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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40980/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri in data 13 giugno 2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R.30 maggio 2002 n. 115, con la recidiva reiterata,infraquinennale, commesso in Velletri il 14 febbraio 2020.

2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando due motivi con cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione relativamente alla mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.

La Corte ha ritenuto un semplice errore materiale l’indicazione nell’imputazione del numero di ruolo r.g.n.r. e non l’indicazione del numero s.i.e.p..

Lamenta, inoltre , il ricorrente il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso é inammissibile.

Ed invero lecensure sono riproduttiv e di profil i di doglianza già adeguatamente vagliatie disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scandite dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di dirittoe, pertanto , immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame hanno ampiamente spigato che «dall’esame dell’istanza di ammissione depositata nella cancelleria del Tribunale di Velletri si evince che questa riguardava un incidente di esecuzione (n. 669/2019 SIEP) in cui l’[OSCURATO:PERSONA] rivestiva la posizione di condannato; il processo di merito da cui era scaturita la condanna definitiva a carico dell’imputato era quello di cui al n. 6781/11 indicato nel capo d’imputazione.

In sostanza l’ammissione al gratuito patrocinio era stata richiesta per la fase di esecuzione del procedimento indicato nel capo d’imputazione».

Ha ulteriormente precisato la C orte territoriale che l’indicazione del numero R.G.N.R. anziché di quello S.I.E.P. non modifica il fatto contestato avuto riguardo al riferimento all’istanza presentata il 14 febbraio 2020 e al reddito complessivamente accertato per l’anno 2018.

4. LaCorte di Appello ha anche adeguatamente motivato in ordine alla non configurabilità,nel caso di specie, della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con un richiamo alla gravità concreta della condotta e al notevole margine di reddito eccedente il limite consentito ai fini dell’ottenimento del beneficio e alla persistenza della condotta.

5. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri in data 13 giugno 2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R.30 maggio 2002 n. 115, con la recidiva reiterata,infraquinennale, commesso in Velletri il 14 febbraio 2020. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando due motivi con cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione relativamente alla mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. La Corte ha ritenuto un semplice errore materiale l’indicazione nell’imputazione del numero di ruolo r.g.n.r. e non l’indicazione del numero s.i.e.p.. Lamenta, inoltre , il ricorrente il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero lecensure sono riproduttiv e di profil i di doglianza già adeguatamente vagliatie disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scandite dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di dirittoe, pertanto , immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno ampiamente spigato che «dall’esame dell’istanza di ammissione depositata nella cancelleria del Tribunale di Velletri si evince che questa riguardava un incidente di esecuzione (n. 669/2019 SIEP) in cui l’[OSCURATO:PERSONA] rivestiva la posizione di condannato; il processo di merito da cui era scaturita la condanna definitiva a carico dell’imputato era quello di cui al n. 6781/11 indicato nel capo d’imputazione. In sostanza l’ammissione al gratuito patrocinio era stata richiesta per la fase di esecuzione del procedimento indicato nel capo d’imputazione». Ha ulteriormente precisato la C orte territoriale che l’indicazione del numero R.G.N.R. anziché di quello S.I.E.P. non modifica il fatto contestato avuto riguardo al riferimento all’istanza presentata il 14 febbraio 2020 e al reddito complessivamente accertato per l’anno 2018. 4. LaCorte di Appello ha anche adeguatamente motivato in ordine alla non configurabilità,nel caso di specie, della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con un richiamo alla gravità concreta della condotta e al notevole margine di reddito eccedente il limite consentito ai fini dell’ottenimento del beneficio e alla persistenza della condotta. 5. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris