CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale come perlegge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1009/2023depositata il 9/05/2023;Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del2/07/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] e Gian MarcoGregori, procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] erede universaledi [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedevano al Tribunale diBologna l’ingiunzione a Spafid, società fiduciaria con la quale il decuius aveva intrattenuto rapporti contrattuali sottoscrivendo polizzaLinked n. GP1412462 emessa da [OSCURATO:PERSONA] (già GeneraliPaneuropa Ltd), di consegnare tutta la documentazione inerente lasuddetta polizza, a seguito di precedente rifiuto della società diindicare il nome dei beneficiari.2. Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo del3/08/2020, con il quale ingiungeva alla Spafid la consegna dellapolizza in oggetto «senza schermatura di nomi». [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione a decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di competenzadel Tribunale di Bologna e chiedendo, nel merito, la revoca del decretoper illegittimità, inammissibilità, infondatezza della domanda svolta insede monitoria, con condanna ex art. 96 cod. proc. civ..3. Gli ingiungenti resistevano all’opposizione, eccependonel’improcedibilità perché introdotta con citazione e chiedendo, nelmerito, il suo rigetto e la conferma del decreto.4. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1370/2021, rigettaval’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta concitazione; rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale;accoglieva nel merito l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo,con condanna dell’opposta alle spese di lite. Avverso detta sentenzaVenturelli Flavia e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di procuratori diGuendalina [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello.5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in fase d’impugnazione.r.g. 17292/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 8Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/20266. La Corte d’appello di Bologna ha, con la sentenza n. 1009 del9/05/2023, accolto l’impugnazione.7. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, con quattro motivi, la Spafid.8. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA].9. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 182 cod. proc. civ., dell’artt. 111 Costituzione e degli artt. 6e 13 CEDU, nonché dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. permancanza di valida procura alle liti in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Desiderio. Il motivo deduce essere stato il mandato difensivoconferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la sola fase monitoria, cosicchél’attività processuale posta in essere dal detto legale per le fasisuccessive, di opposizione al decreto ingiuntivo e di appello era daritenersi espletata in carenza di idoneo mandato e quindi nulla.Il motivo è infondato, poiché dal mandato alle liti non risultava alcunalimitazione: infatti, la formula utilizzata, riportata nello stesso ricorsodella Spafid era del seguente tenore «di promuovere il procedimentogiudiziario, anche di natura monitoria» e quindi di latitudine tale daritenersi che il mandato fosse riferito a tutte le fasi di merito, incarenza di una specifica limitazione e come reiteratamente ecostantemente affermato da questa Corte, dal cui risalenteorientamento questo Collegio non ritiene sussistano ragioni perr.g. 17292/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 8Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/2026discostarsi (Cass. 16/05/2017 n. 12171; Cass. 14/04/1987 n. 3710;con estensione anche alla fase esecutiva: Cass. 15/11/1984 n. 5790).2. Con il secondo motivo la Spafid fa valere la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 653 cod.proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., inrelazione all’art 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., posto che laCorte d’appello, in adesione alla domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perGuendalina [OSCURATO:PERSONA], conferma il decreto ingiuntivo che il Tribunale,in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., avevarevocato. Nella sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la Corted’appello abbia erroneamente supposto l’esistenza di un decretoingiuntivo, invero palesemente oggetto di revoca come taleirrevocabilmente venuto meno. Su tali errate basi ha provveduto ad«accertamenti» di fatto e diritto inutili ai fini del decidere, nel rispettodell’art. 653 cod. proc. civ., arrivando a confermare il decretoingiuntivo revocato in primo grado, in dispositivo utilizzatal’espressione «per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo».Il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha nel dispositivoutilizzato sì la formula, effettivamente impropria, di «conferma» deldecreto ingiuntivo, ma ha ad essa premesso quella di accoglimentodell’appello, in tal modo dimostrando di avere inteso riformare lasentenza del Tribunale, che aveva a sua volta revocato il decretomonitorio, cosicché il comando giudiziale, da individuare nellarelazione tra dispositivo e motivazione, è chiaro nel sensodell’accoglimento dell’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come dapprima accolta col monitorio e nonostante la revocadi questo a seguito dell’accoglimento dell’opposizione in primo grado.L’improprietà della formula usata nel dispositivo potrebbe rilevare,viceversa, in termini di procedimento o processo esecutivo nel sensoche (Cass. 6/09/2017 n. 20868) l’accoglimento dell’opposizione adecreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione delr.g. 17292/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 8Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/2026provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza diprimo grado da parte del giudice d’appello ‒ anche oveimpropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma”lo stesso ‒ non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo giàrevocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare oproseguire l’esecuzione forzata.3. Con il terzo motivo di ricorso la Spafid denuncia nullità della