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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 32097/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunziata in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell'ammenda di euro 10.000,00 [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cW all'art. 6 della legge n. 150 del 1992, per aver detenuto quattro esemplari di cinghiale provenienti da riproduzioni avvenute in cattività, senza alcuna autorizzazione amministrativa o sanitaria.

2. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'imputato innanzi alla Corte di appello di Messina, convertito in ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione dell'esiguità del pericolo per la salute e incolumità pubblica, posto che gli animali erano soltanto quattro ed erano custoditi all'interno di un recinto, in un ambiente pulito e consono alle loro esigenze.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen., posto che il giudice si è limitato a negare il beneficio senza esplicitare alcun percorso argomentativo e motivazionale.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi il giudice di merito attenuto al minimo edittale, né avendo tenuto in considerazione le modalità della condotta e il comportamento processuale dell'imputato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si osserva, preliminarmente, che l'art. 6 della legge n. 150 del 1992, è stato oggetto di abrogazione, a decorrere dal 27 settembre 2022, per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 135 del 2022, art. 16, comma 1, lettera a), che ne ha previsto l'abrogazione espressa.

Tuttavia, la condotta descritta dalla norma abrogata non ha cessato di rivestire rilevanza penale, posto che, in termini di piena continuità normativa, essa è stata sussunta nella previsione legislativa contenuta nell'art.4 d.lgs. n. 135 del 2022, recante "Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette".

Si è infatti affermato, in giurisprudenza, che sussiste continuità normativa, per ciò che attiene alla descrizione del fatto costituente reato, consistito nella detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, nati ed allevati in cattività, tra la previsione di cui all'art. 6, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, formalmente abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, e quella di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.lgs., pur sanzionata in modo maggiormente afflittivo dal successivo art. 14, comma 2 (Sez. 3, n. 13783 del 17/12/2022).

Tanto premesso, in ordine al primo e al secondo motivo, si osserva che nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali non si è riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della lieve pericolosità della condotta, né il beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene, nell'iter motivazionale, il giudice abbia fatto cenno alle modalità di detenzione degli animali, e sebbene nel corso dell'udienza di trattazione del 17/05/2022, la difesa dell'imputato abbia espressamente concluso, in via subordinata, richiedendo l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., unitamente ai benefici di legge.

Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice.

Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).

2. La terza doglianze esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'equità e proporzionalità della pena irrogata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. 3.Si impone, quindi, per quanto attiene alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e al beneficio della sospensione condizionale della pena, un pronunciamento rescindente.

La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina.

Così deciso all'udienza del 14 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunziata in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell'ammenda di euro 10.000,00 [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cW all'art. 6 della legge n. 150 del 1992, per aver detenuto quattro esemplari di cinghiale provenienti da riproduzioni avvenute in cattività, senza alcuna autorizzazione amministrativa o sanitaria. 2. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'imputato innanzi alla Corte di appello di Messina, convertito in ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione dell'esiguità del pericolo per la salute e incolumità pubblica, posto che gli animali erano soltanto quattro ed erano custoditi all'interno di un recinto, in un ambiente pulito e consono alle loro esigenze. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen., posto che il giudice si è limitato a negare il beneficio senza esplicitare alcun percorso argomentativo e motivazionale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi il giudice di merito attenuto al minimo edittale, né avendo tenuto in considerazione le modalità della condotta e il comportamento processuale dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si osserva, preliminarmente, che l'art. 6 della legge n. 150 del 1992, è stato oggetto di abrogazione, a decorrere dal 27 settembre 2022, per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 135 del 2022, art. 16, comma 1, lettera a), che ne ha previsto l'abrogazione espressa. Tuttavia, la condotta descritta dalla norma abrogata non ha cessato di rivestire rilevanza penale, posto che, in termini di piena continuità normativa, essa è stata sussunta nella previsione legislativa contenuta nell'art.4 d.lgs. n. 135 del 2022, recante "Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette". Si è infatti affermato, in giurisprudenza, che sussiste continuità normativa, per ciò che attiene alla descrizione del fatto costituente reato, consistito nella detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, nati ed allevati in cattività, tra la previsione di cui all'art. 6, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, formalmente abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, e quella di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.lgs., pur sanzionata in modo maggiormente afflittivo dal successivo art. 14, comma 2 (Sez. 3, n. 13783 del 17/12/2022). Tanto premesso, in ordine al primo e al secondo motivo, si osserva che nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali non si è riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della lieve pericolosità della condotta, né il beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene, nell'iter motivazionale, il giudice abbia fatto cenno alle modalità di detenzione degli animali, e sebbene nel corso dell'udienza di trattazione del 17/05/2022, la difesa dell'imputato abbia espressamente concluso, in via subordinata, richiedendo l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., unitamente ai benefici di legge. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 2. La terza doglianze esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'equità e proporzionalità della pena irrogata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. 3.Si impone, quindi, per quanto attiene alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e al beneficio della sospensione condizionale della pena, un pronunciamento rescindente. La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina. Così deciso all'udienza del 14 apri
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