CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLeopoldo Vignudelli-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Forli' n.2/2024 depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA].letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 14692/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 9029/2026Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma, il 09/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Maria Acierno