CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano pp. 3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine al contenuto delle conversazioni in atti), contrastati dalla difesa con generiche censure di travisamento della prova; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28J&1/2022. [OSCURATO:PERSONA] Pr4idente [OSCURATO:PERSONA] e Ann /Cr'