CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 43217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per annullamento con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 28/04/2022 avente ad oggetto n. 126 SIM Mobile di varie marche, un telefono cellulare e numerose fotocopie di vari documenti di identità rinvenuti in possesso di [OSCURATO:PERSONA] yritenuti pertinenti il reato di ricettazione. 2. Avverso la detta ordinanza il suindicato indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo articolato in più censure ,violazione di legge, motivazione mancante ovvero del tutto apparente. Lamenta che il tribunale non aveva considerato che il provvedimento di sequestro impugnato era totalmente privo di motivazione in quanto non risultava in alcun modo argomentata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato. Osserva che tale provvedimento era totalmente carente quanto alla individuazione del reato presupposto, in ordine alla indicazione delle circostanze di tempo e di luogo da cui era possibile dedurre il perfezionamento del reato in esame e quanto al vincolo di pertinenzialità fra le cose sequestrate ed il tema della prova. Rileva che l'assenza di motivazione era palese sia con riferimento alle schede telefoniche ma soprattutto quanto all' apparato informatico in considerazione del fatto che il tribunale del riesame, investito della questione afferente la sussistenza di un vincolo di immediatezza fra la res e la fattispecie di reato astrattamente ipotizzata, aveva omesso di affrontare la questione delle esigenze probatorie tali da legittimare la permanenza di indisponibilità sul bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In relazione alle gravi carenze motivazionali del provvedimento genetico di sequestro dedotte va ricordato che la sentenza n. 36072/2018 resa dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, nel dare continuità all'indirizzo - già affermato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711 - per cui il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, lo ha ritenuto in questi termini pienamente in linea con i parametri costituzionali e convenzionali, in particolare sottolineando come la portata precettiva degli artt.42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della [OSCURATO:PERSONA] richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, ciò al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità rispetto a tutte le misure che incidono su diritti reali, a prescindere dalla natura della res (corpo di reato/cosa ad esso pertinente) oggetto di sequestro. 2.1. Nell'ordinanza impugnata, a fronte della specifica censura, si afferma, con motivazione meramente apparente e tautologica, che nel provvedimento impugnato "appariva sufficientemente delineato il fumus del reato di ricettazione di cui all' art. 648 c.p" e che era stato specificato che: "trattavasi di cose obiettivamente dimostrative dei fatti per i quali si procede il cui mantenimento in sequestro è necessario per successivi accertamenti anche di natura tecnica". 2.2. Orbene tali conclusioni non appaiono condivisibili.Risulta, dall' esame del provvedimento genetico che l'Ufficio di Procura ha utilizzato un modulo prestampato, facendo un generico riferimento nelle parti compilate al reato di art. 648 c.p. ed ha inserito in calce solamente la genericissima dizione secondo cui: "trattavasi di cose obiettivamente dimostrative dei fatti per i quali si procede il cui mantenimento in sequestro è necessario per successivi accertamenti anche di natura tecnica". Trattasi, invero, di motivazione che non si pone in linea con il richiamato insegnamento del giudice di legittimità (v. Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Rv. 273548), che, superando il contrasto esistente al riguardo, ha affermato che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, deve dare conto, in relazione agli specifici beni in sequestro, in modo chiaro ed intellegibile della finalità perseguita in concreto in relazione ai singoli beni ovvero alle singole categorie dei beni sotto sequestro per l'accertamento dei fatti. 2.3. Occorre del resto rilevare che è il dato normativo dell'art. 253 c.p.p. ad indicare che il decreto di sequestro deve essere "motivato" essendo tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all'art. 125 c.p.p., connma 1, espresso in termini assoluti nell'incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, le S.U., nella già richiamata pronuncia del 2018, hanno sottolineato, altresì, che la portata precettiva dell'art. 42 Cost. e art. 1 del primo Protocollo addizionale della [OSCURATO:PERSONA] richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). 2.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rimarcarsi che l'ordinanza impugnata non ha dato risposta alla doglianza difensiva relativa al difetto di specifica ed idonea indicazione delle esigenze probatorie, sottese al vincolo ablatorio, ed, effettivamente, come dedotto dal ricorrente, il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero, non dà conto delle ragioni dell'applicazione della misura in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati. Siffatta mancanza di una benché minima motivazione riguardo alle esigenze probatorie rende nullo il provvedimento impositivo del sequestro, così che, restando assorbite le ulteriori doglianze difensive, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente caducazione del provvedimento di sequestro in questione emesso in data 28/04/2022.Deve evidenziarsi - quanto al disposto annullamento senza rinvio - che, come già osservato da questa Corte (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226713), lo stretto collegamento e la complementarità del rapporto tra l'ordinanza cautelare e quella di riesame (Sez. Un., 17 aprile 1996, Moni) e l'identità di cognitio di entrambi i giudici per la natura totalmente devolutiva di questo tipo d'impugnazione, diventano seriamente problematici quando il provvedimento oggetto di gravame non sia costituito da una pronunzia giudiziale, ma sia stato emesso direttamente dal Pubblico Ministero. In tal caso, infatti, costituisce prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede. Posto che il potere di iniziativa è attribuito al Pubblico Ministero (immediatamente ovvero mediatannente tramite la convalida dell'operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex art.354- 355 c.p.p.), deve convenirsi che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, identificare e allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura. Da ciò discende che, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del Pubblico Ministero pure nel contraddittorio camerale del riesame, il Tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali, che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse. Ciò comporta che la Corte di cassazione non può disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame. Avendo il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero perso ogni efficacia, va infine disposta la restituzione dei beni all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui dell'art. 626 cod