CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09166/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile di peculato; la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 18 gennaio 2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati fino al 30.12.2008 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione; la Sesta sezione di questa Corte annullava senza rinvio la suddetta sentenza limitatamente ai due episodi relativi all’emissione degli assegni in data 27.02.2009 e 24.03.2009 perché i reati erano estinti per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso e disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la sola rideterminazione della pena e dell’importo della confisca; la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 27 maggio 2024, rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione e l’importo del profitto dei reati oggetto di confisca in € 1.749,52. 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale rileva che la Corte di Cassazione, oltre ad aver dichiarate estinte per intervenuta prescrizione due delle tre fattispecie di reato aveva rilevato la sostanziale difformità della fattispecie residua rispetto a quella ritenuta in appello, in quanto la stessa, lungi dall'essere stata realizzata mediante un unico prelievo dell'importo di € 4.249,52 in data 4.08.2010, costituiva la risultante di due distinte operazioni: laprima di € 2.500,00 eseguita in data 31.01.2007 e la seconda di € 1.749,52 posta in essere il 4.08.2010; dichiarata la prescrizione della condotta del 31.01.2007, restava quindi da valutare la seconda determinando la pena in considerazione del fatto che il profitto del peculato risultava pari ad € 1.749,52; ciò premesso, il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva omesso di scrutinare la fattispecie secondo le indicazioni della Corte di Cassazione e quindi di uniformarsi al principio di diritto; trattandosi di giudizio di merito, il difensore ritiene che debba essere dichiarata prescritta anche l’ultima ipotesi di reato. 1.2 Il difensore rileva che, a seguito dell’annullamento senza rinvio operato da questa Corte, il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare la determinazione della pena considerando la sussistenza di una sola fattispecie di reato in luogo di una pluralità di condotte in continuazione e che l'importo della appropriazione era sensibilmente inferiore a quello posto a fondamento della precedente condanna, con riferimento sia alla pena base (€ 1.749,52 in luogo degli originari € 8.000,00) sia ai reati originariamente contestati in continuazione: la determinazione della pena base per la fattispecie di reato residua (appropriazione dell’importo di € 1.749,52 del 4.08.2010) in misura identica a quella già individuato in precedenza quale pena base per il reato di peculato ed in relazione alla condotta ritenuta più grave (appropriazione dell’importo di € 8.000,00 del 27.022009) costituiva una violazione del divieto di reformatio in pejus, in quanto la fattispecie di reato originariamente ritenuta meno grave veniva sanzionata nella stessa misura di quella in precedenza ritenuta più grave, così operando u n'equivalenza che si risolveva in un aggravamento della fattispecie originariamente ritenuta meno grave. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello di Cagliari si era limitata ad operare un calcolo aritmetico (peraltro erroneo) senza tenere nel debito conto l’indicazione secondo cui avrebbe dovuto procedere ad una nuova determinazione della pena e della confisca “in considerazione del fatto che il profitto del peculato risulta pari ad euro 1.749,52”; sul punto, vi era una totale omissione della motivazione da parte della sentenza impugnata. 1.4 Il difensore osserva che il giudizio demandato al giudice di rinvio necessitava di una nuova valutazione di merito, onde applicare i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., per cui l’apertura di una nuova fase processuale determinava la necessaria applicazione dell’art. 157 cod. pen., con declaratoria di prescrizione anche per la residua ipotesi di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che “non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto” (Sez.3, n. 41719 del 04/07/2024, Daniele, Rv. 287109); infatti, il reato ritenuto meno grave in primo grado è rimasto l'unico a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione degli altri reatie non è più possibile operare una valutazione di maggiore o minore gravità rispetto a quello ormai estinto; correttamente, pertanto la Corte di appello ha applicato una pena identica a quella già applicata in precedenza, peraltro inferiore al minimo edittale previsto per il reato di peculato. 1.2 Manifestamente infondata è l’eccezione di prescrizione, posto che l’annullamento disposto da questa Corte riguardava soltanto la determinazione della pena, per cui l’accertamento sulla responsabilità, ai sensi dell’art. 624 comma 1 cod. proc. pen., eradivenuto definitivo in forze della sentenza della Sesta sezione di questa Corte (vedi Sez.2, n. 4109 del 12/01/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265792 “l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.) 2.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.