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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29631/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2513/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 4901/2022della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 14 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.D.

N. 639 DEL 1910 r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che in accoglimento di istanza ad hoc e previa stipula di contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. accordò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un contributo per la realizzazione di una attività «di servizi per il benessere fisico della persona e la preparazione atletica degli sportivi», erogando l’importo di euro 79.047,56, in parte ascritto in conto capitale, in parte a titolo di mutuo a tasso agevolato, in parte in conto gestione; sul presupposto della omessa produzione di documentazione attestante la realizzazione dell’investimento e lo svolgimento della attività per un periodo di cinque anni, [OSCURATO:SOCIETA], avvalendosi della facoltà di dichiarare risolto il contratto, revocò ogni agevolazione ed emise ingiunzione, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per la restituzione delle somme erogate; l’opposizione spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta ingiunzione, basata sulla deduzionedi plurimi vizi formali del provvedimento e sulla insussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio, è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua la disamina (ed ancora prima, l’illustrazione) dei motivi di ricorso, palesandosi la inammissibilità dello stesso, per inosservanza del requisito della «esposizione sommaria dei fatti di causa» prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’atto di adizione di questa Corte, la narrazione della vicenda controversa è operata mercé la pedissequa ed integrale trascrizione: r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (i) della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata (pagg. 1-2); (ii) dell’atto di opposizione avverso l’ingiunzione ex r.d. n. 639 de 1910, introduttivo del giudizio di prime cure (pagg. 2-21); (iii) delle memorie della fase di trattazione del giudizio di primo grado (pagg. 22- 35); (iv) dell’atto di appello (pagg. 36-46); orbene, la descritta tecnica di redazione(c.d. per assemblaggio), del tutto mancante di un’opera di sintesi e selezione dei profili di fatto e di diritto rilevanti, vìola il principio di autosufficienza che informa il ricorso per cassazione, in nome del quale la sola lettura del ricorso deve consentire alla Corte di legittimità un’adeguata comprensione dell’accadimento processuale al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, infatti, « è, per un verso, assolutamente superflua, non essendo affatto richiesto che il ricorrente dia meticolosamente conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; ed è, per altro verso, inidonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto con tale modalità espositiva si affida in sostanza alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che il giudice di legittimità sia informato), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso » (così, testualmente, Cass., Sez.

U., 11/04/2012, n. 5698; conformi, ex plurimis , Cass. 22 /01/2014, n. 1220; Cass.18/09/2015, n. 18363; Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass. 04/10/2018, n. 24340; Cass. 25/11/2020, n. 26387); in altre parole, i l ricorso per cassazione redatto mediante la integrale riproduzione di una serie di atti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di unaconcatenazione sintattica r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte(Cass. 25/11/2020, n. 26837); il modus espositivo in concreto sviluppato nel ricorso, eccessivo e sovrabbondante, da un lato,implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e, dall ’ altro , rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (Cass. 04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, dacché nello stesso manca qualsivoglia passaggio descrittivo ed argomentativo che possa consentire una individuazione del fatto processuale, pur astrattamente espungendo (in quanto facilmente isolabili) gli atti riprodotti; una tecnica del genere, oltre alla trasgressione al dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità delle questioni, rende effettivamente oscura l’esposizione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate avverso la sentenza gravata, e impropriamente devolve a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzialità incidente ai fini del decidere; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2513/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 4901/2022della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 14 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.D. N. 639 DEL 1910 r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che in accoglimento di istanza ad hoc e previa stipula di contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. accordò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un contributo per la realizzazione di una attività «di servizi per il benessere fisico della persona e la preparazione atletica degli sportivi», erogando l’importo di euro 79.047,56, in parte ascritto in conto capitale, in parte a titolo di mutuo a tasso agevolato, in parte in conto gestione; sul presupposto della omessa produzione di documentazione attestante la realizzazione dell’investimento e lo svolgimento della attività per un periodo di cinque anni, [OSCURATO:SOCIETA], avvalendosi della facoltà di dichiarare risolto il contratto, revocò ogni agevolazione ed emise ingiunzione, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per la restituzione delle somme erogate; l’opposizione spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta ingiunzione, basata sulla deduzionedi plurimi vizi formali del provvedimento e sulla insussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio, è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua la disamina (ed ancora prima, l’illustrazione) dei motivi di ricorso, palesandosi la inammissibilità dello stesso, per inosservanza del requisito della «esposizione sommaria dei fatti di causa» prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; nell’atto di adizione di questa Corte, la narrazione della vicenda controversa è operata mercé la pedissequa ed integrale trascrizione: r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (i) della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata (pagg. 1-2); (ii) dell’atto di opposizione avverso l’ingiunzione ex r.d. n. 639 de 1910, introduttivo del giudizio di prime cure (pagg. 2-21); (iii) delle memorie della fase di trattazione del giudizio di primo grado (pagg. 22- 35); (iv) dell’atto di appello (pagg. 36-46); orbene, la descritta tecnica di redazione(c.d. per assemblaggio), del tutto mancante di un’opera di sintesi e selezione dei profili di fatto e di diritto rilevanti, vìola il principio di autosufficienza che informa il ricorso per cassazione, in nome del quale la sola lettura del ricorso deve consentire alla Corte di legittimità un’adeguata comprensione dell’accadimento processuale al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, infatti, « è, per un verso, assolutamente superflua, non essendo affatto richiesto che il ricorrente dia meticolosamente conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; ed è, per altro verso, inidonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto con tale modalità espositiva si affida in sostanza alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che il giudice di legittimità sia informato), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso » (così, testualmente, Cass., Sez. U., 11/04/2012, n. 5698; conformi, ex plurimis , Cass. 22 /01/2014, n. 1220; Cass.18/09/2015, n. 18363; Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass. 04/10/2018, n. 24340; Cass. 25/11/2020, n. 26387); in altre parole, i l ricorso per cassazione redatto mediante la integrale riproduzione di una serie di atti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di unaconcatenazione sintattica r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte(Cass. 25/11/2020, n. 26837); il modus espositivo in concreto sviluppato nel ricorso, eccessivo e sovrabbondante, da un lato,implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e, dall ’ altro , rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (Cass. 04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, dacché nello stesso manca qualsivoglia passaggio descrittivo ed argomentativo che possa consentire una individuazione del fatto processuale, pur astrattamente espungendo (in quanto facilmente isolabili) gli atti riprodotti; una tecnica del genere, oltre alla trasgressione al dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità delle questioni, rende effettivamente oscura l’esposizione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate avverso la sentenza gravata, e impropriamente devolve a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzialità incidente ai fini del decidere; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; r.g. n. 2513/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso
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