CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 19647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38323-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, v ia Cicerone, 44 presso lo studio dell ’A vvocato Giovanni CORBYONSche la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]SANTAMARIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avversola sentenza n. 4023/2019 del la C orte di A ppello di Milano , depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.38323/2019 Cron. Rep. Ud.21/02/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.La società G.G.T. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “GGT”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4023/19, del 18 ottobre 2019, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 428/18, del 23 giugno 2018, del Tribunale di Lecco –ha rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], così escludendone la conda nna a pagare a GGT la somma di € 10.008,00 oltre IVA, per il resto confermando la sentenza resa in prime cure. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concluso con [OSCURATO:SOCIETA], il 24 marzo 2011, un contratto di locazione immobiliare, ad uso diverso da quello abitativo, il cui art. 12 prevedeva che fossero a carico della conduttrice tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., così come ogni altra riguardante gli impianti e i servizi di pertinenza esclusiva dell’immobile locato e, precisamente, elettrici, idraulici, serramenti, tapparelle, serrande, saracinesche e impianto di condizionamento dell’aria, etc. Essendo stati installati, nel febbraio 2012, sul tetto dell’edificio oggetto di locazione – per volontà di [OSCURATO:SOCIETA] – alcuni pannelli fotovoltaici, verificatisi abbondanti infiltrazioni d’acqua nel dicembre 2012, originanti dai punti di ancoraggio degli stessi pannelli, come rilevato all’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo incardinato dalla conduttrice, la medesima instaurava il giudizio di merito. Esso era finalizzato, tra l’altro, alla condanna della locatrice –oltre che alla riparazione del tetto dell’immobile e alla rideterminazione del canone, e ciò in ragione dei vizi che avevano impedito il pieno godimento della “res locata” – al risarcimento dei danni subiti da GGT, essendo risultate alcune sue canaline talmente deteriorate, da non poter formare oggetto di vendita neppure a prezzo ribassato. In relazione a quest’ultima domanda, l’unica che ancora rilevi nella presente sede di legittimità, mentre il giudice di prime cure l’accoglieva, quello di appello provvedeva in senso opposto. Esito al quale esso perveniva sul rilievo che –constatata l’esistenza di una copertura dell’edificio ammalorata tanto “per l’usura del tempo” che “per i molteplici fori dovuti al montaggio non molto accurato della struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici” – le “infiltrazioni, massicce”, lamentate in causa dalla conduttrice, “ben difficilmente possano essere correlate esclusivamente alla presenza dei microfori”. Difatti, era stato constatato, in occasione delle “riparazioni e sigillature” eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] dopo l’evento infiltrativo, “come la copertura presentasse uno stato di ammaloramento diffuso, prescindente dai – pure esistenti – microfori allargati, derivanti dall’installazione non a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico”. Orbene, essendo per contratto a carico del conduttore – in virtù di una consentita deroga alle previsioni di legge – “la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della copertura”, nessun addebito poteva muoversi a carico della locatrice. 3. Avver so la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione GGT, sulla base – come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dalla relazione depositata dall’Arch. Leonelli in esito all’ATP e dagli atti di causa”.Si insiste nel sottolineare come la causa delle infiltrazioni fosse da ricercare nei fori causati dal montaggio dei pannelli, ciò chela Corte territoriale sarebbe giunta ad affermare se avesse considerato le seguenti circostanze decisive. Ovvero che, poco dopo la trasmissione della bozza di perizia ai consulenti delle parti, il predetto Arch. Leonelli “eseguiva sopralluogo presso il capannone (in data 5 novembre 2014), in occasione del quale aveva modo di appurare che i fenomeni infiltrativi erano ancora persistenti”, così come gli stessi –secondo quanto si legge nel suo stesso elaborato – risultavano “anche nell’autunno del 2013 e dell’anno 2014”, e dunque “in seguito all’immediatezza dell’asserita riparazione della guaina ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuta nel mese di marzo del 2013”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 41 cod. pen. e degli artt. 1218, 2043 e 2697 cod. civ.”. Si assume che la Corte milanese avrebbe errato nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra il fatto illecito e/o inadempimento e l’evento dannoso Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe escluso la sussistenza del nesso causale sul rilievo che la catasta del materiale in deposito, danneggiatasi, “avrebbe anche potuto essere raggiunta da acqua meteorica entrata nel capannone attraverso altri punti di ammaloramento della copertura” (diversi dai microfori originati dall’installazione del pannello fotovoltaico) “che sarebbero stati accertati dal Ctu, arch. Locatelli”. In questo modo, però, essa avrebbe disatteso il principio, enunciato da questa Corte e secondo cui, “qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 cod. pen. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità –in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimoriconducibile a tutte” (è citata Cass. sez. 6-3, ord. 14 luglio 2011, n. 15537). Ne deriverebbe che, quand’anche la causa delle infiltrazioni dovesse individuarsi nello stato di ammaloramento diffuso della guaina, quale concausa del danno si dovrebbe annoverare anche l’infiltrazione provocata dal cattivo montaggio dell’impianto fotovoltaico da parte di [OSCURATO:SOCIETA], non potendo, quindi, escludersila responsabilità della stessa . In ogni caso, poi, sarebbe stato disatteso il principio c.d. del “più probabile che non”, in forza del quale , in ambito civile , va ricostruito il nesso di causalità, e ciò in quanto nell’espletata ATP dell’Arch. Locatelli si individuava nel “non corretto montaggio della sottostruttura dei pannelli fotovoltaici” la “probabile causa delle infiltrazioni”. 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1341 cod. civ.” Sul duplice presupposto che la nullità di una clausola vessatoria possa rilevarsi da chiunque vi abbia interesse, nonché d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e che il testo del contratto corrente “inter partes” risultava unilateralmente predisposto dalla locatrice, l’odierna ricorrente assume che quella prevista all’art. 12 – che pone va a carico del conduttore gli obblighi manutentivi ex art. 1576 e 1609 cod. civ. – fosse , per l’appunto, una clausola vessatoria (è richiamata Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 1971, n. 2555), sicché esclusane l’operatività l’obbligo di manutenzione della copertura dell’edificio sarebbe tornato a gravaresulla locatrice. 4. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va dichiarato inammissibile , tale essendo in ciascuno dei tre motivi in cui si articola. 8.1. Il primo motivo è, infatti, inammissibile. 8.1.1. Esso denuncia, invero, non l’omesso esame di un fatto, bensì di un elemento istruttorio, ovvero di una risultanza della CTU espletata in occasione dell’accertamento tecnico preventivo effettuato prima dell’instaurazione del presente giudizio. Tuttavia, l’omesso esame di risultanze istruttorie “non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa” (qui costituito dall’origine del lamentato fenomeno infiltrativo) “sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 7 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1°luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01). Il tutto, inoltre, senza tacere la circostanza che i – pretesi – fatti omessi, cioè l e risultanze della CTU (e della relativa documentazione fotografica), se anche si considerano tali, per poter essere dedotti come omessi , richiedevano l’ indica zione di dove e come si fosse argomentata la loro esistenzae, soprattutto, la loro decisività (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629831-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018,n. 27415, Rv. 651028-01). Si deve aggiungere, inoltre, che la stessa ricorrente parla di “aspetti” (pag. 8 del ricorso) e ciò tradisce anche la stessa non configurabilità della deduzione di pretesi “fatti”. 8.2. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivoè inammissibile, in entrambe le censure in cui si articola. 8.2.1. Quanto all’asserita violazione del principio dell’equivalenza delle concause, siffatta doglianza muove dall’assai discutibile (se non capziosa) pretesa di individuare quali altrettante, diverse, cause del fenomeno infiltrativo i vari punti di ammaloramento del manto di copertura del tetto dell’edificio oggetto di locazione, e dunque, tra essi, pure quelli che trarrebbero origine dall’installazione, non a regola d’arte, dei pannelli fotovoltaici. In realtà, la sentenza impugnata mostra, viceversa, di ritenere l’ammaloramento complessivo del manto di copertura (indicata, non a caso, come la scaturigine della realizzazione di fori di maggiore ampiezza, rispetto a quella necessaria, che occorrevanoper l’installazione dei pannelli solari) quale causa unitaria delle lamentate infiltrazioni.Quanto, poi, alla supposta mancata applicazione del principio del “più probabile che non”, è sufficiente osservare come la CTU richiamata indicasse nel “non corretto montaggio della sottostruttura dei pannelli fotovoltaici” la “probabile causa” (e non la “più” probabile causa) “delle infiltrazioni”. 8.3. Infine, pure del terzo motivo di ricorso , va dichiarata l’inammissibilità. 8.3.1. Deve darsi seguito al principio secondo cui il “giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l’interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata” (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 30 marzo 2022, n. 10258, Rv. 664538-01). 9. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la società SIMPACsolo intimata. 10. In ragione della declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, si deve dare atto della sussistenza, a carico del la ricorrente , dei presupposti processuali per l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in i