CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WGCBM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parli;--) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia l'erronea applicazione della pena a titolo di continuazione, pur avendo il giudice ha applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01; Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA]