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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06203/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/ Ai(LW2.) O p. 9 L oCac,19),07,t3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto, senza il ministero di difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione dal predetto formulata nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], Gip del Tribunale di Isernia, nel procedimento a carico delle persone indicate in epigrafe, è inammissibile.

Invero, a prescindere dalla questione relativa alla proponibilità o meno nel procedimento di ricusazione del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente della parte (in senso positivo, Sez. 5, ord. n. 4509 del 20/10/2023, Bossi, Rv. 285337 - 01; contra, Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734 - 01), è pacifico che la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico, dal momento che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva (da ultimo, v.

Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanza, Rv. 286537 - 01).

Rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla stessa consegue ai sensi'dell'art. 616 cod. proc. pen. (disciplina applicabile anche al procedimento di ricusazione: Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836 - 01) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per effetto dell'art. 44 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione di legittimità, della somma - giudicata congrua - di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/ Ai(LW2.) O p. 9 L oCac,19),07,t3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto, senza il ministero di difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione dal predetto formulata nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], Gip del Tribunale di Isernia, nel procedimento a carico delle persone indicate in epigrafe, è inammissibile. Invero, a prescindere dalla questione relativa alla proponibilità o meno nel procedimento di ricusazione del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente della parte (in senso positivo, Sez. 5, ord. n. 4509 del 20/10/2023, Bossi, Rv. 285337 - 01; contra, Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734 - 01), è pacifico che la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico, dal momento che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva (da ultimo, v. Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanza, Rv. 286537 - 01). Rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla stessa consegue ai sensi'dell'art. 616 cod. proc. pen. (disciplina applicabile anche al procedimento di ricusazione: Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836 - 01) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per effetto dell'art. 44 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione di legittimità, della somma - giudicata congrua - di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
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