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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:T:2008:541
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (cause riunite T‑362/05 e T‑363/05) «Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 54, 96‑97)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 76)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Aiuto individuale ricompreso nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime – Determinazione – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto (Art. 87 CE) (v. punti 80‑82) [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento di adozione di tale decisione.

Dispositivo 1) Le cause T‑362/05 e T‑363/05 sono riunite ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑362/05. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑363/05.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (cause riunite T‑362/05 e T‑363/05) «Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 54, 96‑97) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 76) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Aiuto individuale ricompreso nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime – Determinazione – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto (Art. 87 CE) (v. punti 80‑82) [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento di adozione di tale decisione. Dispositivo 1)      Le cause T‑362/05 e T‑363/05 sono riunite ai fini della sentenza. 2)      I ricorsi sono respinti. 3)      [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑362/05. 4)      [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑363/05.
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