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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12261/2022

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ORDINANZA sul ricorso 36983/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ovt, i Co../444,c -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, in qualità di avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 504/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 3, /05/2019; rà);z2, 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal cons.

DANILO SESTINIRilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di due esposti presentati dal convenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui apparteneva il professionista, dai quali erano originati due procedimenti disciplinari che si erano conclusi con esito favorevole per l'incolpato; il Giudice di Pace di Tivoli accolse la domanda, condannando il Veccia al pagamento della somma di 2.500,00 euro e delle spese processuali; in totale accoglimento dell'appello del Veccia, il Tribunale di Tivoli ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria del Monti; ha tuttavia compensato le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, affermando che la compensazione era giustificata dalla «difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento»; ha proposto ricorso per cassazione il Veccia, affidandosi ad un unico motivo; il Monti ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su cinque motivi illustrati da memoria; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.

Considerato che: con l'unico motivo, il Veccia denuncia «nullità, invalidità, illiceità, illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., all'art. 92 cpc, all'art. 13 del D.L. n. 132/2014»: il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, pur rigettando integralmente la domanda del Monti, ha disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con ciò violando l'art. 92, 2° co. c.p.c. che, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.l. n. 132/14 (conv. in I. n. 162/2014), consente al giudice di procedere alla compensazione "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"; facoltà estesa, a seguito di Corte Cost. n. 77/2018, ad "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"; rileva il ricorrente che, esclusa evidentemente l'ipotesi della soccombenza reciproca, non ricorrono nel caso di specie né l'assoluta novità della questione trattata né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, come pure analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione; aggiunge che la motivazione addotta dal Tribunale costituisce uno «stereotipo senza adeguata e concreta attinenza con il caso concreto», giacché le stesse ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello escludono che vi sia stata una «difficoltà di interpretazione oggettiva della vicenda»; conclude che «la sentenza impugnata è viziata dalla eccepita nullità perché la motivazione in punto di compensazione delle spese di lite, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono»; valutato in relazione all'anzidetto motivo, il ricorso risulta inammissibile per difetto di adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366, n. 3) c.p.c.; nella parte riservata al "fatto e svolgimento del processo", il ricorrente si limita a dare atto della proposizione della domanda risarcitoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al danno che assumeva di aver subito a causa degli esposti presentati dal Veccia, nonché a riferire dell'accoglimento della domanda da parte del primo giudice, della interposizione dell'appello (basato sulla contestazione della natura diffamatoria degli esposti e sul rilevo della mancata dimostrazione del danno) e del suo accoglimento da parte del Tribunale, salva la compensazione delle spese; nella successiva illustrazione del motivo, il ricorrente svolge deduzioni in diritto circa le ipotesi in cui è consentita la compensazione delle spese e contesta che, nel caso, ne ricorrano le condizioni, assumendo la mera apparenza della motivazione; una siffatta esposizione del fatto non risulta affatto idonea a consentire alla Corte di scrutinare il motivo di censura, giacché difetta di una specifica individuazione degli addebiti mossi all'avvocato con i due esposti indirizzati al C.O.A. (si parla genericamente della segnalazione di una violazione fiscale che non poteva integrare gli estremi della diffamazione in quanto espressione del diritto di autotutela della parte) e, soprattutto, di qualsiasi indicazione circa il quadro fattuale delineato nei detti esposti ed esaminato nei due gradi di merito; ciò comporta che questa Corte non è posta nella condizione di valutare se la motivazione addotta a giustificazione della compensazione (graficamente esistente) costituisca una formula stereotipata e avulsa dal concreto contesto o esprima invece una effettiva «difficoltà interpretativa del quadro fattuale» di riferimento, tale da consentire di ritenere configurabili gravi ed eccezionali ragioni di compensazione (ai sensi di Corte Cost. n. 77/2018); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; a ciò consegue l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dal Monti (ricorso notificato il 13.1.2020 a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta il 3.5.2019); le spese di lite seguono la soccombenza rispetto al ricorso principale (cfr. Cass. 4074/2014 e Cass. n. 15220/2018, secondo cui, «in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisunn" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale»); sussistono, in relazione al solo ricorso principale e non anche per quello incidentale inefficace (cfr. Cass. n. 18348/2017), le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia di quello incidentale tardivo; condanna il Veccia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 36983/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ovt, i Co../444,c -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, in qualità di avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 504/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 3, /05/2019; rà);z2, 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di due esposti presentati dal convenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui apparteneva il professionista, dai quali erano originati due procedimenti disciplinari che si erano conclusi con esito favorevole per l'incolpato; il Giudice di Pace di Tivoli accolse la domanda, condannando il Veccia al pagamento della somma di 2.500,00 euro e delle spese processuali; in totale accoglimento dell'appello del Veccia, il Tribunale di Tivoli ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria del Monti; ha tuttavia compensato le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, affermando che la compensazione era giustificata dalla «difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento»; ha proposto ricorso per cassazione il Veccia, affidandosi ad un unico motivo; il Monti ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su cinque motivi illustrati da memoria; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c. Considerato che: con l'unico motivo, il Veccia denuncia «nullità, invalidità, illiceità, illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., all'art. 92 cpc, all'art. 13 del D.L. n. 132/2014»: il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, pur rigettando integralmente la domanda del Monti, ha disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con ciò violando l'art. 92, 2° co. c.p.c. che, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.l. n. 132/14 (conv. in I. n. 162/2014), consente al giudice di procedere alla compensazione "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"; facoltà estesa, a seguito di Corte Cost. n. 77/2018, ad "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"; rileva il ricorrente che, esclusa evidentemente l'ipotesi della soccombenza reciproca, non ricorrono nel caso di specie né l'assoluta novità della questione trattata né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, come pure analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione; aggiunge che la motivazione addotta dal Tribunale costituisce uno «stereotipo senza adeguata e concreta attinenza con il caso concreto», giacché le stesse ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello escludono che vi sia stata una «difficoltà di interpretazione oggettiva della vicenda»; conclude che «la sentenza impugnata è viziata dalla eccepita nullità perché la motivazione in punto di compensazione delle spese di lite, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono»; valutato in relazione all'anzidetto motivo, il ricorso risulta inammissibile per difetto di adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366, n. 3) c.p.c.; nella parte riservata al "fatto e svolgimento del processo", il ricorrente si limita a dare atto della proposizione della domanda risarcitoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al danno che assumeva di aver subito a causa degli esposti presentati dal Veccia, nonché a riferire dell'accoglimento della domanda da parte del primo giudice, della interposizione dell'appello (basato sulla contestazione della natura diffamatoria degli esposti e sul rilevo della mancata dimostrazione del danno) e del suo accoglimento da parte del Tribunale, salva la compensazione delle spese; nella successiva illustrazione del motivo, il ricorrente svolge deduzioni in diritto circa le ipotesi in cui è consentita la compensazione delle spese e contesta che, nel caso, ne ricorrano le condizioni, assumendo la mera apparenza della motivazione; una siffatta esposizione del fatto non risulta affatto idonea a consentire alla Corte di scrutinare il motivo di censura, giacché difetta di una specifica individuazione degli addebiti mossi all'avvocato con i due esposti indirizzati al C.O.A. (si parla genericamente della segnalazione di una violazione fiscale che non poteva integrare gli estremi della diffamazione in quanto espressione del diritto di autotutela della parte) e, soprattutto, di qualsiasi indicazione circa il quadro fattuale delineato nei detti esposti ed esaminato nei due gradi di merito; ciò comporta che questa Corte non è posta nella condizione di valutare se la motivazione addotta a giustificazione della compensazione (graficamente esistente) costituisca una formula stereotipata e avulsa dal concreto contesto o esprima invece una effettiva «difficoltà interpretativa del quadro fattuale» di riferimento, tale da consentire di ritenere configurabili gravi ed eccezionali ragioni di compensazione (ai sensi di Corte Cost. n. 77/2018); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; a ciò consegue l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dal Monti (ricorso notificato il 13.1.2020 a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta il 3.5.2019); le spese di lite seguono la soccombenza rispetto al ricorso principale (cfr. Cass. 4074/2014 e Cass. n. 15220/2018, secondo cui, «in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisunn" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale»); sussistono, in relazione al solo ricorso principale e non anche per quello incidentale inefficace (cfr. Cass. n. 18348/2017), le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia di quello incidentale tardivo; condanna il Veccia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d
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