sentenza edel procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nellaparte in cui la Corte territoriale non ha correttamente valutato lerisultanze processuali (secondo quanto prescrive Cass. 21/12/2022 n.37382), nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche conrilievo all’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ. (alla stregua di Cass. Sez. U. 7/04/2014n. 8053). In particolare la Spafid ritiene che la Corte territoriale nonabbia adeguatamente valutato la conoscenza in capo a GuendalinaBandiera sia dei valori dei premi pagati ‒ come risulta espressamentedal testo della sentenza (in particolare dalle pagg. 5/9 della sentenzad’appello) e dagli atti processuali, ove è trascritto l’estratto conto ‒sia dell’ammontare del relictum.Il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamenteindicato l’interesse della coerede [OSCURATO:PERSONA] a conoscereidentità di beneficiario (o dei beneficiari) della polizza [OSCURATO:PERSONA] pervalutare la proposizione di un’eventuale azione di collazione,dovendosi tenere conto dell’eventualità che i premi pagati dalBandiera in vita possano essere soggetti ad azione di riduzione. Lecensure sono, di poi, inammissibili in quanto, nel richiamare,inidoneamente, la giurisprudenza (Cass. 21/12/2022 n. 37382)relativa all’errore sul contenuto oggettivo della prova non solo nonr.g. 17292/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 8Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/2026tengono conto dell’evoluzione successiva della giurisprudenza diquesta Corte, ma soprattutto, e per quanto qui rileva, introducono incausa la richiesta di un diverso apprezzamento delle prove e deidocumenti. A tal fine, esse richiamano del tutto fuori fuoco l’art. 115cod. proc. civ., atteso che (Cas. 10/06/2016 n. 11892 qualeespressione di giurisprudenza costante) la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solodenunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non doverosservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sullabase di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo,nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forzadi convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Nel riferimentoall’omesso esame il motivo è pure inammissibile, atteso che nellecensure l’omissione della Corte territoriale non è riferita a circostanzefattuali, o meglio, a fatti in senso naturalistico, bensì a provedocumentali, il che non è consentito, secondo l’interpretazione datada questa Corte alla censura prospettata con il terzo motivo. La stessapronuncia nomofilattica richiamata dalla difesa della Spafid (Sez. U7/04/2014 n. 8053) afferma in motivazione che, « fermo restando chel’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie». L’orientamento è stato successivamente consolidato eribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1,8/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 3, 16/04/2026, n. 9895) che haprecisato che per «fatto» che deve intendersi non una «questione» oun «punto» della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, unfatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondarior.g. 17292/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 8Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/2026(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),purché controverso e decisivo, “un preciso accadimento, ovvero unaprecisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Sez.U., 23/03/2015, n. 5745), “un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (Cass. Sez.1, 5/03/2014, n. 5133) e “come tale non ricomprendente questioni oargomentazioni” (Cass. Sez. 6-1, ord. 6/09/2019, n. 22397).4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia nullità della sentenzae del procedimento per violazione e/o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e 24 e 111Costituzione e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., inrelazione all’articolo 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonchéomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, anche con rilievo all’art. 115 cod.proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ.. La società ricorrente deduce che la Corte di appello ha accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur avendo quest’ultimaofferto la prova della totale assenza di un interesse alla ostensionedei dati dei beneficiari ‒ soggetti terzi rispetto al de cuius ‒ anche conrilievo all’art. 115 cod. proc. civ., laddove non ha considerato che ifatti non contestati non abbisognano di prove offerte dalle parti.Il motivo è infondato e inammissibile per le stesse ragioni per le qualilo è il terzo motivo, del quale il quarto costituisce una sostanzialereiterazione. Deve, inoltre, a completamento di quanto scritto inrelazione al terzo motivo, aggiungersi che, anche ove si espunga ilriferimento errato, da parte della Corte territoriale, alla pag. 8 dellasentenza, alla mancata dimostrazione del valore dei premi pagati, laconoscenza dell’identità dei beneficiari è un elemento centrale peridentificare il relictum e il donatum e il valore effettivo dell’asse puòessere ricostruito esattamente soltanto se si conosce quanto è statodonato e sia suscettibile di potenziale riduzione per la qualitàr.g. 17292/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 8Numero registro generale 17292/2023Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 24263/2026Data pubblicazione 30/07/2026soggettiva del beneficiario. In punto di interesse ad agire e diperimetro del chiesto e del deciso questo Collegio intende precisareche un interesse della coerede a conoscere i nomi dei beneficiari dellapolizza sussiste anche in relazione alla stessa proposizione delle azioniereditarie, atteso che la conoscenza dei detti nomi, ove si trattasse dicongiunti, semmai legati da particolari vincoli affettivi, rileverebbe alfine di valutare l’opportunità di insistere o meno nell’agire in giudizio.5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidatecome da dispositivo, in relazione al valore della controversia, a dirsiindeterminabile per essere intesa a conoscere un dato della polizza.7. La decisione di rigetto comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 2/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 17292/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 8 di 8