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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 24231/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22205/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 463/2017 depositata il01/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dl CAUSA Il Tribunale di Cagliari con sentenza nr.3466 del 25/11/2013 condannò il Comune di Assemini al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di € 113.678,86, compresi interessi di mora, per maggiori oneri sostenuti per i lavori di ripristino eseguiti in [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti nel progetto originario (avente ad oggetto i lavori di riassetto del sistemadi smaltimento delle acque meteoriche del territorio comunale), oltre ad euro 25.208,82 per rata di saldo come da collaudo e stato finale dei lavori eseguiti.

Su impugnazione del Comune di Assemini, la Corte di Appello di Cagliari riformò la sentenza di primo grado rigettando la domanda di pagamento dei lavori aggiuntivi proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], ed ordinò la restituzione delle somme già versate dal Comune ricorrente.

Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi.

Il Comune di Assemini resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: Error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione e violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. , per avere la Corte d’Appello di Cagliari condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa alla restituzione della somma di € 147.783,12, che il Comune di Assemini aveva pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, senza che il predetto avesse fatto domanda di restituzione nel ricorso in appello ma solo in sede di comparsa conclusionale alle pagine 3 e 4, atteso che il pagamento da parte del Comune è avvenuto solo dopo il provvedimento di rigetto della richiesta di inibitoria in appello emesso il 17/11/2014.

Il primo motivo è fondato.

La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. 7144/2021).

La richiesta di restituzione di somme corrisposte inesecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass. 2292/2018; Cass. 1324/2016).

Nella specie, l’esecuzione della sentenza di primo grado è avvenuta in corso di causa, dopo il provvedimento di rigetto dell’inibitoria ex art. 283 c.p.c., per cui la domanda proposta solo in comparsa conclusionale non doveva essere accolta.

La sentenza di appello è, in parte qua, affetta da nullità per extrapetizione.

Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 1667 e 1669 c.c. in relazione all’art.360 c.p.c.n. 3; Vizio di motivazione ex art 360 c.p.c. n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

La ricorrente denunzia che non sarebbe stato valorizzato il materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, in tal modo incorrendo, a suo dire, la Corte d’Appello nella falsa interpretazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova perché dalla CTU espletata era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA] non era colpevole per i cedimenti che si erano verificati, dovuti invece alla rapidità delle operazioni di ripristino delle superfici stradali ‒ sollecitata dalla stazione appaltante ‒ con ricopertura ed asfaltatura prima del naturale assestamento delle terre di ripristino.

Il secondo motivo è fondato, con esclusione delle allegazioni relative alla relazione riservata del d.l. e del RUP, in ordine alle quali va condivisa la valutazione di irrilevanza della Corte d’appello.

Va osservato che ‒ come ha correttamente rilevato la Corte territoriale ‒ l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. 23594/2017; Cass. 777/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il giudice di appello non avrebbe esaminato dei fatti ‒ desumibili da alcuni dei documenti allegati in causa ‒ il cui esame avrebbe condotto la Corte ad una decisione diversa.

Il giudice di appello ha, per vero, fondato la decisione esclusivamente sulla non utilizzabilità della relazione riservata del direttore dei lavori,escludendo il maggiore compenso dell’impresa per i lavori extracontrattuali per il ripristino dei cedimenti stradali sulla via Sardegna.

Senonchè la Corte avrebbe omesso di esaminare, In primo luogo, l’ordine di servizio n. 20 del 16 febbraio 2006, che l’istante deduce di avere allegato già in primo grado (all. 10 produzione con l’atto di citazione), nel quale la direzione dei lavori ordinava gli interventi urgenti di ripristino in questione entro 10 giorni.

La Corte non avrebbe considerato, poi, le lettere del 18 luglio 2006 e dell’11 settembre 2006 (all. 7 e 8 della produzione allegata all’atto di citazione), nelle quali l’appaltatrice dichiarava di non condividere le motivazioni del predetto ordine di servizio, e di declinare ogni responsabilità per i cedimenti, essendo la causa dei cedimenti stessi da ravvisare proprio nella celerità delle operazioni di ripristino delle superfici stradali, che avevano impedito alla terra il necessario assestamento dopo i lavori di scavo, oltre alla presenza di altri manufatti e installazioni da imputare all’amministrazione.

La Corte non avrebbe, poi, considerato che la impresa aveva sottoscritto lo stato finale con riserva (all. 12 fascicoletto), ritenuta tempestiva dal c.t.u., chiedendo il pagamento idei lavori extracontrattuali in questione, e richiamando i motivi già esposti nelle lettere suindicate.

Orbene, in tema di appalti pubblici, gli ordini di servizio della direzione lavori (o dell'ingegnere capo), pur non essendo atti pubblici, non sono neppure equiparabili a mere comunicazioni o informative di parte, ovvero a deposizioni testimoniali interessate prive di rilevanza giuridica, costituendo invece, per effetto della normativa sui lavori pubblici, esercizio di poteri o di diritti potestativi, che all'amministrazione competono nell'esplicazione dell'ingerenza riservatale dal legislatore nell'esecuzione dell'appalto.

Essi hanno, quindi, natura amministrativa, volta a dichiarare il contenuto del contratto, di cui tendono ad assicurare la regolare esecuzione, con necessità di uniformazione dell'appaltatore, essendo tale conclusione confermata dalla necessità che gli ordini di servizio assumano forma scritta e siano segnati, con numero progressivo, nello speciale registro di contabilità, contenente obbligatoriamente tutte le vicende e i documenti dell'appalto (Cass. 13297/2012).

Ebbene, i documenti suindicati, ed in special modo l’ordine di servizio, se esaminati, avrebbero certamente indotto la Corte ad una decisione diversa, in ordine alla responsabilità dell’appaltatore.

Peraltro, deve altresì ritenersi che le allegazioni documentali, ordine di servizio e lettere, sulle quali il controricorrente non spende una parola per contestarle, siano conformi al principio di autosufficienza, essendo stati tali documenti riassunti nel loro contenuto essenziale ed essendo stata indicata la loro collocazione negli atti di causa.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi ‒ anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, che peraltro ne ha accertato la compatibilità con l’art. 6 della CEDU ‒ non deve essere, invero, interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso stesso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950).

Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: Omesso esame della lettera dl RUP del 10/09/2007 n. 910 e della relazione riservata del collaudatore del 30/07/2017.

Manifestazione della volontà della P.A. con i suddetti atti in ordine alla non imputabilità dei cedimenti alla [OSCURATO:SOCIETA].

Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti perché la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto la colpa della [OSCURATO:SOCIETA] per avere eseguito l’ordine di accelerazione dei lavori da parte del Comune.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: violazione e falsa applicazione dell'art. 10 DPR 554/99, 115 e 157 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento e vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti costituito dalla relazione riservata della D.L.; vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, CTU e relazione riservata della D.L. e motivazione apparente sulla CTU e sulla prova testimoniale, nullità della sentenza perché la sentenza impugnata ha disatteso la CTU che escludeva la responsabilità dell’appaltatrice.

Con il sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc perché è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

I motivi dal terzo al sesto risultano assorbiti in forza dell’accoglimento del primo e secondo motivo.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo e secondo motivo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22205/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 463/2017 depositata il01/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dl CAUSA Il Tribunale di Cagliari con sentenza nr.3466 del 25/11/2013 condannò il Comune di Assemini al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di € 113.678,86, compresi interessi di mora, per maggiori oneri sostenuti per i lavori di ripristino eseguiti in [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti nel progetto originario (avente ad oggetto i lavori di riassetto del sistemadi smaltimento delle acque meteoriche del territorio comunale), oltre ad euro 25.208,82 per rata di saldo come da collaudo e stato finale dei lavori eseguiti. Su impugnazione del Comune di Assemini, la Corte di Appello di Cagliari riformò la sentenza di primo grado rigettando la domanda di pagamento dei lavori aggiuntivi proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], ed ordinò la restituzione delle somme già versate dal Comune ricorrente. Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi. Il Comune di Assemini resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: Error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione e violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. , per avere la Corte d’Appello di Cagliari condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa alla restituzione della somma di € 147.783,12, che il Comune di Assemini aveva pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, senza che il predetto avesse fatto domanda di restituzione nel ricorso in appello ma solo in sede di comparsa conclusionale alle pagine 3 e 4, atteso che il pagamento da parte del Comune è avvenuto solo dopo il provvedimento di rigetto della richiesta di inibitoria in appello emesso il 17/11/2014. Il primo motivo è fondato. La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. 7144/2021). La richiesta di restituzione di somme corrisposte inesecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass. 2292/2018; Cass. 1324/2016). Nella specie, l’esecuzione della sentenza di primo grado è avvenuta in corso di causa, dopo il provvedimento di rigetto dell’inibitoria ex art. 283 c.p.c., per cui la domanda proposta solo in comparsa conclusionale non doveva essere accolta. La sentenza di appello è, in parte qua, affetta da nullità per extrapetizione. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 1667 e 1669 c.c. in relazione all’art.360 c.p.c.n. 3; Vizio di motivazione ex art 360 c.p.c. n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La ricorrente denunzia che non sarebbe stato valorizzato il materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, in tal modo incorrendo, a suo dire, la Corte d’Appello nella falsa interpretazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova perché dalla CTU espletata era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA] non era colpevole per i cedimenti che si erano verificati, dovuti invece alla rapidità delle operazioni di ripristino delle superfici stradali ‒ sollecitata dalla stazione appaltante ‒ con ricopertura ed asfaltatura prima del naturale assestamento delle terre di ripristino. Il secondo motivo è fondato, con esclusione delle allegazioni relative alla relazione riservata del d.l. e del RUP, in ordine alle quali va condivisa la valutazione di irrilevanza della Corte d’appello. Va osservato che ‒ come ha correttamente rilevato la Corte territoriale ‒ l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. 23594/2017; Cass. 777/2020). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il giudice di appello non avrebbe esaminato dei fatti ‒ desumibili da alcuni dei documenti allegati in causa ‒ il cui esame avrebbe condotto la Corte ad una decisione diversa. Il giudice di appello ha, per vero, fondato la decisione esclusivamente sulla non utilizzabilità della relazione riservata del direttore dei lavori,escludendo il maggiore compenso dell’impresa per i lavori extracontrattuali per il ripristino dei cedimenti stradali sulla via Sardegna. Senonchè la Corte avrebbe omesso di esaminare, In primo luogo, l’ordine di servizio n. 20 del 16 febbraio 2006, che l’istante deduce di avere allegato già in primo grado (all. 10 produzione con l’atto di citazione), nel quale la direzione dei lavori ordinava gli interventi urgenti di ripristino in questione entro 10 giorni. La Corte non avrebbe considerato, poi, le lettere del 18 luglio 2006 e dell’11 settembre 2006 (all. 7 e 8 della produzione allegata all’atto di citazione), nelle quali l’appaltatrice dichiarava di non condividere le motivazioni del predetto ordine di servizio, e di declinare ogni responsabilità per i cedimenti, essendo la causa dei cedimenti stessi da ravvisare proprio nella celerità delle operazioni di ripristino delle superfici stradali, che avevano impedito alla terra il necessario assestamento dopo i lavori di scavo, oltre alla presenza di altri manufatti e installazioni da imputare all’amministrazione. La Corte non avrebbe, poi, considerato che la impresa aveva sottoscritto lo stato finale con riserva (all. 12 fascicoletto), ritenuta tempestiva dal c.t.u., chiedendo il pagamento idei lavori extracontrattuali in questione, e richiamando i motivi già esposti nelle lettere suindicate. Orbene, in tema di appalti pubblici, gli ordini di servizio della direzione lavori (o dell'ingegnere capo), pur non essendo atti pubblici, non sono neppure equiparabili a mere comunicazioni o informative di parte, ovvero a deposizioni testimoniali interessate prive di rilevanza giuridica, costituendo invece, per effetto della normativa sui lavori pubblici, esercizio di poteri o di diritti potestativi, che all'amministrazione competono nell'esplicazione dell'ingerenza riservatale dal legislatore nell'esecuzione dell'appalto. Essi hanno, quindi, natura amministrativa, volta a dichiarare il contenuto del contratto, di cui tendono ad assicurare la regolare esecuzione, con necessità di uniformazione dell'appaltatore, essendo tale conclusione confermata dalla necessità che gli ordini di servizio assumano forma scritta e siano segnati, con numero progressivo, nello speciale registro di contabilità, contenente obbligatoriamente tutte le vicende e i documenti dell'appalto (Cass. 13297/2012). Ebbene, i documenti suindicati, ed in special modo l’ordine di servizio, se esaminati, avrebbero certamente indotto la Corte ad una decisione diversa, in ordine alla responsabilità dell’appaltatore. Peraltro, deve altresì ritenersi che le allegazioni documentali, ordine di servizio e lettere, sulle quali il controricorrente non spende una parola per contestarle, siano conformi al principio di autosufficienza, essendo stati tali documenti riassunti nel loro contenuto essenziale ed essendo stata indicata la loro collocazione negli atti di causa. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi ‒ anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, che peraltro ne ha accertato la compatibilità con l’art. 6 della CEDU ‒ non deve essere, invero, interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso stesso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: Omesso esame della lettera dl RUP del 10/09/2007 n. 910 e della relazione riservata del collaudatore del 30/07/2017. Manifestazione della volontà della P.A. con i suddetti atti in ordine alla non imputabilità dei cedimenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti perché la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto la colpa della [OSCURATO:SOCIETA] per avere eseguito l’ordine di accelerazione dei lavori da parte del Comune. Con il quarto e quinto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: violazione e falsa applicazione dell'art. 10 DPR 554/99, 115 e 157 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento e vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti costituito dalla relazione riservata della D.L.; vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, CTU e relazione riservata della D.L. e motivazione apparente sulla CTU e sulla prova testimoniale, nullità della sentenza perché la sentenza impugnata ha disatteso la CTU che escludeva la responsabilità dell’appaltatrice. Con il sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc perché è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. I motivi dal terzo al sesto risultano assorbiti in forza dell’accoglimento del primo e secondo motivo. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo e secondo motivo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnat
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