CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35678/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nel procedimento nel procedimento penale n. 390/24 R.G.N.R., nei confronti della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Udine nel medesimo procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. 2.1. Il difensore premette che: - [OSCURATO:PERSONA] in data 12 aprile 2025 ha sollecitato la dichiarazione di astensione della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine; - la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dichiarazione di astensione in data 17 aprile 2025; - il Presidente del Tribunale ha depositato il provvedimento di accoglimento in data 23 aprile 2025, comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Udine alla Corte di Appello di Trieste a mezzo pec in data 23 aprile 2025; - in data 26 aprile 2025 analoga comunicazione è stata trasmessa anche dalla difesa alla Corte di Appello di Trieste a mezzo pec. 2.2. Il difensore, con unico motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 39 cod. proc. pen. La Corte di appello di Trieste, infatti, illegittimamente avrebbe dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente in ragione della ritenuta inosservanza delle formalità di cui all'art. 38 cod. proc. pen., con conseguente condanna al pagamento delle spese. Stante, infatti, il concorso della dichiarazione di astensione del giudice presentata in data 17 aprile 2025 e accolta dal Presidente del Tribunale di Udine con la ricusazione, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione, senza, tuttavia, condannare il ricorrente al pagamento delle spese. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 luglio 2025, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il difensore, con unico motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 39 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente la Corte di appello di Trieste avrebbe dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente in ragione della ritenuta inosservanza delle formalità di cui all'art. 38 cod. proc. pen., con conseguente condanna al pagamento delle spese.3. Il motivo è manifestamente infondato. La dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente è, infatti, inammissibile, in quanto proposta dalla persona offesa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle «parti», fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico (Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanza, Rv. 286537 — 01; Sez. 6, n. 39203 del 05/07/2005, Lilla, Rv. 232516 - 01; Sez. 6, n. 48494 del 12/12/2008, Dinnola, Rv. 242149 - 01; conf., tra le non pronunce non massimate, Sez. 2, n. 25219 del 5.5.2022, Zummo). Le norme sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali, non suscettibili, in quanto tali, di interpretazione estensiva (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 36657 del 14/06/2007, Quilici, Rv. 237713 in cui la Corte ha sottolineato che, mentre l'art. 61 cod. proc. pen. estende all'indagato i diritti e le garanzie spettanti all'imputato ed una norma analoga non è prevista per la persona offesa). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend