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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02843/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità ovvero per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 7/1/2020, ha rigettato l'appello della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratore della Repubblica e ha confermato la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ISERNIA in data 26/4/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen. perché, in qualità di amministratore della società Delta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc, si sarebbe appropriata dei beni mobili della [OSCURATO:PERSONA] snc di cui aveva il possesso in quanto acquirente di una procedura esecutiva immobiliare.

1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso la parte civile che, a mezzo del difensore procuratore speciale, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta invalidità della querela.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. 2.

In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato.

3. In data 15 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la parte civile ricorrente rileva che la mancata autentica della sottoscrizione in calce alla querela, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sarebbe stata in qualche modo sanata dal successivo deposito di una integrazione, presentata personalmente dal querelante, questa volta compiutamente identificato.

Tale circostanza, infatti, confermerebbe la paternità della provenienza del precedente atto di querela e ne determinerebbe la piena validità.

La doglianza è manifestamente infondata.

La circostanza che in data successiva alla presentazione della querela il querelante abbia presentato direttamente una integrazione, è irrilevante.

L'integrazione, infatti, è stata depositata in data successiva allo scadere del termine di 90 giorni, ragione questa per la quale la validità, sopravvenuta tardivamente, non varrebbe a sanare il difetto di querela nei termini di legge.

In mancanza di autenticazione in calce all'atto originario, d'altro canto, l'istanza punitiva è inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, Colornbini, Rv. 261631) e conseguentemente l'azione penale è improcedibile (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 dep. 2014, Puleo, Rv. 258224).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. evidenziando che il reato sarebbe stato comunque procedibile d'ufficio in quanto, benché non sia richiamato l'articolo espressamente, l'aggravante sarebbe contestata in fatto con il riferimento alla qualità di amministratore della società Delta.

La doglianza è manifestamente infondata.

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., infatti, è configurabile qualora l'abuso di autorità sia direttamente riferibile al rapporto tra la qualità, attività dell'imputato, e la posizione della persona offesa (come nel caso dell'amministratore di una società che si appropri dei beni della società e dei soci, evidentemente abusando della propria posizione nei loro confronti) e non quando tale rapporto non vi sia (come nel caso dell'amministratore che si appropri dei beni di una diversa società dei quali ha per altro motivo o ragione il possesso o la disponibilità).

Solo nella prima situazione, d'altro canto, si può ritenere che sia instaurato tra le parti un rapporto giuridico che comporti l'obbligo di un "facere" e che, comunque, tra queste vi si sia un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720; Sez. 2, Sentenza n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048).

Nel caso di specie, quindi, il fatto che la Manna si sia appropriata dei beni della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore della Delta non consente di ritenere la sussistenza della circostanza aggravante in quanto la Manna non ha abusato di una posizione di autorità o professionale nei confronti della parte civile.

Né sul punto ha rilievo la circostanza che la Delta avesse la disponibilità dei beni in quanto acquirente di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 26/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Marco ì,g.naco G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità ovvero per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 7/1/2020, ha rigettato l'appello della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratore della Repubblica e ha confermato la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ISERNIA in data 26/4/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen. perché, in qualità di amministratore della società Delta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc, si sarebbe appropriata dei beni mobili della [OSCURATO:PERSONA] snc di cui aveva il possesso in quanto acquirente di una procedura esecutiva immobiliare. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso la parte civile che, a mezzo del difensore procuratore speciale, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta invalidità della querela. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. 2. In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In data 15 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la parte civile ricorrente rileva che la mancata autentica della sottoscrizione in calce alla querela, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sarebbe stata in qualche modo sanata dal successivo deposito di una integrazione, presentata personalmente dal querelante, questa volta compiutamente identificato. Tale circostanza, infatti, confermerebbe la paternità della provenienza del precedente atto di querela e ne determinerebbe la piena validità. La doglianza è manifestamente infondata. La circostanza che in data successiva alla presentazione della querela il querelante abbia presentato direttamente una integrazione, è irrilevante. L'integrazione, infatti, è stata depositata in data successiva allo scadere del termine di 90 giorni, ragione questa per la quale la validità, sopravvenuta tardivamente, non varrebbe a sanare il difetto di querela nei termini di legge. In mancanza di autenticazione in calce all'atto originario, d'altro canto, l'istanza punitiva è inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, Colornbini, Rv. 261631) e conseguentemente l'azione penale è improcedibile (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 dep. 2014, Puleo, Rv. 258224). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. evidenziando che il reato sarebbe stato comunque procedibile d'ufficio in quanto, benché non sia richiamato l'articolo espressamente, l'aggravante sarebbe contestata in fatto con il riferimento alla qualità di amministratore della società Delta. La doglianza è manifestamente infondata. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., infatti, è configurabile qualora l'abuso di autorità sia direttamente riferibile al rapporto tra la qualità, attività dell'imputato, e la posizione della persona offesa (come nel caso dell'amministratore di una società che si appropri dei beni della società e dei soci, evidentemente abusando della propria posizione nei loro confronti) e non quando tale rapporto non vi sia (come nel caso dell'amministratore che si appropri dei beni di una diversa società dei quali ha per altro motivo o ragione il possesso o la disponibilità). Solo nella prima situazione, d'altro canto, si può ritenere che sia instaurato tra le parti un rapporto giuridico che comporti l'obbligo di un "facere" e che, comunque, tra queste vi si sia un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720; Sez. 2, Sentenza n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048). Nel caso di specie, quindi, il fatto che la Manna si sia appropriata dei beni della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore della Delta non consente di ritenere la sussistenza della circostanza aggravante in quanto la Manna non ha abusato di una posizione di autorità o professionale nei confronti della parte civile. Né sul punto ha rilievo la circostanza che la Delta avesse la disponibilità dei beni in quanto acquirente di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 26/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Marco ì,g.naco G
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