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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05112/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 13/10/2017, rideterminando, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena nella misura di 8 mesi di reclusione, inflitta in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora del comune di residenza per la durata di 3 anni e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, violava le prescrizioni non presentandosi presso l'autorità di P.S. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra le 17,00 e le 18,00; fatto commesso in Borgia in data 12/1/2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Garigliano, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Non sarebbe stata verificata, dal giudice della prevenzione, la permanenza della pericolosità sociale, ritenuta sussistente all'epoca di applicazione della misura.

La Corte di appello non avrebbe tenuto in conto che l'imputato, attinto dalla misura, era stato soggetto a detenzione di lunga durata, protrattasi fino a marzo 2014, con sospensione dell'esecuzione della misura e con l'obbligo di accertare la permanenza della pericolosità in capo all'interessato da parte dello stesso giudice; accertamento, costituente condizione di efficacia della misura di prevenzione, nella specie non adempiuto.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato.

L'imputato aveva giustificato la mancata presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Borgia con !a sonnolenza provocata dall'assunzione di un farmaco antidolorifico, somministratogli per placare i sintomi di un'infiammazione lombare; secondo quanto attestato dalla prescrizione del medico curante.

La Corte di appello, peraltro, avrebbe affermato il carattere doloso della condotta, nonostante gli elementi che, se correttamente valutati, avrebbero permesso di qualificare l'azione dell'imputato come espressione di superficialità e trascuratezza: in particolare il fatto che lo stesso, resosi conto della omissione, si fosse recato il giorno successivo in caserma per giustificare l'accaduto.

2.3. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali dell'imputato, senza tenere in considerazione le circostanze che avrebbero caratterizzato la condotta dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dal primo motivo di censura, osserva il Collegio che lo stesso presenta un carattere di novità, non essendo stato proposto con i motivi di appello, sicché il medesimo deve essere ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Quanto, poi, al secondo e al terzo motivo di doglianza, relativi alla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo generico e, dunque, della consapevolezza e volontarietà della condotta di inosservanza, le argomentazioni difensive si fondando, essenzialmente, su una asserita condizione di sonnolenza determinata dall'assunzione di un antidolorifico, che avrebbe impedito all'imputato di rendersi conto della violazione.

Tuttavia, a questo proposito, la sentenza impugnata ha sottolineato come la prescrizione medica allegata da Garigliano non fosse sufficiente a dimostrare né l'avvenuta assunzione del medesimo in quel frangente, né la sua idoneità a determinare, in concreto e nei confronti dell'imputato, una situazione di sonnolenza, né la circostanza che, nell'occorso, essa fosse stata effettivamente indotta nei soggetto.

E a partire da tale premessa ha logicamente concluso per l'infondatezza della prospettazione difensiva sul punto.

Pertanto, deve escludersi che la motivazione resa, sul punto, presenti vizi logici in grado di metterne in crisi la coerenza intrinseca del ragionamento, sicché le censure difensive si appalesano, sul punto, come reiterative e finalizzate a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio.

4. Del tutto generico è, infine, il quarto motivo di censura avente ad oggetto il vizio d; motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo il ricorso indicato in alcun modo «le circostanze che hanno caratterizzato !a condotta dell'imputato» che, in tesi, non sarebbero state prese in aicura considerazione dalla Corte territoriale.

Peraltro, la sentenza ha fondato la sua decisione sui precedenti penali dell'imputato, con ciò adempiendo pienamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 13/10/2017, rideterminando, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena nella misura di 8 mesi di reclusione, inflitta in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora del comune di residenza per la durata di 3 anni e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, violava le prescrizioni non presentandosi presso l'autorità di P.S. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra le 17,00 e le 18,00; fatto commesso in Borgia in data 12/1/2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Garigliano, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Non sarebbe stata verificata, dal giudice della prevenzione, la permanenza della pericolosità sociale, ritenuta sussistente all'epoca di applicazione della misura. La Corte di appello non avrebbe tenuto in conto che l'imputato, attinto dalla misura, era stato soggetto a detenzione di lunga durata, protrattasi fino a marzo 2014, con sospensione dell'esecuzione della misura e con l'obbligo di accertare la permanenza della pericolosità in capo all'interessato da parte dello stesso giudice; accertamento, costituente condizione di efficacia della misura di prevenzione, nella specie non adempiuto. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato aveva giustificato la mancata presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Borgia con !a sonnolenza provocata dall'assunzione di un farmaco antidolorifico, somministratogli per placare i sintomi di un'infiammazione lombare; secondo quanto attestato dalla prescrizione del medico curante. La Corte di appello, peraltro, avrebbe affermato il carattere doloso della condotta, nonostante gli elementi che, se correttamente valutati, avrebbero permesso di qualificare l'azione dell'imputato come espressione di superficialità e trascuratezza: in particolare il fatto che lo stesso, resosi conto della omissione, si fosse recato il giorno successivo in caserma per giustificare l'accaduto. 2.3. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali dell'imputato, senza tenere in considerazione le circostanze che avrebbero caratterizzato la condotta dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dal primo motivo di censura, osserva il Collegio che lo stesso presenta un carattere di novità, non essendo stato proposto con i motivi di appello, sicché il medesimo deve essere ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Quanto, poi, al secondo e al terzo motivo di doglianza, relativi alla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo generico e, dunque, della consapevolezza e volontarietà della condotta di inosservanza, le argomentazioni difensive si fondando, essenzialmente, su una asserita condizione di sonnolenza determinata dall'assunzione di un antidolorifico, che avrebbe impedito all'imputato di rendersi conto della violazione. Tuttavia, a questo proposito, la sentenza impugnata ha sottolineato come la prescrizione medica allegata da Garigliano non fosse sufficiente a dimostrare né l'avvenuta assunzione del medesimo in quel frangente, né la sua idoneità a determinare, in concreto e nei confronti dell'imputato, una situazione di sonnolenza, né la circostanza che, nell'occorso, essa fosse stata effettivamente indotta nei soggetto. E a partire da tale premessa ha logicamente concluso per l'infondatezza della prospettazione difensiva sul punto. Pertanto, deve escludersi che la motivazione resa, sul punto, presenti vizi logici in grado di metterne in crisi la coerenza intrinseca del ragionamento, sicché le censure difensive si appalesano, sul punto, come reiterative e finalizzate a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. 4. Del tutto generico è, infine, il quarto motivo di censura avente ad oggetto il vizio d; motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo il ricorso indicato in alcun modo «le circostanze che hanno caratterizzato !a condotta dell'imputato» che, in tesi, non sarebbero state prese in aicura considerazione dalla Corte territoriale. Peraltro, la sentenza ha fondato la sua decisione sui precedenti penali dell'imputato, con ciò adempiendo pienamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
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