CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 18830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12307/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Roma , al [OSCURATO:PERSONA] n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegataalricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza, alla via Baracca n. 159. - controricorrenti - avverso la sentenza, n. cron. 1715 /20 2 3 , del TRIBUNALE DI POTENZAdepositata in data 19/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 557/2022, che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiaratola responsabilità della prima per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] o F.I.A.) in relazione a due buoni fruttiferi postali, serie AA1, da essi sottoscritti il 23 febbraio 2001, e l’aveva condannata al pagamento, in loro favore, di€ 1.350,00, oltre interessi. Costituitisi il Mussuto e la Pisani, che contestarono l’avverso appello, l’adito Tribunale di Potenza, con sentenza del 19 dicembre 2023, n. 1715, rigettò quell’impugnazione. Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice, rimarcata la irrilevanza, in quella sede, «delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante in punto di prescrizione del buono [trattandosi di questione invero pacifica e non contestata, vertendo le doglianze dei risparmiatori e di conseguenza la sentenza qui gravata su un profilo distinto, costituita dall’inottemperanza agli obblighi informativi e dalla mancata consegna del F.I.A. […]», disattese l’assunto con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva prospettato la «sufficienza, al fine di ottemperare all’obbligo informativo e a prescindere dal F.I.A., della pubblicazione del d.m. istitutivo della nuova serie AA1 sulla relativa G.U., già operando, sulla scorta di tale onere pubblicitario e come poi emergerebbe dalla qui invocata Cass. n. 3963/2019, il meccanismo etero-integrativo ex art. 1339 c.c.». Osservò, infatti, in contrario, che tale ricostruzione ermeneutica: «(A) si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans dell’art. 3 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], privando di ogni portata precettiva l’obbligo normativo pur ivi espressamente previsto […]; (B) non risulta poi in alcun modo coerente con la ratio e il quadro sistematico di cui al d.m. 19.12.2000, ove […] il F.I.A. è essenziale e insurrogabile dalla pubblicazione in G.U., poiché è nel F.I.A. che risultano riportate tutte le condizioni del rapporto, al contrario non più in alcun modo menzionate nel buono (del tutto “muto” anche in punto di data di scadenza), ed è per tale ragione che la prescrizione normativa non consente il mero rinvio alla G.U., ma impone “per il collocamento dei buoni fruttiferi” la consegna, al contempo, di “titolo” e “foglio informativo”, poiché entrambi co-essenziali al sottoscrittore per avere contezza della disciplina e, in particolare, della scadenza del titolo acquistato […] (cfr. ancora art. 3 del D.M. 19.12.2000); (C) non può ritenersi utilmente fondata sull’arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest’ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte,si trattava di buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del F.I.A. (come, invece , per i buoni oggetto di causa, emessinel febbraio 2001 e, dunque , già soggetti all’obbligo exart. 3 del d.m. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei buoni successivi al d.m. 19.12.2000 e, fra essi, i buoni del 2001 oggetto di causa, non riportando gli stessi alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al F.I.A.), evocando, del resto , la Suprema Corte del 2019 il profilo del meccanismo etero-integrativo non già per sostenere l’irrilevanza della consegna del F.I.A., bensì in relazione allo ius variandi per d.m. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l’etero-integrazione, con riguardo a d.m. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni (come nel caso di buoni successivi al d.m. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il F.I.A.), invece pacificamente da escludersi -prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni e l’accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022, cit.), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo; (D) confligge, infine, anche con la più persuasiva giurisprudenza, nella quale si è evidenziato che “la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza” “non ha rilevanza dirimente”, né consente di ritenere irrilevante l’inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (v. ancora art. 3 D.M. 19.12.2000), “in quanto la valutazione circa laresponsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsialiunde l’informazione necessaria” e che era dovere dell’intermediario fornire mediante la consegna del F.I.A. (cfr., ex multis, Corte App. Sassari , 14.04.2023, n. 121)». 2. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iformulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in materia di prescrizione e dei principi giurisprudenziali in materia di pretesi obblighi informativi relativi ai buoni postali fruttiferi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si assume, in particolare, che deve escludersi la sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di obblighi informativi che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sussiste il preciso onere del sottoscrittore di attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al foglio informativo analitico e dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si deduce che sarebbe stato comunque a carico degli appellati fornire la prova che, al momento della sottoscrizione dei buoni, non gli fosse stato consegnato il foglio informativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza interlocutoria in corso di pubblicazione, questo Collegio, decidendo il ricorso n.r.g. 12321 del 2024, oggi discusso in questa stessa camera di consiglio, lo ha rinviato alla pubblica udienza, valutando come di rilevante valore nomofilattico la questione ivi complessivamente posta dai suoi motivi (concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1 , e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 , di consegnare al sottoscrittore il [OSCURATO:PERSONA] contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. c iv ., integri , oppure no n, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla doman da di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche). 2. Le doglianze qui formulat e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . postulano la soluzione della medesima, appena descritta questione, sicché è opportuno rinviare a nuovo ruolo questo procedimento in attesa della decisione di quello (n.r.g. 12321-2024) precedentemente indicato. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione da adottarsi sul ricorso n.r.g. 12321 del 2024, oggi discusso in questa stessa camera di consiglio e rinviato alla pubblica udienza. Così deciso in Roma,