Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47248/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 9/9/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto; b) la violazione dell'art. 133 cod.pen. con riferimento alla dosimetria della pena.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto reitera del tutto genericamente le doglianze già devolute al giudice d'appello e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative.

Infatti, la Corte di merito ha ben spiegato l'irrilevanza dell'accertamento di eventuali pregressi rapporti tra il ricorrente e il Ricciuti, già titolare del conto estinto, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non effettuò la girata di un titolo emesso dall'intestatario del conto ma compilò l'assegno sottoscrivendolo quale traente. 3.1 Del tutto generiche s'appalesano anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la difesa omesso di considerare che nella determinazione della pena incide in maniera sensibile il peso della recidiva qualificata, ritualmente contestata, ritenuta dai giudici di merito e non attinta da rilievi difensivi. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D. Santis eL Lucia mpeRiali , D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 9/9/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto; b) la violazione dell'art. 133 cod.pen. con riferimento alla dosimetria della pena. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto reitera del tutto genericamente le doglianze già devolute al giudice d'appello e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative. Infatti, la Corte di merito ha ben spiegato l'irrilevanza dell'accertamento di eventuali pregressi rapporti tra il ricorrente e il Ricciuti, già titolare del conto estinto, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non effettuò la girata di un titolo emesso dall'intestatario del conto ma compilò l'assegno sottoscrivendolo quale traente. 3.1 Del tutto generiche s'appalesano anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la difesa omesso di considerare che nella determinazione della pena incide in maniera sensibile il peso della recidiva qualificata, ritualmente contestata, ritenuta dai giudici di merito e non attinta da rilievi difensivi. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D. Santis eL Lucia mpeRiali , D
Sentenza Cassazione n. 47248/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris