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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08687/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 27/01/2020 del Tribunale di Rovigo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata «perché non si confronta con le argomentazioni esposte nell'atto d'appello riguardanti i capi suesposti» (cioè quelli relativi: alla responsabilità; alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.712 cod. pen.; all'omessa concessione dell'attenuante di cui al secondo comma - ora quarto comma - cod. pen.; alla mancata esclusione della recidiva) è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono non affrontare dalla sentenza impugnata (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281935; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), sicché, pertanto, non viene consentito al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 27/01/2020 del Tribunale di Rovigo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata «perché non si confronta con le argomentazioni esposte nell'atto d'appello riguardanti i capi suesposti» (cioè quelli relativi: alla responsabilità; alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.712 cod. pen.; all'omessa concessione dell'attenuante di cui al secondo comma - ora quarto comma - cod. pen.; alla mancata esclusione della recidiva) è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono non affrontare dalla sentenza impugnata (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281935; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), sicché, pertanto, non viene consentito al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 08687/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris