CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2024
Cassazione n. 41953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, dichiarando di non dover procedere limitatamente ai fatti commessi prima del 14.12.2015, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di falso di cui all'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'estinzione di tutti i fatti di reato contestati al capo 2 per intervenuta prescrizione (con termine di prescrizione al 29.12.2023), è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione è, in realtà, maturata successivamente alla sentenza della Corte di merito (8.01.2024), tenuto conto delle sospensioni, con un termine finale di prescrizione in data 11.02.2024; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente nonché tardiva in quanto depositata il 14/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 25 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere