CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] 1-1P. t-t i-AA,Ni tlahnane, di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza non soltanto l'ampio intervallo cronologico tra i fatti, pari a circa quattro anni, ma anche la diversità dei reati oggetto della seconda sentenza (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali) rispetto a quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla prima e alla terza; ha quindi rilevato la notevole distanza temporale tra gli episodi di detenzione e spaccio della prima sentenza con quelli oggetto della terza; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, anche considerando l'eventualità, paventata in ricorso, di un possibile riconoscimento parziale dell'unicità del disegno criminoso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cci, sit• ere estensore Il pres