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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 28554/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso de plano FATTO E DIRITTO

1. L'imputato ricorre personalmente per cassazione lamentando con unico motivo la contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione nella sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23.5.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso de plano FATTO E DIRITTO 1. L'imputato ricorre personalmente per cassazione lamentando con unico motivo la contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione nella sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23.5.2023
Sentenza Cassazione n. 28554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris