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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 28280/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Trento, decidendo in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ordinanza del 17/2/21, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza medesimo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando nella richiesta la mancanza del requisito della indicazione della famiglia anagrafica.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002.

Il ricorrente rappresenta di essere l'unico componente della sua famiglia anagrafica.

La mancata indicazione di tale circostanza nella domanda di ammissione al beneficio discende dall'assenza di altri appartenenti alla famiglia anagrafica con lui conviventi.

Il Tribunale di sorveglianza sostiene che il non avere attestato in maniera negativa la presenza di altri componenti della famiglia anagrafica comporterebbe l'inammissibilità dell'istanza.

Si tratta di una erronea interpretazione della norma, la quale, pur imponendo la dichiarazione, non prevede che si debbano indicare circostanze negative.

Manifestamente illogico e contraddittorio sarebbe il diverso assunto sostenuto in motivazione. 3.11 P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnate.

L'Avvocatura di Stato ha depositato conclusioni scritte.

La difesa del ricorrente ha prodotto memoria nella quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve, a pena d'inammissibilità, indicare le generalità dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali.

Il requisito T1tflEa è incidente sulla verifica del reddito, essendo previsto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del citato decreto, che il reddito da considerare ai fini dell'ammissione è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento dal richiedente e da ogni componente della famiglia.

Ove non vi siano altri componenti, il richiedente, perché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 79 d.P.R. 115/2002, deve dichiarare di essere unico componente della famiglia anagrafica, analogamente a quanto avviene per i redditi.

Ed infatti il richiedente nella istanza ha precisato di non essere titolare di redditi.

L'esito a cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza è dunque condivisibile: l'omessa dichiarazione riguardante la circostanza di essere unico componente della famiglia anagrafica rende incompleta l'istanza, determinando l'inosservanza dell'art. 79, comma 1, d.P.R. 115/2002, a cui è collegata, per espressa previsione di legge, l'inammissibilità della richiesta.

5. Al rigetto dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trento, decidendo in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ordinanza del 17/2/21, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza medesimo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando nella richiesta la mancanza del requisito della indicazione della famiglia anagrafica. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente rappresenta di essere l'unico componente della sua famiglia anagrafica. La mancata indicazione di tale circostanza nella domanda di ammissione al beneficio discende dall'assenza di altri appartenenti alla famiglia anagrafica con lui conviventi. Il Tribunale di sorveglianza sostiene che il non avere attestato in maniera negativa la presenza di altri componenti della famiglia anagrafica comporterebbe l'inammissibilità dell'istanza. Si tratta di una erronea interpretazione della norma, la quale, pur imponendo la dichiarazione, non prevede che si debbano indicare circostanze negative. Manifestamente illogico e contraddittorio sarebbe il diverso assunto sostenuto in motivazione. 3.11 P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnate. L'Avvocatura di Stato ha depositato conclusioni scritte. La difesa del ricorrente ha prodotto memoria nella quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve, a pena d'inammissibilità, indicare le generalità dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali. Il requisito T1tflEa è incidente sulla verifica del reddito, essendo previsto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del citato decreto, che il reddito da considerare ai fini dell'ammissione è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento dal richiedente e da ogni componente della famiglia. Ove non vi siano altri componenti, il richiedente, perché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 79 d.P.R. 115/2002, deve dichiarare di essere unico componente della famiglia anagrafica, analogamente a quanto avviene per i redditi. Ed infatti il richiedente nella istanza ha precisato di non essere titolare di redditi. L'esito a cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza è dunque condivisibile: l'omessa dichiarazione riguardante la circostanza di essere unico componente della famiglia anagrafica rende incompleta l'istanza, determinando l'inosservanza dell'art. 79, comma 1, d.P.R. 115/2002, a cui è collegata, per espressa previsione di legge, l'inammissibilità della richiesta. 5. Al rigetto dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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