Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:541
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(cause riunite T‑362/05 e T‑363/05)
«Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana – Regime dichiarato compatibile con il mercato comune – Misura transitoria – Esclusione di talune imprese – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Insussistenza»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti
54, 96‑97)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce
diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 76)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Aiuto individuale ricompreso nell’ambito
di applicazione ratione temporis di tale regime – Determinazione – Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità
nazionale competente ad erogare l’aiuto (Art. 87 CE) (v. punti 80‑82)
[OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell’adozione della decisione della Commissione
12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia
[aiuto di Stato N 715/99 – Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento
di adozione di tale decisione.
Dispositivo
1) Le cause T‑362/05 e T‑363/05 sono riunite ai fini della sentenza.
2) I ricorsi sono respinti.
3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑362/05.
4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T‑363/05.