CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4917/2025,depositata il 25/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18197/2025Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 18775/2026Data pubblicazione 09/06/20261. Nel 1982 Marianna e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizioBiagio Sollima innanzi al Tribunale di Catania, invocandone la condanna ademolire il fabbricato dal medesimo eretto sul suo terreno, di un solopiano fuori terra, perché realizzato in violazione delle norme in tema didistanze tra costruzioni.Con sentenza del 3/2/1989, resa nella resistenza del convenuto e passatain giudicato, il Tribunale ha rigettato la domanda.2. Nel 2001 le medesime Marianna e [OSCURATO:PERSONA] instauravano ilpresente processo, evocando in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi allo stessoTribunale e invocandone la condanna a demolire la sopraelevazione, dallostesso realizzata sull’edificio già oggetto della prima controversia ocomunque ad arretrarla sino al rispetto delle norme in tema di distanze,anche perché la stessa determinava illegittime vedute a carico del fondodelle attrici, o ancora ad eliminare le vedute e regolarizzare le luci apertesul fondo predetto.Con la sentenza n. 144/2003 il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento della domanda attrice, ordinava a Sollima di collocare deipannelli in vetro opaco di metri due di altezza su tutti i balconi e iprospetti della sopraelevazione, rigettando nel resto la domanda delleCaruso.Queste ultime interponevano appello avverso detta decisione e la Corted’appello di Catania, con la sentenza n. 1133/2009, riformava la sentenzadi primo grado, accogliendo la domanda attorea e condannando Sollima adarretrare la sopraelevazione di cui è causa sino alla distanza di cinquemetri dal confine.Avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per cassazione ilSollima e questa Corte accoglieva l’impugnazione, rilevando il difetto diintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18197/2025Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 18775/2026Data pubblicazione 09/06/2026comproprietaria del fondo nel quale era stata realizzata la sopraelevazionecontestata dalle [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Catania, il quale, con lasentenza n. 4462/2016, accoglieva la domanda delle originarie attrici,condannando Sollima e Passalacqua ad arretrare la sopraelevazione sino alrispetto della distanza di cinque metri dal confine e compensando le spesedell’intero processo.Contro la pronuncia del Tribunale di Catania proponevano appello [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 1478/2018, la Corte d’appello diCatania ha rigettato il gravame principale interposto dai soccombentiavverso la decisione del Tribunale, accogliendo invece l’impugnazioneincidentale delle [OSCURATO:PERSONA], relativa al governo delle spese operato dalgiudice di prime cure, e ponendo le stesse integralmente a carico deisoccombenti Sollima e Passalacqua.Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione di detta decisione,affidandosi a sette motivi.Resistevano con controricorso Marianna e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 4917/2025 questa Corte ha rigettato il ricorso.3. Avverso la sentenza di cassazione ricorrono per revocazione BiagioSollima e [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi.Resistono con controricorso Marianna e [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia mancata corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, violazione dell’art. 112 c.p.c., censurabile ai sensi del n. 4dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c.: la Corte di cassazione, come già igiudici di merito, non si è pronunciata sull’eccezione fatta valere dairicorrenti fin dal primo grado, secondo la quale il terreno delle Carusonella parte confinante con la proprietà Sollima è composto da dueparticelle, la particella n. 403 localizzata in zona territoriale omogenea C,Numero registro generale 18197/2025Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 18775/2026Data pubblicazione 09/06/2026che non confina con la proprietà Sollima, dove è sito il fabbricato da lororealizzato, e la particella n. 405 localizzata in zona territoriale omogeneaB, confinante con la proprietà Sollima, dove non insiste alcun edificio delleCaruso.2. Il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 15 del pianoregolatore generale di Ramacca, mancata sostanziale pronuncia da partedella Suprema Corte sulla vigenza e applicabilità alla fattispecie oggetto digiudizio, violazione dell’art. 112 c.p.c. denunciabile ai sensi del n. 4dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c.: si era dedotto che l’art. 15 delpiano regolatore non era applicabile perché all’epoca in cui è stataconcessa e rinnovata la concessione edilizia ai Sollima, nel 1998 e nel1999, il piano regolatore era stato restituito e poi annullato e non eraquindi vigente e, sul punto, la Suprema Corte non si è sostanzialmentepronunciata.3. Il terzo motivo fa valere violazione dell’art. 301 c.p.c., nullità dellasentenza denunciabile ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 360c.p.c.: per completezza va rilevato che la Corte di cassazione hagiustamente rilevato la nullità della procura conferita al nuovo difensore,ma non ha dichiarato interrotto il procedimento.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. denunciabile aisensi dell’art. 395 e dell’art. 360 c.p.c.: la costituzione delle controparti èstata dichiarata inammissibile, cosicché queste non erano difese da nessunprocuratore con conseguente illegittimità della condanna alle spese.I motivi sono inammissibili in quanto non denunciano vizi proponibili neiconfronti delle pronunce della Corte di cassazione che, ai sensi dell’art.391-bis c.p.c., possono essere impugnate per revocazione unicamente aisensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (tranne siano pronunce che hanno decisonel merito la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., avverso le quali èproponibile altresì la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6del primo comma dell'art. 395 e per opposizione di terzo, v. l’art. 391-ter).Numero registro generale 18197/2025Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 18775/2026Data pubblicazione 09/06/2026L’unico vizio denunciabile nei confronti della sentenza impugnata è quindiquello ravvisabile quando la pronuncia sia l’effetto di un errore di fattorisultante dagli atti o documenti della causa, ossia quando la decisione èfondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità èpositivamente stabilita e questo quando il fatto non ha costituito un puntocontroverso.Nel caso in esame con il primo motivo i ricorrenti contestano alla Corte dicassazione di non essersi “totalmente pronunciata sulla specifica epuntuale eccezione fatta dai ricorrenti fin dal primo grado”, ossia che ilterreno di proprietà delle controparti è composto da due distinte particelle,delle quali una non confina con la loro proprietà e l’altra confina sì con laloro proprietà, ma non è presente alcun edificio. Il secondo motivodenuncia la sostanziale mancata pronuncia della Corte di cassazione inrelazione alla vigenza e all’applicabilità di una disposizione del pianoregolatore generale. Il terzo motivo, ancora, lamenta che la Corte dicassazione non abbia dichiarato l’interruzione del giudizio a causa dellanullità della procura conferita al nuovo difensore, nonostante l’unicodifensore fosse “da tempo deceduto”. Il quarto motivo, infine,strettamente legato al precedente, contesta alla Corte di averericonosciuto le spese, anche se la costituzione dei “ricorrenti”(probabilmente da intendersi come “controricorrenti”) è stata “dichiaratainammissibile”.Per quanto concerne i primi due motivi, è evidente che non si tratta dierrori di fatto c.d. revocatori, contestabili ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c.,ma di vizi (di mancata o parziale pronuncia) eventualmente riconducibili aln. 4 dell’art. 360 c.p.c., che sono stati rivolti nei confronti di una pronunciadella Corte di cassazione come se fosse stata una pronuncia di appello.Quanto al terzo e al quarto si tratta di motivi che – al di là della loroestraneità rispetto al vizio di errore di fatto revocatorio, trattandosi, inNumero registro generale 18197/2025Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 18775/2026Data pubblicazione 09/06/2026sostanza, di presunte violazioni di legge – non considerano che nelgiudizio di cassazione non trova applicazione la disciplina dell’interruzionedel processo (v. per tutte Cass. n. 24635/2015; il precedente citato inricorso, Cass. n. 15666/2025 si riferisce infatti al giudizio d’appello) e chenella pronuncia impugnata non è stata dichiarata inammissibile lacostituzione delle controricorrenti (assistite nel momento della costituzioneda un difensore validamente munito di procura speciale), ma è statadichiarata la nullità della costituzione del nuovo difensore delle medesimeper difetto della procura notarile.5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti cheliquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 10 marzo 2026.Il Presidente