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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 09018/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva richiesta, di ufficio, la correzione del ruolo di udienza e del dispositivo della sentenza indicata in oggetto (n. 45135/2021) in relazione al fascicolo recante il N. R.G. 23233/2020 ric. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deciso dal Collegio di questa Sezione alla pubblica udienza del 28/10/2021, sul rilievo che per un mero errore materiale, non si è provveduto in dispositivo alla condanna dello stesso alla rifusione delle spese soste- nute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ancorché il difensore avesse ritualmente fatto pervenire, per l'udienza camerale senza discussione orale ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020/le conclusioni e la nota spese.

Esaminati gli atti iíiritenuto che trattasi effettivamente di mero errore mate- riale, come ritiene giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (cfr. Sez. 4 n. 3968 del 21/1/2021, Maffezzoni, non mass.; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152; Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Gottuso, Rv. 243422; Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, Maiolo, Rv. 238885; Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico, Rv. 255534) da correggersi con la procedura di cui agli artt. 127, 130 e 625bis cod. proc. pen. nei termini già indicati a pag. 9 della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Ordina correggersi il ruolo dell'udienza di camera di consiglio di questa Sezione del 28.10.2021 e il dispositivo della sentenza n. 45135/21 emessa nei confronti di Pia- centi Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "cassa delle ammende" e prima del punto, si legga e si abbia per scritto "non- ché alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est nsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva richiesta, di ufficio, la correzione del ruolo di udienza e del dispositivo della sentenza indicata in oggetto (n. 45135/2021) in relazione al fascicolo recante il N. R.G. 23233/2020 ric. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deciso dal Collegio di questa Sezione alla pubblica udienza del 28/10/2021, sul rilievo che per un mero errore materiale, non si è provveduto in dispositivo alla condanna dello stesso alla rifusione delle spese soste- nute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ancorché il difensore avesse ritualmente fatto pervenire, per l'udienza camerale senza discussione orale ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020/le conclusioni e la nota spese. Esaminati gli atti iíiritenuto che trattasi effettivamente di mero errore mate- riale, come ritiene giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (cfr. Sez. 4 n. 3968 del 21/1/2021, Maffezzoni, non mass.; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152; Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Gottuso, Rv. 243422; Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, Maiolo, Rv. 238885; Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico, Rv. 255534) da correggersi con la procedura di cui agli artt. 127, 130 e 625bis cod. proc. pen. nei termini già indicati a pag. 9 della motivazione della sentenza. P.Q.M. Ordina correggersi il ruolo dell'udienza di camera di consiglio di questa Sezione del 28.10.2021 e il dispositivo della sentenza n. 45135/21 emessa nei confronti di Pia- centi Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "cassa delle ammende" e prima del punto, si legga e si abbia per scritto "non- ché alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est nsore I
Sentenza Cassazione n. 09018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris