CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 01765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 CEN. 2025 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Lu(iii: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 26/06/2024 con cui la Corte d'Appello di Roma - la quale, con sentenza del 09/11/2023, aveva confermato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti per una pluralità di reati in tema di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) oltre che per corruzione - aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere formulata nell'interesse dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione l'HAMZA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo generici, e comunque manifestamente infondati, i rilievi dedotti con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilievo assorbente il fatto che la Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 42486 del 30/10/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'HAMZA avverso la già citata sentenza della Corte d'Appello quanto alle imputazioni in tema di stupefacenti, annullandola invece quanto al capo relativo alla corruzione. Risulta pertanto evidente la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, dovendo farsi applicazione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari» (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 - 01). Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 ditembre 2024 I