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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 22111/2024

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ione, in persona della dottor essa Ro berta Zorloni , rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma,al corso Trieste, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di CREMONA (A.S.S.T.

Cremona)– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procur a specialea margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via G. Caccini, n. 1, presso lo studio legale Villata, Degli Esposti e Associati.

CONTRORICORRENTE e REGIONE LOMBARDIA– c.f./p . i . v.a. 80050050154 – in persona del presidente pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 16.5.2024 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura r egionale ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 562/2020della Corte d’Appello di Brescia; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 ss. depositat o in data 16.6.2015 i l curatore del fallimento della “Hermex Italia” s.r.l.adiva i l Tribunale di Cremona .

Esponeva che la società poi fallita aveva con contratto in data 15.6.2012 venduto agli“[OSCURATO:PERSONA] di Cremona - [OSCURATO:PERSONA] di Cremona ” un sofisticato macchinario – denominato “Vero” – per cure di radioterapi a e radiochirurgia;che era rimasto insoluto il saldo del prezzo, o ssia l’importo di euro 1.964.000,00, dovuto all’esito del collaudo(cfr. ricorso, pag. 5).

Chiedeva ingiungersi il pagamento della somma anzidetta con gli interessi. 2.Con decreto n. 1091/2015 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .3.Con citazione notificata il 30.10.2015 l’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Cremona” proponeva opposizione.

Deduceva che le condotte illecite di taluni incaricati della “ Hermex Italia” avevano significativamenteinciso sulla determinazione del prezzo .

Instava per la revoca dell’ingiunzione; chiedeva in riconvenzionale condannarsi controparte a risarcirle il danno sofferto, da quantificarsi in euro 2.000.000,00 ovvero nella diversa somma acclaranda in corso di causa e da compensarsi con l’opposta pretesa(cfr. ricorso, pag. 3).

Resisteva il curatore del fallimento della “Hermex Italia”s.r.l. 4.Con sentenza n. 788/2016 il t ribunale r igettava l’opposizione . 5.L’ “Azienda S ocio - S anitaria Territoriale d i Cremona ” proponeva appello .

In particolare, con il terzo motivo di gravame l’appellante lamentava la violazione degli artt. 1343, 1418, 2° co., e 1421 cod. civ., siccome l’impugnato dictum, pur avendo reputato sussistente la corruzione con riferimento alla determinazione del prezzo del macchinario, non aveva dichiarato conseguentemente la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).

Resistevail curatore del fallimento dell a “ Hermex Italia ” s. r . l .

Intervenivaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Regione Lombardia .

La Regione parimentichiedeva dichiararsi la nullità del contratto di vendita del macchinario(cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

6. Co n sentenza n. 562 / 2020 la Co rte d’Appello di Brescia dichiarava ammissibile l’intervento della Regione Lombardia e, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullità del contratto in data 15.6.2012 e revocava il decreto ingiuntivo; condannava il curatore alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corteche era passata in giudicato la sentenza n. 2137/2017 , con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza del 27.11.2014, con cui il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], consulente dell’ “Hermex Italia” s.r.l., ch e aveva operato da intermediario nell’occasione della conclusione del contratto in data 15.6.2012 (cfr. sentenza d’appello, pag. 24), colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.,319, 319 bis e 99, 4° co . , cod. pen. ai danni della Regione Lombardia, quale ente sovvenzionatore, e dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cremona”, quale acquirente (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10 e 17).

Evidenziava del resto che il curatore del fallimento appellato giammai aveva contestato la sussistenza della fattispecie corruttiva, tant’è che in relazione all’acclarata ipotesi di corru zione aveva articolato l e su e difes e sin dalla costituzione in giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 24).

Evidenziava altresìche la correlazione tra il contratto e l’intesa corruttiva era evidente nonché incontestata ed incontestabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 26), sicché ne scaturiva la nullità exartt. 1343 e 1418 cod. civ. del contratto in data 15.6.2012 per illiceità della causa concreta, giacché volta“a realizzare un pregresso accordo criminoso corrispondente all’attività vietata dall’ordinamento e penalmente sanzionata (…)” (così sentenza d’appello, pag. 30), e per contrarietà a norme imperative.

Evidenziava inoltre che nessuna preclusione si prospettava ai fini del rilievo della nullità del contratto in data 15.6.2012 domandata dall’ “A.S.S.T. di Cremona” in estremo subordine con il terzo motivo di gravame, siccome la relativa quaestioaveva fatto parte del thema decidendumed emergeva sia dalla produzione documentale dell’ “A.S.S.T. di Cremona” sia dalle difese del fallimento(cfr. sentenza d’appello, pag. 34) .

Evidenziava poi, nel quadro della pronuncia n. 26242/2014 delle sezioni unite di questa Corte, che ben poteva la nullità essere rilevata d’ufficio , qualora emergenteex actis e qualora si fosse inteso “utilizzare nel processo come valido il contratto nullo” (così sentenza d’appello, pag. 36).

Evidenziava infine che “alla nullità del contratto consegu[iva] la infondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo” (così sentenza d’appello, pag. 37). 7.Avverso tale sentenza il curatore del fallimento della “ Hermex I talia ” s.r.l. ha proposto ricorso; neha chiesto la cassazione in base a due motivi .

L’ “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Cremona” ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi i l ricors o con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 8.La controricorrente “ [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Cremona” ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione di norme di diritto.Deduce che la Corte di Brescia,in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e del principio del doppio grado di giurisdizione, ha accolto la domanda di nullità, benché nuova, benché giammai formulata in primo grado(cfr. ricorso, pag. 13).

Deduce che in primo grado – al di là della sentenza di patteggiamento di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] –“l’illiceità della causa del contratto non è emersa in nessuna difesa e in nessuna domanda giudiziale” (cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce che “solo l’infausto esito del giudizio di primo grado induceva l’ASST prima e la Regione, poi, (…) a formulare una specifica e nuova domanda (…) completamente svincolata dall’ (…) effettivo thema decidendumdel primo grado di giudizio” (così ricorso, pag. 15). 10.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 11.Si è anticipato che la Corte di Brescia ha rilevato la nullità altresì ex officio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 35 - 36 ) , nel solco dell’insegnamento – debitamente richiamato -delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un.12.12.2014, n. 26243 (Rv. 633566-01), secondo cui la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, 1° co., cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il 2° co. del citato art. 345; Cass. sez. un. 22.3.2017, n. 7294 (Rv. 643337-01), secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.;Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251).

Ebbene,il rilievo officioso della nullità del contratto in data 15.6.2012, avente ad oggetto la vendita del macchinario “[OSCURATO:PERSONA] – MHI - TMH2000”, integra un’autonoma “ratio decidendi”, un autonomo percorso decisorio, che il ricorrente per nulla ha censurato. 12.Soccorre quindi in termini dirimenti l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314). 13.Con il secondo motivo laricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio .

Deduce chela Corte di Brescia non ha preso in considerazione la posizione processuale dei pubblici funzionari –tra i quali il direttore generale dell’ospedale di Cremona ed il direttore generale della sanità lombarda – asseritamente “corrotti” nell’ambitoprocedimento che ha portato all’aggiudicazione della gara in favore della “Hermex Italia” (cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce che con sentenza del 14.7.2020 il Tribunale di Cremona ha assolto i medesimi funzionari,perché il fatto non sussiste (cfr. ricorso, pag. 18).

Deduce conseguentemente che, “se i pubblici funzionari (…) non hanno in nessun modo condizionato la gara per l’aggiudicazione e l’acquisto del VERO” (così ricorso, pag. 18),il contratto in data 15.6.2012 deve reputarsi valido ed efficace a prescindere dalle condotte contestate agli amministratori della “Hermex Italia” s.r.l.(cfr. ricorso, pagg. 18 – 1 9 ) . 14.Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile . 15.Un duplice rilievo si impone.

In primo luogo, l’assoluzione dei pubblici funzionari giusta la sentenza del 14.7.2020 del Tribunale di Cremona è sopravvenuta rispetto alla pronuncia, dei 23.4/4.6.2020, della Corte di Brescia in questa sede impugnata.Cosicché non ne è, a rigore,configurabile l’omesso esame da parte della Corte bresciana.

In secondo luogo, la Corte di Brescia ha innegabilmente tenuto conto della posizione processuale dei pubblici funzionari.

Tant’è che ha puntualizzato che, ai fini della presente controversia, non aveva alcun rilievo “la circostanza che la posizione del direttore generale dell’ASST di Cremona, e dei vertici della Regione Lombardia [fosse] ancora sub iudice” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 20 e 21).

16. Per altro verso – e pur a prescindere dal mancato riscontro della definitività della sentenza del 14.7.2020 del Tribunale di Cremona– si ammetta pure che il ricorrente abbia con il mezzo in disamina censurato la testé riferita affermazione della corte distrettuale (cfr. ricorso, pag. 17).

In ogni caso, questa Corte spiega da tempo che la decisività richiesta dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa (cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183).

Su tale scorta l’assoluzione dei pubblici funzionari non appare destinata a sovvertire il rilievo di nullità del contratto in data 15.6.2012 per contrasto con norme imperative (cfr. sentenza d’appello, pag. 32) a fronte e per effetto de l definitivo riscontro, correlato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA],di “condotte illecite volte ad alterare e ad influire sulle modalità di aggiudicazione dell’appalto della fornitura dell’acceleratore lineare cd.

