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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2022

ECLI:EU:C:2022:626
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

17 agosto 2022 ( * ) «Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità – Articoli 40 e 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Nella causa C‑4/22 P(I), avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 gennaio 2022, St. [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Zaventem ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da É. Bruc e F. Louis, avvocati, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA] NV,

con sede in Zele ([OSCURATO:PERSONA]), convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J.‑P. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti, convenuta in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA],

sentito l’avvocato generale M. Szpunar, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il St. [OSCURATO:PERSONA] BV chiede l’annullamento dell’ordinanza della presidente della Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑263/16 RENV, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2021:947), con cui tale giudice ha respinto la sua istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] NV, convenuta in primo grado nella causa T‑263/16 RENV.

Fatti all’origine della controversia 2 Con la decisione (UE) 2016/1699 dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto che alcune esenzioni concesse dal Regno del [OSCURATO:PERSONA] costituissero un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno ed eseguito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto successivamente dal Regno del [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte e ordinanza impugnata 3 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo e il 25 maggio 2016, il Regno del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i numeri T‑131/16 e T‑263/16. 4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2016, il St. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, iscritto a ruolo con il numero T‑420/16. 5 Con lettera del 20 febbraio 2018, il cancelliere del Tribunale gli ha comunicato che il presidente della Sezione del Tribunale investita della causa aveva deciso di sospendere il procedimento nella causa T‑420/16 fino alla risoluzione della controversia nelle cause T‑131/16 e T‑263/16. 6 Con ordinanza del 17 maggio 2018, il presidente della Settima Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑131/16 e T‑263/16 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio. 7 Con sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), il Tribunale ha annullato la decisione controversa. 8 Il 24 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza.

L’impugnazione è stata iscritta a ruolo con il numero C‑337/19 P. 9 Con sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha: – annullato la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91); – respinto il primo e il secondo motivo di ricorso nella causa T‑131/16 nonché il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso nella causa T‑263/16; – rinviato la causa al Tribunale affinché esso statuisca sui motivi di ricorso dal terzo al quinto nella causa T‑131/16 nonché sul secondo motivo di ricorso, sulle parti seconda e terza del terzo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso nella causa T‑263/16, e – riservato le spese. 10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2021, il St. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella causa T‑263/16 RENV a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 11 Con l’ordinanza impugnata, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto tale istanza di intervento. 12 Al riguardo, ella ha ricordato, al punto 2 di tale ordinanza, che, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’istanza di intervento deve essere proposta entro un termine di sei settimane dalla pubblicazione prevista dall’articolo 79 di tale regolamento. 13 La stessa ha rilevato, al punto 3 di tale ordinanza, che, poiché l’avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo del ricorso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1° agosto 2016, l’istanza di intervento era stata presentata dopo la scadenza di tale termine, prolungato in ragione della distanza.

Di conseguenza, al punto 4 della stessa ordinanza, ha respinto tale ricorso.

Conclusioni delle parti 14 Con la sua impugnazione, il St. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – accogliere la sua istanza di intervento nella causa T‑263/16 RENV a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], e – ordinare al Tribunale di trasmettergli una copia di tutti gli atti processuali notificati alle parti nonché di riaprire la fase scritta del procedimento o di invitarlo a presentare osservazioni scritte tramite una misura di organizzazione del procedimento. 15 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – in subordine, nel caso in cui la Corte annullasse l’ordinanza impugnata, respingere l’istanza di intervento del St. [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑263/16 RENV, e – condannare il St. [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

16 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, il primo relativo al fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi e di motivare l’ordinanza impugnata, e il secondo relativo alla violazione del suo diritto di intervenire nel procedimento di primo grado. 17 Con la seconda parte del suo primo motivo, che deve essere esaminata in via preliminare, esso sostiene che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione in risposta ai motivi e agli argomenti dedotti nella sua istanza di intervento.

In particolare, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale non si sarebbe pronunciata sugli argomenti del ricorrente fondati sugli articoli 40 e 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sull’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e sul principio di buona amministrazione della giustizia. 18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ordinanza impugnata è sufficientemente motivata, in quanto la presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha chiaramente affermato che l’istanza di intervento del ricorrente nella causa T‑263/16 RENV è stata presentata fuori termine.

Giudizio 19 Occorre ricordare, da un lato, che, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, ad accertare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti al complesso degli argomenti invocati dal ricorrente, e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale [ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑103/22 P(I), non pubblicata, EU:C:2022:399, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. 20 Tale obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑103/22 P(I), non pubblicata, EU:C:2022:399, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. 21 Nel caso di specie, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale si è limitata a constatare, nell’ordinanza impugnata, che l’istanza di intervento era stata proposta dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 22 Pertanto, tale ordinanza non contiene alcuna motivazione che giustifichi il rigetto degli argomenti dedotti dal ricorrente in primo grado secondo cui, da un lato, l’applicazione di tale termine doveva essere ignorata nel caso di specie in forza dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la presentazione dell’istanza di intervento dopo la scadenza di tale termine era dovuta ad un caso fortuito o di forza maggiore o a un errore scusabile. 23 Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e deve essere annullata.

Sull’istanza di intervento proposta dinanzi al Tribunale 24 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 25 Nel caso di specie, la Corte può statuire definitivamente sull’istanza di intervento del ricorrente. 26 È pacifico che tale istanza è stata proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 27 Il ricorrente sostiene tuttavia che detta istanza doveva essere considerata ricevibile per tre motivi, fondati, il primo, sull’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e sull’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, sull’articolo 45 di tale Statuto e, il terzo, sul diritto a un ricorso effettivo, sui diritti della difesa e sui principi della parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia.

Sul primo motivo fondato su ll ’ articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell ’ Unione europea e sull ’ articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] 28 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regolamento di procedura del Tribunale non prevede alcuna norma che disciplini un eventuale intervento, in una causa «pilota», da parte del ricorrente in una causa sospesa in attesa dell’esito di tale causa «pilota», qualora tale causa «pilota» sia stata rinviata dalla Corte al Tribunale. 29 In tale contesto, tale parte dovrebbe essere autorizzata a presentare un’istanza di intervento nella stessa causa «pilota» quando questa è stata rinviata dalla Corte al Tribunale.

In caso contrario, tale parte si troverebbe di fronte a un diniego di giustizia, in violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che non prevede alcun termine, e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. 30 La soluzione proposta sarebbe inoltre in linea con l’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale prevede che, a partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione. 31 Inoltre, occorrerebbe stabilire un’analogia rispetto all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, che consentirebbe di ammettere un’istanza di intervento dopo il termine previsto a tal fine dall’articolo 130 del medesimo regolamento di procedura, ma prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento. 32 Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto riaprire la fase scritta del procedimento o, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, invitare il ricorrente a pronunciarsi per iscritto mediante una misura di organizzazione del procedimento.

Giudizio 33 Occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il regolamento di procedura del Tribunale contiene norme applicabili all’intervento in una causa «pilota» del ricorrente in una causa sospesa in attesa dell’esito di tale causa «pilota», qualora quest’ultima sia stata rinviata dalla Corte al Tribunale. 34 Da un lato, ancorché – laddove la Corte abbia ritenuto l’impugnazione fondata, abbia annullato la decisione del Tribunale e abbia rinviato la causa a quest’ultimo ai fini della sua decisione – gli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura del Tribunale non trattino dello status da riconoscere alle persone che la Corte ha autorizzato a intervenire in una causa in fase di impugnazione, essi contengono, per contro, le norme relative alla presentazione delle istanze di intervento dinanzi al Tribunale e al loro esame [v., in tal senso, ordinanza del 1° agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/22 P(I), EU:C:2022:620, punto 69]. 35 In tale contesto, è importante notare che la norma di cui all’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, che prevede che l’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo del ricorso nella causa in questione, si applica quando una causa è rinviata dalla Corte al Tribunale [v., in tal senso, ordinanza del 1° agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/22 P(I), EU:C:2022:620, punto 40]. 36 D’altra parte, l’articolo 71 di detto regolamento di procedura definisce la durata e gli effetti di una sospensione del procedimento, senza conferire al ricorrente in una causa sospesa alcun diritto processuale specifico in altre cause. 37 Ne consegue che, quando una tale parte presenta un’istanza di intervento in un’altra causa, essa è soggetta alle norme previste dagli articoli da 142 a 145 di detto regolamento di procedura, compresa la norma di cui all’articolo 143, paragrafo 1, dello stesso. 38 La circostanza, invocata dal ricorrente, che l’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non preveda un termine per la presentazione di un’istanza di intervento non può portare ad escludere l’applicazione dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, poiché dall’articolo 53, secondo comma, di tale Statuto risulta che la procedura dinanzi al Tribunale è completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. 39 L’applicazione rigorosa del termine di cui all’articolo 143, paragrafo 1, risponde, inoltre, all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I) non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata]. 40 Pertanto, poiché il ricorrente sostiene, in sostanza, che il rigetto della sua istanza di intervento viola l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il diritto di essere sentiti e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sono in alcun modo pregiudicati dalla rigorosa applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini processuali [ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑103/22 P(I), non pubblicata, EU:C:2022:399, punto 56 e giurisprudenza ivi citata]. 41 Inoltre, la norma prevista dall’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi della quale, a partire dalla data di riassunzione di un procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione, è irrilevante nel caso di specie, in quanto tale norma si applica ai termini processuali relativi alle cause sospese e non ai termini processuali relativi alle cause «pilota». 42 Deve essere respinto anche l’argomento del ricorrente secondo cui è necessario applicare per analogia l’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, che prevede la possibilità di accogliere un’istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, di tale regolamento, ma prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento. 43 Infatti, tale possibilità era prevista dall’articolo 115, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato il 19 giugno 2013.

Tuttavia, l’articolo 143 del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, formulato in termini chiari e incondizionati, non ha ripreso nello specifico tale possibilità, cosicché essa non può essere applicata per analogia [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 27]. 44 Alla luce di tali considerazioni, non è necessario riaprire la fase scritta del procedimento né disporre una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto tale disposizione consente, in ogni caso, di invitare a pronunciarsi non i terzi, ma le parti nel procedimento. 45 Di conseguenza, il primo motivo dedotto dal ricorrente non è idoneo a dimostrare che la sua istanza di intervento debba essere accolta.

Sul secondo motivo fondato su ll ’ articolo 45 dello S tatuto della Corte di giustizia dell ’ U nione europea

[OSCURATO:PERSONA]

46 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora la Corte ritenesse che l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sia applicabile al caso di specie, la sua istanza di intervento deve comunque essere considerata ricevibile ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 47 Da un lato, gli sarebbe stato praticamente impossibile presentare tale istanza entro il termine previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, poiché non poteva prevedere la sospensione della causa T‑420/16 e la decisione di sospensione di tale causa gli sarebbe stata notificata dopo la scadenza di tale termine. 48 D’altra parte, se si dovesse ritenere che il St. [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore nel non aver proposto un’istanza di intervento prima della scadenza di tale termine, si tratterebbe di un errore scusabile in considerazione delle circostanze relative alla sospensione della causa T‑420/16 e dell’assenza di norme processuali che disciplinano la situazione specifica in cui si è trovato.

Giudizio 49 In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini processuali può essere derogata solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56, nonché ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 21]. 50 La nozione di forza maggiore o di caso fortuito, che corrisponde a circostanze eccezionali, comporta un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all’interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo di quest’ultimo di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anomalo adottando misure adeguate senza incorrere in sacrifici eccessivi [ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. 51 Nel caso di specie, è importante ricordare che l’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale prevede che un procedimento pendente possa essere sospeso in casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia. 52 Poiché la designazione di una causa «pilota» deriva proprio dalla volontà di garantire una buona amministrazione della giustizia, la decisione di sospendere il procedimento nella causa T‑420/16 deve essere considerata un’applicazione di detto articolo 69, lettera d). 53 Di conseguenza, tale decisione, sebbene estranea alla volontà del ricorrente, non può essere considerata una circostanza anomala [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 41]. 54 Pertanto, senza che occorra stabilire se il ricorrente fosse in grado di premunirsi contro le conseguenze di tale decisione, risulta che quest’ultimo non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. 55 In secondo luogo, sebbene l’applicazione delle norme dell’Unione sui termini processuali possa essere derogata anche in caso di errore scusabile commesso da una parte, tale nozione, che deve essere interpretata restrittivamente, può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata aveva tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 59, nonché ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 42]. 56 Nel caso di specie, sebbene il ricorrente sostenga che il regolamento di procedura del Tribunale non contenga norme direttamente applicabili alla sua situazione, dall’esame del primo motivo risulta che tale situazione è disciplinata dall’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura. 57 Orbene, tale disposizione è formulata in termini chiari e incondizionati, senza lasciare spazio ad alcuna difficoltà d’interpretazione. 58 Inoltre, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l’esistenza di un comportamento del Tribunale tale da ingenerare confusione in merito alla valutazione del termine previsto da tale disposizione. 59 In tali circostanze, il ricorrente non ha dimostrato di aver commesso un errore scusabile. 60 Di conseguenza, il secondo motivo invocato dal ricorrente non è tale da dimostrare che la sua istanza di intervento debba essere accolta.

Sul terzo motivo fondato sul diritto a un ricorso effettivo, su i diritti della difesa e su i principi della parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia

[OSCURATO:PERSONA]

61 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalla giurisprudenza della Corte emerge che una sentenza in una causa «pilota» può avere conseguenze sproporzionate per le cause parallele dirette ad ottenere l’annullamento dello stesso atto.

Le parti in tali cause parallele avrebbero quindi interesse a intervenire nella causa «pilota», ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 62 Una tale soluzione sarebbe peraltro necessaria in base al principio della parità delle armi, che sarebbe parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva. 63 Tale soluzione dovrebbe essere applicata al St. [OSCURATO:PERSONA], soprattutto in quanto questi sarebbe in grado di presentare fatti e argomenti giuridici cruciali a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, uno dei principali motivi dedotti nella causa T‑420/16 non è stato sollevato nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.

Il ricorrente sarebbe quindi privato di ogni effettiva possibilità di difendere tali motivi se non gli fosse consentito di diventare parte del procedimento nella causa T‑263/16 RENV.

Giudizio 64 Tutti gli argomenti relativi al terzo motivo addotto dal St. [OSCURATO:PERSONA] mirano, in sostanza, a dimostrare che questi aveva un interesse preciso a intervenire nella causa T‑263/16 RENV e che non sarebbe stato possibile negarglielo senza violare il suo diritto a un ricorso effettivo, i suoi diritti di difesa nonché i principi della parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia. 65 Tuttavia, dai punti 44, 49 e 55 della presente ordinanza risulta che un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale deve essere proposta entro il termine previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, salvo che l’applicazione della norma prevista da tale disposizione debba essere esclusa a causa di un caso fortuito o di forza maggiore o della commissione di un errore scusabile. 66 Poiché è pacifico che l’istanza di intervento non è stata proposta entro tale termine e poiché dall’esame degli argomenti del St. [OSCURATO:PERSONA] relativi al secondo motivo da esso invocato risulta che questi non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore o di un errore scusabile, il fatto – qualora accertato – che un’istanza di intervento proposta tempestivamente dal ricorrente avrebbe dovuto essere accolta, alla luce dell’interesse di quest’ultimo a intervenire, non sarebbe tale da determinare la ricevibilità dell’istanza di intervento proposta dal ricorrente dinanzi al Tribunale. 67 Di conseguenza, il terzo motivo invocato dal ricorrente non è idoneo a dimostrare che la sua istanza di intervento debba essere accolta. 68 Poiché nessuno degli argomenti dedotti dal St. [OSCURATO:PERSONA] giustifica l’accoglimento dell’istanza di intervento da esso proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, tale istanza deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulle spese 69 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese. 70 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 71 Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di impugnazione, anche se la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, il St. [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la sua condanna alle spese.

Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento di impugnazione. 72 Per quanto riguarda le spese del procedimento di primo grado, occorre rilevare che l’ordinanza impugnata è stata adottata senza che l’istanza di intervento sia stata notificata alle parti nella causa T‑263/16 RENV, che quindi non hanno sostenuto alcuna spesa connessa a tale procedimento.

Pertanto, il ricorrente, la cui istanza di intervento è stata respinta, sopporterà le proprie spese relative a tale procedimento.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’ordinanza della presidente della Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commission e (T ‑ 263/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:947), è annullata. 2) L’istanza di intervento nella causa T ‑ 263/16 RENV proposta dal St. [OSCURATO:PERSONA] BV è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di impugnazione. 4) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] BV sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 17 agosto 2022 ( * ) «Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità – Articoli 40 e 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Nella causa C‑4/22 P(I), avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 gennaio 2022, St. [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Zaventem ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da É. Bruc e F. Louis, avvocati, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in Zele ([OSCURATO:PERSONA]), convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J.‑P. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA], sentito l’avvocato generale M. Szpunar, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il St. [OSCURATO:PERSONA] BV chiede l’annullamento dell’ordinanza della presidente della Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑263/16 RENV, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2021:947), con cui tale giudice ha respinto la sua istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] NV, convenuta in primo grado nella causa T‑263/16 RENV. Fatti all’origine della controversia 2 Con la decisione (UE) 2016/1699 dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto che alcune esenzioni concesse dal Regno del [OSCURATO:PERSONA] costituissero un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno ed eseguito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto successivamente dal Regno del [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte e ordinanza impugnata 3 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo e il 25 maggio 2016, il Regno del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i numeri T‑131/16 e T‑263/16. 4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2016, il St. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, iscritto a ruolo con il numero T‑420/16. 5 Con lettera del 20 febbraio 2018, il cancelliere del Tribunale gli ha comunicato che il presidente della Sezione del Tribunale investita della causa aveva deciso di sospendere il procedimento nella causa T‑420/16 fino alla risoluzione della controversia nelle cause T‑131/16 e T‑263/16. 6 Con ordinanza del 17 maggio 2018, il presidente della Settima Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑131/16 e T‑263/16 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio. 7 Con sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), il Tribunale ha annullato la decisione controversa. 8 Il 24 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza. L’impugnazione è stata iscritta a ruolo con il numero C‑337/19 P. 9 Con sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha: –        annullato la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91); –        respinto il primo e il secondo motivo di ricorso nella causa T‑131/16 nonché il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso nella causa T‑263/16; –        rinviato la causa al Tribunale affinché esso statuisca sui motivi di ricorso dal terzo al quinto nella causa T‑131/16 nonché sul secondo motivo di ricorso, sulle parti seconda e terza del terzo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso nella causa T‑263/16, e –        riservato le spese. 10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2021, il St. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella causa T‑263/16 RENV a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 11 Con l’ordinanza impugnata, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto tale istanza di intervento. 12 Al riguardo, ella ha ricordato, al punto 2 di tale ordinanza, che, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’istanza di intervento deve essere proposta entro un termine di sei settimane dalla pubblicazione prevista dall’articolo 79 di tale regolamento. 13 La stessa ha rilevato, al punto 3 di tale ordinanza, che, poiché l’avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo del ricorso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1° agosto 2016, l’istanza di intervento era stata presentata dopo la scadenza di tale termine, prolungato in ragione della distanza. Di conseguenza, al punto 4 della stessa ordinanza, ha respinto tale ricorso. Conclusioni delle parti 14 Con la sua impugnazione, il St. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        annullare l’ordinanza impugnata; –        accogliere la sua istanza di intervento nella causa T‑263/16 RENV a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], e –        ordinare al Tribunale di trasmettergli una copia di tutti gli atti processuali notificati alle parti nonché di riaprire la fase scritta del procedimento o di invitarlo a presentare osservazioni scritte tramite una misura di organizzazione del procedimento. 15 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione; –        in subordine, nel caso in cui la Corte annullasse l’ordinanza impugnata, respingere l’istanza di intervento del St. [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑263/16 RENV, e –        condannare il St. [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 16 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, il primo relativo al fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi e di motivare l’ordinanza impugnata, e il secondo relativo alla violazione del suo diritto di intervenire nel procedimento di primo grado. 