CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 02863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di TRENTO c/[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bolzano dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto ex art. 648 cod. pen. perché estinto a seguito di rimessione della querela. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha rilevato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 648 cod. pen. e art.50 cod. proc. pen.; il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. è reato procedibile d'ufficio e il giudice monocratico ha erroneamente dichiarato l'estinzione per intervenuta remissione della querela. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha evidenziato che nel corso del giudizio, come riscontrabile dalla consultazione delle trascrizioni e dai verbali di udienza, il Pubblico Ministero procedente aveva modificato l'imputazione, riqualificando il fatto ascritto ai sensi dell'art. 646 cod. pen., riscontrando nella contestazione elevata un reato procedibile a querela. Durante il giudizio era stato allegato verbale di remissione di querela e, su richiesta concorde delle parti, il giudice aveva pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. Dalla lettura degli atti presenti al fascicolo del dibattimento, con particolare riferimento al verbale di udienza e alla riproduzione stenografica dello stesso, emerge, senza alcun dubbio, come nel corso del procedimento il Pubblico Ministero di udienza avesse modificato la contestazione elevata nei confronti del Elwakil, rilevando la ricorrenza del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. piuttosto che del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. A seguito di tale modifica era, inoltre, stata riscontrata dalle parti e sottoposta al Tribunale la presenza di remissione di querela, alla quale era seguita l'accettazione dell'imputato. Ciò premesso, occorre considerare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il verbale di udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (Sez. 1, n, 1553 del 19/11/2018, Marino, Rv. 274796-01; Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011, A. ; Rv. 249918-01; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196-01). La circostanza dell'intervenuta modifica del capo d'imputazione e della contestazione dell'art. 646 cod. pen. piuttosto che dell'art. 648 cod. pen. si deve, dunque, ritenere incontroversa e acquisita, sicché deve essere riscontrata l'evidente ricorrenza di un errore materiale nell'intestazione della sentenza, in assenza di qualsiasi errore di giudizio, che può essere corretto in questa sede nel senso che laddove è scritto "648 cod. pen." deve leggersi ed intendere "art. 646 cod. pen." P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza impugnata nel senso che laddove è scritto "648 cod. pen." deve leggersi ed intendere "art. 646 cod. pen.". Manda la Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 16 Novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4~44Q. b.4324.u44:efo_TmAut [OSCURATO:PERSONA] n