Vero ” (così sentenza d’appello, pag. 25) e dell’ “elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse pubblico” (così sentenza d’appello, pag. 31). 17.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il curatore ricorrente va condannato a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “Hermex Italia” s.r.l. in liquidazione, a rimborsare all’“[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Cremona” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00, oltreeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “Hermex Italia” s.r.l. in liquidazione, a rimborsare alla Regione Lombardia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione, in persona della dottor essa Ro berta Zorloni , rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma,al corso Trieste, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di CREMONA (A.S.S.T. Cremona)– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procur a specialea margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via G. Caccini, n. 1, presso lo studio legale Villata, Degli Esposti e Associati. CONTRORICORRENTE e REGIONE LOMBARDIA– c.f./p . i . v.a. 80050050154 – in persona del presidente pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 16.5.2024 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura r egionale ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 562/2020della Corte d’Appello di Brescia; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 ss. depositat o in data 16.6.2015 i l curatore del fallimento della “Hermex Italia” s.r.l.adiva i l Tribunale di Cremona . Esponeva che la società poi fallita aveva con contratto in data 15.6.2012 venduto agli“[OSCURATO:PERSONA] di Cremona - [OSCURATO:PERSONA] di Cremona ” un sofisticato macchinario – denominato “Vero” – per cure di radioterapi a e radiochirurgia;che era rimasto insoluto il saldo del prezzo, o ssia l’importo di euro 1.964.000,00, dovuto all’esito del collaudo(cfr. ricorso, pag. 5). Chiedeva ingiungersi il pagamento della somma anzidetta con gli interessi. 2.Con decreto n. 1091/2015 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .3.Con citazione notificata il 30.10.2015 l’ “ [OSCURATO:PERSONA] di Cremona” proponeva opposizione. Deduceva che le condotte illecite di taluni incaricati della “ Hermex Italia” avevano significativamenteinciso sulla determinazione del prezzo . Instava per la revoca dell’ingiunzione; chiedeva in riconvenzionale condannarsi controparte a risarcirle il danno sofferto, da quantificarsi in euro 2.000.000,00 ovvero nella diversa somma acclaranda in corso di causa e da compensarsi con l’opposta pretesa(cfr. ricorso, pag. 3). Resisteva il curatore del fallimento della “Hermex Italia”s.r.l. 4.Con sentenza n. 788/2016 il t ribunale r igettava l’opposizione . 5.L’ “Azienda S ocio - S anitaria Territoriale d i Cremona ” proponeva appello . In particolare, con il terzo motivo di gravame l’appellante lamentava la violazione degli artt. 1343, 1418, 2° co., e 1421 cod. civ., siccome l’impugnato dictum, pur avendo reputato sussistente la corruzione con riferimento alla determinazione del prezzo del macchinario, non aveva dichiarato conseguentemente la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Resistevail curatore del fallimento dell a “ Hermex Italia ” s. r . l . Intervenivaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Regione Lombardia . La Regione parimentichiedeva dichiararsi la nullità del contratto di vendita del macchinario(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). 6. Co n sentenza n. 562 / 2020 la Co rte d’Appello di Brescia dichiarava ammissibile l’intervento della Regione Lombardia e, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullità del contratto in data 15.6.2012 e revocava il decreto ingiuntivo; condannava il curatore alle spese del doppio grado. Evidenziava la corteche era passata in giudicato la sentenza n. 2137/2017 , con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza del 27.11.2014, con cui il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], consulente dell’ “Hermex Italia” s.r.l., ch e aveva operato da intermediario nell’occasione della conclusione del contratto in data 15.6.2012 (cfr. sentenza d’appello, pag. 24), colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.,319, 319 bis e 99, 4° co . , cod. pen. ai danni della Regione Lombardia, quale ente sovvenzionatore, e dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cremona”, quale acquirente (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10 e 17). Evidenziava del resto che il curatore del fallimento appellato giammai aveva contestato la sussistenza della fattispecie corruttiva, tant’è che in relazione all’acclarata ipotesi di corru zione aveva articolato l e su e difes e sin dalla costituzione in giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 24). Evidenziava altresìche la correlazione tra il contratto e l’intesa corruttiva era evidente nonché incontestata ed incontestabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 26), sicché ne scaturiva la nullità exartt. 1343 e 1418 cod. civ. del contratto in data 15.6.2012 per illiceità della causa concreta, giacché volta“a realizzare un pregresso accordo criminoso corrispondente all’attività vietata dall’ordinamento e penalmente sanzionata (…)” (così sentenza d’appello, pag. 30), e per contrarietà a norme imperative. Evidenziava inoltre che nessuna preclusione si prospettava ai fini del rilievo della nullità del contratto in data 15.6.2012 domandata dall’ “A.S.S.T. di Cremona” in estremo subordine con il terzo motivo di gravame, siccome la relativa quaestioaveva fatto parte del thema decidendumed emergeva sia dalla produzione documentale dell’ “A.S.S.T. di Cremona” sia dalle difese del fallimento(cfr. sentenza d’appello, pag. 34) . Evidenziava poi, nel quadro della pronuncia n. 26242/2014 delle sezioni unite di questa Corte, che ben poteva la nullità essere rilevata d’ufficio , qualora emergenteex actis e qualora si fosse inteso “utilizzare nel processo come valido il contratto nullo” (così sentenza d’appello, pag. 36). Evidenziava infine che “alla nullità del contratto consegu[iva] la infondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo” (così sentenza d’appello, pag. 37). 