17 Con la seconda parte del suo primo motivo, che deve essere esaminata in via preliminare, esso sostiene che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione in risposta ai motivi e agli argomenti dedotti nella sua istanza di intervento. In particolare, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale non si sarebbe pronunciata sugli argomenti del ricorrente fondati sugli articoli 40 e 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sull’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e sul principio di buona amministrazione della giustizia. 18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ordinanza impugnata è sufficientemente motivata, in quanto la presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha chiaramente affermato che l’istanza di intervento del ricorrente nella causa T‑263/16 RENV è stata presentata fuori termine. Giudizio 19 Occorre ricordare, da un lato, che, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, ad accertare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti al complesso degli argomenti invocati dal ricorrente, e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale [ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑103/22 P(I), non pubblicata, EU:C:2022:399, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. 20 Tale obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑103/22 P(I), non pubblicata, EU:C:2022:399, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. 21 Nel caso di specie, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale si è limitata a constatare, nell’ordinanza impugnata, che l’istanza di intervento era stata proposta dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 22 Pertanto, tale ordinanza non contiene alcuna motivazione che giustifichi il rigetto degli argomenti dedotti dal ricorrente in primo grado secondo cui, da un lato, l’applicazione di tale termine doveva essere ignorata nel caso di specie in forza dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la presentazione dell’istanza di intervento dopo la scadenza di tale termine era dovuta ad un caso fortuito o di forza maggiore o a un errore scusabile. 23 Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e deve essere annullata. Sull’istanza di intervento proposta dinanzi al Tribunale 24 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 25 Nel caso di specie, la Corte può statuire definitivamente sull’istanza di intervento del ricorrente. 26 È pacifico che tale istanza è stata proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 27 Il ricorrente sostiene tuttavia che detta istanza doveva essere considerata ricevibile per tre motivi, fondati, il primo, sull’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e sull’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, sull’articolo 45 di tale Statuto e, il terzo, sul diritto a un ricorso effettivo, sui diritti della difesa e sui principi della parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia. Sul primo motivo fondato su ll ’ articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell ’ Unione europea e sull ’ articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] 28 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regolamento di procedura del Tribunale non prevede alcuna norma che disciplini un eventuale intervento, in una causa «pilota», da parte del ricorrente in una causa sospesa in attesa dell’esito di tale causa «pilota», qualora tale causa «pilota» sia stata rinviata dalla Corte al Tribunale. 29 In tale contesto, tale parte dovrebbe essere autorizzata a presentare un’istanza di intervento nella stessa causa «pilota» quando questa è stata rinviata dalla Corte al Tribunale. In caso contrario, tale parte si troverebbe di fronte a un diniego di giustizia, in violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che non prevede alcun termine, e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. 30 La soluzione proposta sarebbe inoltre in linea con l’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale prevede che, a partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione. 31 Inoltre, occorrerebbe stabilire un’analogia rispetto all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, che consentirebbe di ammettere un’istanza di intervento dopo il termine previsto a tal fine dall’articolo 130 del medesimo regolamento di procedura, ma prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento. 32 Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto riaprire la fase scritta del procedimento o, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, invitare il ricorrente a pronunciarsi per iscritto mediante una misura di organizzazione del procedimento. Giudizio 33 Occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il regolamento di procedura del Tribunale contiene norme applicabili all’intervento in una causa «pilota» del ricorrente in una causa sospesa in attesa dell’esito di tale causa «pilota», qualora quest’ultima sia stata rinviata dalla Corte al Tribunale. 34 Da un lato, ancorché – laddove la Corte abbia ritenuto l’impugnazione fondata, abbia annullato la decisione del Tribunale e abbia rinviato la causa a quest’ultimo ai fini della sua decisione – gli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura del Tribunale non trattino dello status da riconoscere alle persone che la Corte ha autorizzato a intervenire in una causa in fase di impugnazione, essi contengono, per contro, le norme relative alla presentazione delle istanze di intervento dinanzi al Tribunale e al loro esame [v., in tal senso, ordinanza del 1° agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/22 P(I), EU:C:2022:620, punto 69]. 35 In tale contesto, è importante notare che la norma di cui all’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, che prevede che l’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo del ricorso nella causa in questione, si applica quando una causa è rinviata dalla Corte al Tribunale [v., in tal senso, ordinanza del 1° agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/22 P(I), EU:C:2022:620, punto 40]. 36 D’altra parte, l’articolo 71 di detto regolamento di procedura definisce la durata e gli effetti di una sospensione del procedimento, senza conferire al ricorrente in una causa sospesa alcun diritto processuale specifico in altre cause. 37 Ne consegue che, quando una tale parte presenta un’istanza di intervento in un’altra causa, essa è soggetta alle norme previste dagli articoli da 142 a 145 di detto regolamento di procedura, compresa la norma di cui all’articolo 143, paragrafo 1, dello stesso. 38 La circostanza, invocata dal ricorrente, che l’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non preveda un termine per la presentazione di un’istanza di intervento non può portare ad escludere l’applicazione dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, poiché dall’articolo 53, secondo comma, di tale Statuto risulta che la procedura dinanzi al Tribunale è completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. 39 L’applicazione rigorosa del termine di cui all’articolo 143, paragrafo 1, risponde, inoltre, all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I) non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata]. 40 Pertanto, poiché il ricorrente sostiene, in sostanza, che il rigetto della sua istanza di intervento viola l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il diritto di essere sentiti e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sono in alcun modo pregiudicati dalla rigorosa applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini processuali [ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑103/22 P(I), non pubblicata, EU:C:2022:399, punto 56 e giurisprudenza ivi citata]. 41 Inoltre, la norma prevista dall’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi della quale, a partire dalla data di riassunzione di un procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione, è irrilevante nel caso di specie, in quanto tale norma si applica ai termini processuali relativi alle cause sospese e non ai termini processuali relativi alle cause «pilota». 42 Deve essere respinto anche l’argomento del ricorrente secondo cui è necessario applicare per analogia l’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, che prevede la possibilità di accogliere un’istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, di tale regolamento, ma prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, di tale regolamento. 43 Infatti, tale possibilità era prevista dall’articolo 115, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato il 19 giugno 2013. Tuttavia, l’articolo 143 del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, formulato in termini chiari e incondizionati, non ha ripreso nello specifico tale possibilità, cosicché essa non può essere applicata per analogia [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 27]. 44 Alla luce di tali considerazioni, non è necessario riaprire la fase scritta del procedimento né disporre una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto tale disposizione consente, in ogni caso, di invitare a pronunciarsi non i terzi, ma le parti nel procedimento. 45 Di conseguenza, il primo motivo dedotto dal ricorrente non è idoneo a dimostrare che la sua istanza di intervento debba essere accolta. Sul secondo motivo fondato su ll ’ articolo 45 dello S tatuto della Corte di giustizia dell ’ U nione europea [OSCURATO:PERSONA] 46 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora la Corte ritenesse che l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sia applicabile al caso di specie, la sua istanza di intervento deve comunque essere considerata ricevibile ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 47 Da un lato, gli sarebbe stato praticamente impossibile presentare tale istanza entro il termine previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, poiché non poteva prevedere la sospensione della causa T‑420/16 e la decisione di sospensione di tale causa gli sarebbe stata notificata dopo la scadenza di tale termine. 48 D’altra parte, se si dovesse ritenere che il St. [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore nel non aver proposto un’istanza di intervento prima della scadenza di tale termine, si tratterebbe di un errore scusabile in considerazione delle circostanze relative alla sospensione della causa T‑420/16 e dell’assenza di norme processuali che disciplinano la situazione specifica in cui si è trovato. Giudizio 49 In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini processuali può essere derogata solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56, nonché ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 21]. 50 La nozione di forza maggiore o di caso fortuito, che corrisponde a circostanze eccezionali, comporta un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all’interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo di quest’ultimo di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anomalo adottando misure adeguate senza incorrere in sacrifici eccessivi [ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. 51 Nel caso di specie, è importante ricordare che l’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale prevede che un procedimento pendente possa essere sospeso in casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia. 52 Poiché la designazione di una causa «pilota» deriva proprio dalla volontà di garantire una buona amministrazione della giustizia, la decisione di sospendere il procedimento nella causa T‑420/16 deve essere considerata un’applicazione di detto articolo 69, lettera d). 53 Di conseguenza, tale decisione, sebbene estranea alla volontà del ricorrente, non può essere considerata una circostanza anomala [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 41]. 