CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Firenze il 3 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Livorno il 13 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 187, comma 8, e 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, fatto commesso il 5 luglio 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censura la omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero nel caso di specie i presupposti. Con il secondo denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione sufficiente, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiterate dal ricorrente senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito nella doppia conforme. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i