7.Avverso tale sentenza il curatore del fallimento della “ Hermex I talia ” s.r.l. ha proposto ricorso; neha chiesto la cassazione in base a due motivi . L’ “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Cremona” ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi i l ricors o con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 8.La controricorrente “ [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Cremona” ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione di norme di diritto.Deduce che la Corte di Brescia,in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e del principio del doppio grado di giurisdizione, ha accolto la domanda di nullità, benché nuova, benché giammai formulata in primo grado(cfr. ricorso, pag. 13). Deduce che in primo grado – al di là della sentenza di patteggiamento di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] –“l’illiceità della causa del contratto non è emersa in nessuna difesa e in nessuna domanda giudiziale” (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce che “solo l’infausto esito del giudizio di primo grado induceva l’ASST prima e la Regione, poi, (…) a formulare una specifica e nuova domanda (…) completamente svincolata dall’ (…) effettivo thema decidendumdel primo grado di giudizio” (così ricorso, pag. 15). 10.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 11.Si è anticipato che la Corte di Brescia ha rilevato la nullità altresì ex officio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 35 - 36 ) , nel solco dell’insegnamento – debitamente richiamato -delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un.12.12.2014, n. 26243 (Rv. 633566-01), secondo cui la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, 1° co., cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il 2° co. del citato art. 345; Cass. sez. un. 22.3.2017, n. 7294 (Rv. 643337-01), secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.;Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251). Ebbene,il rilievo officioso della nullità del contratto in data 15.6.2012, avente ad oggetto la vendita del macchinario “[OSCURATO:PERSONA] – MHI - TMH2000”, integra un’autonoma “ratio decidendi”, un autonomo percorso decisorio, che il ricorrente per nulla ha censurato. 12.Soccorre quindi in termini dirimenti l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314). 13.Con il secondo motivo laricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio . Deduce chela Corte di Brescia non ha preso in considerazione la posizione processuale dei pubblici funzionari –tra i quali il direttore generale dell’ospedale di Cremona ed il direttore generale della sanità lombarda – asseritamente “corrotti” nell’ambitoprocedimento che ha portato all’aggiudicazione della gara in favore della “Hermex Italia” (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che con sentenza del 14.7.2020 il Tribunale di Cremona ha assolto i medesimi funzionari,perché il fatto non sussiste (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce conseguentemente che, “se i pubblici funzionari (…) non hanno in nessun modo condizionato la gara per l’aggiudicazione e l’acquisto del VERO” (così ricorso, pag. 18),il contratto in data 15.6.2012 deve reputarsi valido ed efficace a prescindere dalle condotte contestate agli amministratori della “Hermex Italia” s.r.l.(cfr. ricorso, pagg. 18 – 1 9 ) . 14.Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile . 15.Un duplice rilievo si impone. In primo luogo, l’assoluzione dei pubblici funzionari giusta la sentenza del 14.7.2020 del Tribunale di Cremona è sopravvenuta rispetto alla pronuncia, dei 23.4/4.6.2020, della Corte di Brescia in questa sede impugnata.Cosicché non ne è, a rigore,configurabile l’omesso esame da parte della Corte bresciana. In secondo luogo, la Corte di Brescia ha innegabilmente tenuto conto della posizione processuale dei pubblici funzionari. Tant’è che ha puntualizzato che, ai fini della presente controversia, non aveva alcun rilievo “la circostanza che la posizione del direttore generale dell’ASST di Cremona, e dei vertici della Regione Lombardia [fosse] ancora sub iudice” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 20 e 21). 16. Per altro verso – e pur a prescindere dal mancato riscontro della definitività della sentenza del 14.7.2020 del Tribunale di Cremona– si ammetta pure che il ricorrente abbia con il mezzo in disamina censurato la testé riferita affermazione della corte distrettuale (cfr. ricorso, pag. 17). In ogni caso, questa Corte spiega da tempo che la decisività richiesta dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa (cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183). Su tale scorta l’assoluzione dei pubblici funzionari non appare destinata a sovvertire il rilievo di nullità del contratto in data 15.6.2012 per contrasto con norme imperative (cfr. sentenza d’appello, pag. 32) a fronte e per effetto de l definitivo riscontro, correlato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA],di “condotte illecite volte ad alterare e ad influire sulle modalità di aggiudicazione dell’appalto della fornitura dell’acceleratore lineare cd. Vero ” (così sentenza d’appello, pag. 25) e dell’ “elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse pubblico” (così sentenza d’appello, pag. 31). 17.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il curatore ricorrente va condannato a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “Hermex Italia” s.r.l. in liquidazione, a rimborsare all’“[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Cremona” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00, oltreeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, curatore del fallimento della “Hermex Italia” s.r.l. in liquidazione, a rimborsare alla Regione Lombardia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. ci
Sentenza Cassazione n. 22111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris