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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48636/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio nell'Emilia che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia.

Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio nell'Emilia che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con motivazione ampia e persuasiva, richiamando in senso ostativo l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, la negativa prognosi personologica desumibile dai precedenti, l'assenza di segni di resipiscenza, con giudizio che si sottrae a censura in quanto congruamente giustificato (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 48636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris