CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36250/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché mira a contrastare il giudizio speso nel denegare le attenuanti atipiche senza confrontarsi con la motivazione spesa dalla Corte territoriale nel supportare la conclusione raggiunta ( in sentenza viene rimarcata l'assenza di elementi positivi utili a sostenere una diversa conclusione, mai addotti dalla difesa, con l'esclusione del riferimento alla confessione operata dal ricorrente, espressamente devalutata nel suo rilievo dalla Corte del merito, senza che il ricorso nulla abbia obiettato avverso le argomentazioni svolte sul punto). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefanp 1ogini [OSCURATO:PERSONA] — 61