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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 34879/2026

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ppello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoliha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoliil 26 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diversi reati inmateria di armi e altro;Rilevato che con il ricorso in un unico motivo e con gli argomentiulteriormente approfonditi nella memoria pervenuta il 9 settembre 2026 sideduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancatarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, alla mancata esclusione dellarecidiva e alla determinazione della pena, anche con riferimento al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato che le doglianze oggetto della prima parte dell’unico motivosono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, con ilriferimento alle dichiarazioni del teste Senercia che ha espressamenteriferito di avere visto l’imputato aprire la saracinesca del negozio, haevidenziato la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare laresponsabilità dell’imputato e ha così reso sul punto una motivazioneadeguata e non sindacabile essendo a ciò tenuto nel solo caso diaccoglimento in quanto la rinnovazione in appello dell'istruttoriadibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsiricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletatain primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella suadiscrezionalità, indispensabile l’integrazione, nel senso che non è altrimentiin grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione(Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 -01; Sez.

U, n. 2780del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 -dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013,Rv. 233391);Rilevato che la generica doglianza oggetto della seconda partedell’unico motivo è manifestamene infondata in quanto il giudice di appello,con lo specifico riferimento ai precedenti penali e alla lunga carrieracriminale dell’imputato, ha dato adeguato e logico conto delle ragioni postea fondamento della sussistenza della recidiva (cfr. pag. 6 della sentenzaimpugnata) e ciò anche, in virtù delle medesime considerazioni, quanto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dellapena in ordine alla quale, anche con il riferimento alla gravità dei fatti eall’assenza di elementi positivi di valutazione, il giudice dell’appello ha datoconto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio diproporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod.pen. della Corte di merito per cui le censure mosse a tale percorsoargomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono,in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e nonconsentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);comunque, pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censurein questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoliha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoliil 26 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diversi reati inmateria di armi e altro;Rilevato che con il ricorso in un unico motivo e con gli argomentiulteriormente approfonditi nella memoria pervenuta il 9 settembre 2026 sideduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancatarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, alla mancata esclusione dellarecidiva e alla determinazione della pena, anche con riferimento al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato che le doglianze oggetto della prima parte dell’unico motivosono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, con ilriferimento alle dichiarazioni del teste Senercia che ha espressamenteriferito di avere visto l’imputato aprire la saracinesca del negozio, haevidenziato la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare laresponsabilità dell’imputato e ha così reso sul punto una motivazioneadeguata e non sindacabile essendo a ciò tenuto nel solo caso diaccoglimento in quanto la rinnovazione in appello dell'istruttoriadibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsiricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletatain primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella suadiscrezionalità, indispensabile l’integrazione, nel senso che non è altrimentiin grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 -01; Sez. U, n. 2780del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 -dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013,Rv. 233391);Rilevato che la generica doglianza oggetto della seconda partedell’unico motivo è manifestamene infondata in quanto il giudice di appello,con lo specifico riferimento ai precedenti penali e alla lunga carrieracriminale dell’imputato, ha dato adeguato e logico conto delle ragioni postea fondamento della sussistenza della recidiva (cfr. pag. 6 della sentenzaimpugnata) e ciò anche, in virtù delle medesime considerazioni, quanto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dellapena in ordine alla quale, anche con il riferimento alla gravità dei fatti eall’assenza di elementi positivi di valutazione, il giudice dell’appello ha datoconto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio diproporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod.pen. della Corte di merito per cui le censure mosse a tale percorsoargomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono,in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e nonconsentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);comunque, pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censurein questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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