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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 26058/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e dagli atti utilizzabili nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato perché non si confronta con gli argomenti esposti dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha sottolineato che a prescindere dalla utilizzabilità o meno della CNR, il riconoscimento della betoniera da parte della p.o. è elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 3, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione del valore del bene, del contegno tenuto dall'imputato in uno alle condanne riportate per i delitti di furto e rapina e in assenza di elementi positivamente valutabili non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere E tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e dagli atti utilizzabili nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato perché non si confronta con gli argomenti esposti dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha sottolineato che a prescindere dalla utilizzabilità o meno della CNR, il riconoscimento della betoniera da parte della p.o. è elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 3, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione del valore del bene, del contegno tenuto dall'imputato in uno alle condanne riportate per i delitti di furto e rapina e in assenza di elementi positivamente valutabili non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere E tensore
Sentenza Cassazione n. 26058/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris