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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 24572/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26360/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione datato 14/07/2022; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 2934 / 05 /1 5 , depositata il 25marzo 2015.

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza n. 2934/05/15 del 2 5 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2006;

2. avverso la sentenza della CTREmiddio Caputo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso;

4. con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente;

5. con memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 25/05/2023 il ricorrente dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata exd.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA]

1. appare ne cessario disporre rinvio a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia.Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto sopra indicato, assegnando termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26360/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione datato 14/07/2022; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 2934 / 05 /1 5 , depositata il 25marzo 2015. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 2934/05/15 del 2 5 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2006; 2. avverso la sentenza della CTREmiddio Caputo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso; 4. con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente; 5. con memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 25/05/2023 il ricorrente dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata exd.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1. appare ne cessario disporre rinvio a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto sopra indicato, assegnando termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Co
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