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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28983/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, legato al mancato differimento dell'udienza di definizione del giudizio di appello malgrado il legittimo impedimento dell'imputato, è manifestamente infondato atteso che il processo di appello è stato trattato con il rito cartolare ex art 23 bis Legge 177 del 2020 senza che l'imputato, prima di evidenziare alla Corte il dedotto legittimo impedimento, avesse in precedenza dichiarato di voler presenziare al processo né sia stata mai formulata istanza di trattazione orale del giudizio, aspetti che rendevano coerentemente indifferente il dedotto impedimento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente a rifondere le spese del grado alla parte civile, le cui difese non hanno contribuito alla definizione pregiudiziale del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, legato al mancato differimento dell'udienza di definizione del giudizio di appello malgrado il legittimo impedimento dell'imputato, è manifestamente infondato atteso che il processo di appello è stato trattato con il rito cartolare ex art 23 bis Legge 177 del 2020 senza che l'imputato, prima di evidenziare alla Corte il dedotto legittimo impedimento, avesse in precedenza dichiarato di voler presenziare al processo né sia stata mai formulata istanza di trattazione orale del giudizio, aspetti che rendevano coerentemente indifferente il dedotto impedimento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente a rifondere le spese del grado alla parte civile, le cui difese non hanno contribuito alla definizione pregiudiziale del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 28983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris