CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2003
Cassazione n. 22277/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 192cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità delricorrente, e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis, cod. pen., sono manifestamenteinfondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., èquello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnatanon presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;ritenuto, inoltre che il primo motivo è inammissibile in quanto il percorsoargomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Cortee secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettatedall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole afondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, piùpenetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante edell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104);che di tali principi la sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione,rinvenendosi puntuale motivazione in ordine allo scrutinio dell’attendibilità intrinseca edestrinseca del propalato dell’offeso, alla luce anche di convergenti elementi esterni diconferma che, come noto, non debbono assumere autonoma valenza dimostrativa;ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile; invero, il diniego dellecircostanze attenuanti generiche si nutre, anzitutto, di ulteriori elementi di disvalore legati aiprecedenti penali annoverati dall’imputato e tanto basterebbe a giustificare la mancataconcessione (nel senso che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anchesull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenutoprevalente rispetto ad altri elementi, Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200).Peraltro, va anche sottolineato che la questa S.C. ha affermato che la condotta processualedell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservatoche se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmenteperseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto arendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamentotenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod.pen.).(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nonfacendosi luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edell’ammenda in ragione della minore età;rilevato, altresì, che, trattandosi di imputato minorenne, va disposto, ai sensidell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.