferire univocamente il prelevamento gratuito delle automobili ovvero la riconducibilità di tale attività di prelevamento gratuito ad un patto usurarioe che le grosse lacune documentali della contabilità impedivano una ricostruzione affidabile del movimento di denaro. Concludeva pertanto nel senso della carenza della prova della riconducibilità dell'attività di commercializzazione svolte dal [OSCURATO:PERSONA] alle ipotizzate attività di usura del Camera. 4.Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore dell’istante che solleva un unico motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, sostenendo, in particolare, come gli elementi di fatto e le risultanze probatorie , poste fondamento della motivazione, siano erronei e contrastanti con quanto emergente della sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA] a cui si riferisce l'ordinanza gravata non sarebbe mai stata acquistatadal [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno da lui rivenduta, di talché l'unico elemento oggettivo che potevacostituire indizio sull'esistenza di rapporti commerciali o di altra natura tra lo Iennarella e il Francosi app ales a inesistente . A nche con riferimento agli accertamenti contabili della Guardia di finanza, la motivazione dell'ordinanza impugnata contrasterebbe con quanto emerso nel corso del procedimentoed affermato dalla sentenza assolutoria. Questa ha invero evidenziato un quadro di totale disordine e di irregolarità amministrative ascrivibilia tutte le parti coinvolte, compresa la persona offesa. Con riguardo all’asserita fibrillazione tra i soggetticoinvolti nel momento in cui venivano svolte le indagini finanziarie, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato il numero esiguo dei contatti e l'irrilevanza dei riferimenti contenuti nelle conversazioni. La difesa, infine, ricorda come l a Corte di a ppello di Catanzaro abbia accolto l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione del C amera che, all'evidenza, ricopriva una posizione processuale più grave di quella dell'odierno ricorrente. 5. In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Come è noto, i l giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti,con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima , Rv. 270039 ; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 -dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha reputato la condotta del ricorrente connotata da colpa grave, ostativa all’invocatoindennizzo, valorizzando circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria che su di esse ha operato una valutazione di insufficienza ai fini dell’affermazione della responsabilitàpenale. La circostanza per cui la PorscheCayenne non sarebbe stata acquistata dall’istante ma da altro soggetto, unico profilo concreto coltivato nel ricorso con una prospettazione differente da quella ritenuta dalla Corte territoriale, non incide sulla tenuta del provvedimento impugnato, perché il Giudice della riparazione ha preso in considerazioni plurimi elementi congruamente ritenuti idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e ad ingenerare nell’ A utorità giudiziaria un’apparenza di colpevolezza rispetto al reato contestato che qui si richiamano in estrema sintesi: una ges ti one amministrativa e contabile fortemente lacunosa e certamente irregolare relativa alla commercializzazione delle auto tra i soggetti coinvolti); l’estrema preoccupazione mostrata in misura maggiore propriodal F ranco per i controlli incrociati effettuati dalla G uardia di finanza ; le conversazioni tra i coindagati (compreso quindi l’odierno ricorrente) intensificatesi proprio in concomitanza con i controlli fiscali eseguiti presso gli autosaloni; le fitte intercettazioni dalle quali è emerso come il l’odierno ricorrente,confrontandosi con il Camera, avesse percepito tutta la gravità della situazione,avvertendo la necessità di giustificare i titoli di provenienza delle auto, i mancati passaggi di proprietà, le incongruenze tra le fatture e i prezzi e tutte le altre incompletezze documentali, relative proprio a quelle autovetture che la persona offesa Iennarella aveva indicato come forzosamente sottratte alsuo autosalone al fine di onorare un credito usurario vantato dal C amera; il contatto, al quale aveva provveduto il Camera, tra lo I ennarella e il F ranco; il linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate, tale da giustificarsi solo «con l'intento di celare situazioni opache». 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 , [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del