54 Pertanto, senza che occorra stabilire se il ricorrente fosse in grado di premunirsi contro le conseguenze di tale decisione, risulta che quest’ultimo non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. 55 In secondo luogo, sebbene l’applicazione delle norme dell’Unione sui termini processuali possa essere derogata anche in caso di errore scusabile commesso da una parte, tale nozione, che deve essere interpretata restrittivamente, può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata aveva tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 59, nonché ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 42]. 56 Nel caso di specie, sebbene il ricorrente sostenga che il regolamento di procedura del Tribunale non contenga norme direttamente applicabili alla sua situazione, dall’esame del primo motivo risulta che tale situazione è disciplinata dall’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura. 57 Orbene, tale disposizione è formulata in termini chiari e incondizionati, senza lasciare spazio ad alcuna difficoltà d’interpretazione. 58 Inoltre, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l’esistenza di un comportamento del Tribunale tale da ingenerare confusione in merito alla valutazione del termine previsto da tale disposizione. 59 In tali circostanze, il ricorrente non ha dimostrato di aver commesso un errore scusabile. 60 Di conseguenza, il secondo motivo invocato dal ricorrente non è tale da dimostrare che la sua istanza di intervento debba essere accolta. Sul terzo motivo fondato sul diritto a un ricorso effettivo, su i diritti della difesa e su i principi della parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia [OSCURATO:PERSONA] 61 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalla giurisprudenza della Corte emerge che una sentenza in una causa «pilota» può avere conseguenze sproporzionate per le cause parallele dirette ad ottenere l’annullamento dello stesso atto. Le parti in tali cause parallele avrebbero quindi interesse a intervenire nella causa «pilota», ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 62 Una tale soluzione sarebbe peraltro necessaria in base al principio della parità delle armi, che sarebbe parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva. 63 Tale soluzione dovrebbe essere applicata al St. [OSCURATO:PERSONA], soprattutto in quanto questi sarebbe in grado di presentare fatti e argomenti giuridici cruciali a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, uno dei principali motivi dedotti nella causa T‑420/16 non è stato sollevato nelle cause T‑131/16 e T‑263/16. Il ricorrente sarebbe quindi privato di ogni effettiva possibilità di difendere tali motivi se non gli fosse consentito di diventare parte del procedimento nella causa T‑263/16 RENV. Giudizio 64 Tutti gli argomenti relativi al terzo motivo addotto dal St. [OSCURATO:PERSONA] mirano, in sostanza, a dimostrare che questi aveva un interesse preciso a intervenire nella causa T‑263/16 RENV e che non sarebbe stato possibile negarglielo senza violare il suo diritto a un ricorso effettivo, i suoi diritti di difesa nonché i principi della parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia. 65 Tuttavia, dai punti 44, 49 e 55 della presente ordinanza risulta che un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale deve essere proposta entro il termine previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, salvo che l’applicazione della norma prevista da tale disposizione debba essere esclusa a causa di un caso fortuito o di forza maggiore o della commissione di un errore scusabile. 66 Poiché è pacifico che l’istanza di intervento non è stata proposta entro tale termine e poiché dall’esame degli argomenti del St. [OSCURATO:PERSONA] relativi al secondo motivo da esso invocato risulta che questi non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore o di un errore scusabile, il fatto – qualora accertato – che un’istanza di intervento proposta tempestivamente dal ricorrente avrebbe dovuto essere accolta, alla luce dell’interesse di quest’ultimo a intervenire, non sarebbe tale da determinare la ricevibilità dell’istanza di intervento proposta dal ricorrente dinanzi al Tribunale. 67 Di conseguenza, il terzo motivo invocato dal ricorrente non è idoneo a dimostrare che la sua istanza di intervento debba essere accolta. 68 Poiché nessuno degli argomenti dedotti dal St. [OSCURATO:PERSONA] giustifica l’accoglimento dell’istanza di intervento da esso proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, tale istanza deve essere respinta in quanto irricevibile. Sulle spese 69 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese. 70 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 71 Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di impugnazione, anche se la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, il St. [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la sua condanna alle spese. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento di impugnazione. 72 Per quanto riguarda le spese del procedimento di primo grado, occorre rilevare che l’ordinanza impugnata è stata adottata senza che l’istanza di intervento sia stata notificata alle parti nella causa T‑263/16 RENV, che quindi non hanno sostenuto alcuna spesa connessa a tale procedimento. Pertanto, il ricorrente, la cui istanza di intervento è stata respinta, sopporterà le proprie spese relative a tale procedimento. Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: 1) L’ordinanza della presidente della Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commission e (T ‑ 263/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:947), è annullata. 2) L’istanza di intervento nella causa T ‑ 263/16 RENV proposta dal St. [OSCURATO:PERSONA] BV è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di impugnazione. 4) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] BV sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris