Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0012
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate l'8 novembre 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Anche la causa 12-67, promossa dal Consiglio di Stato belga, verte sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Ecco in breve i fatti.
Il ricorrente nella causa di merito è stato occupato in Lussemburgo e in Belgio ed ha versato contributi assicurativi per 216 mesi (18 anni) e, rispettivamente, 145 mesi (12 anni e 1 mese), cioè in totale 361 mesi (30 anni ed 1 mese). Al compimento del 65
o
anno, egli cessava l'attività lavorativa ed il 1
o
luglio 1961 presentava domanda di pensione all'ente competente per il Belgio, in cui risiedeva. In esito alla domanda, si dovevano stabilire la quota dovuta dall'ente belga e quella dovuta dall'ente lussemburghese, in applicazione dell'articolo 28, 1
o
comma, lettera
b)
, del regolamento n. 3. Ne conseguiva — cosa di cui non dovremo ulteriormente occuparci — che l'applicazione della legge lussemburghese, la quale prevede una quota fissa, non proporzionale al periodo assicurativo, nella fattispecie doveva avvenire sulla base del rapporto
, cosicché la pensione corrisposta in Lussemburgo era inferiore a quella cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato applicato unicamente il diritto lussemburghese, senza tenere conto del regolamento n. 3. Il ministero della previdenza sociale belga calcolava la quota di pensione negli
dell'importo che sarebbe spettato al ricorrente qualora 28 avesse maturato in Belgio l'intero periodo assicurativo (partendo da una pensione di 49200 FB annui, una quota di 19329 FB annui). Detta quota veniva determinata non prendendo in considerazione 7 mesi alla fine del 1949 e 6 mesi all'inizio del 1961, maturati in Belgio, nonché 7 mesi all'inizio del 1931 e 5 mesi alla fine del 1949, maturati secondo il diritto lussemburghese; ciò in virtù di un decreto reale del 30 luglio 1957, che esclude dal computo dei periodi assicurativi i periodi inferiori agli 8 mesi, mentre i periodi superiori valgono come anni.
Il ricorrente impugnava il relativo provvedimento dinanzi alla Commission d'appel spéciale, chiedendo che la quota di pensione dovutagli dall'ente belga fosse calcolata in base ai
della pensione iniziale (quindi 29520 FB annui).
A sostegno della domanda egli invocava la legge belga 12 luglio 1957 ed il decreto reale di cui sopra, in virtù dei quali gli impiegati, che hanno raggiunto l'età di pensione prima del 31 dicembre 1961 e nei 15 anni precedenti hanno versato le quote assicurative per almeno 12 anni, sono equiparati a coloro che hanno maturato in Belgio un periodo assicurativo di 45 anni. Il ricorrente sostiene che, per il combinato disposto dei due provvedimenti, si ottiene per denominatore 45 e per numeratore 27, cioè 45 annualità meno 18 maturate in Lussemburgo.
Essendo stato respinto il reclamo, il ricorrente adiva la Commission supérieure des pensions, che annullava la decisione impugnata e calcolava la quota belga di pensione sommando le
mensilità
assicurative maturate. La base di calcolo era costituita dalla frazione
, che, partendo da una pensione di 49200 FB, dava una quota annua di 19760 FB.
Il ricorrente però non si dichiarava soddisfatto nemmeno di questa soluzione, bensì, invocando gli stessi motivi, adiva il Consiglio di Stato belga, il quale, rilevando che la controversia verteva sull'interpretazione del diritto comunitario vigente in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e ritenendo che al ricorrente, ove tale diritto non fosse stato in vigore, sarebbero spettate una pensione belga e una pensione lussemburghese più elevate, con sentenza 24 marzo 1967, sospendeva il procedimento e deferiva (a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E.) le seguenti quattro questioni a questa Corte :
1
o
Se il lavoratore, che ha maturato successivamente o alternativamente dei periodi di assicurazione secondo la legislazione di due o più Stati membri e per il quale il cumulo di detti periodi non è necessario onde ottenere il diritto alle prestazioni in alcuno di detti Stati, abbia facoltà di scegliere tra il modo di calcolare previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3 e il modo di calcolare risultante dall'applicazione delle legislazioni a norma delle quali egli ha maturato i periodi di assicurazione, ovvero l'applicabilità a detto lavoratore del primo modo di calcolare escluda l'applicazione del secondo.
2
o
Se il lavoratore ha la possibilità di scelta di cui alla prima questione e posto che i regolamenti n. 3 e n. 4 non disciplinano le modalità della scelta stessa, come si debba interpretare la domanda di pensione proposta all'ente previdenziale competente di uno solo degli Stati membri e in cui vengano menzionati i periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione di due o più Stati membri. In particolare, se detta domanda debba essere intesa come una rinunzia alla facoltà di chiedere l'applicazione eventualmente più favorevole della legislazione di detti Stati, ovvero debba essere interpretata nel senso che essa presuppone in ogni caso l'applicazione del sistema più favorevole.
3
o
In quest'ultima ipotesi, se la domanda si debba necessariamente considerare come regolarmente proposta a ciascun ente nazionale onde ottenere, anziché l'applicazione del sistema pro rata previsto dal regolamento n. 3, le prestazioni eventualmente maggiori previste dalla rispettiva legislazione nazionale.
4
o
Ove la terza questione venga risolta in senso affermativo, in quale momento debba essere esercitato il diritto di scelta; se il lavoratore possa attendere di sapere con certezza, cioè fino alla definizione dei giudizi sulle impugnazioni o alla scadenza dei termini per l'introduzione delle stesse, quali siano i diritti che gli spettano a norma dell'articolo 28 del regolamento n. 3, da un lato, e a norma delle varie legislazioni nazionali, dall'altro.
Hanno presentato osservazioni scritte il governo belga e la Commissione C.E.E. ; quest'ultima ha svolto anche osservazioni orali.
E passiamo all'esame della controversia.
Le questioni deferite
A prima vista la soluzione parrebbe facile, in quanto le questioni sono letteralmente identiche a quelle deferite nella causa 11-67. Si potrebbe propendere, per quanto riguarda le questioni ivi dibattute sul diritto di opzione di lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in più Stati membri (cioè circa il diritto di scelta tra il calcolo a norma dell'articolo 28 del regolamento n. 3 e quello effettuato in base alle legislazioni nazionali) a richiamarsi semplicemente a quanto è stato detto nella causa testé menzionata. Da questa risulta che un simile diritto di scelta — in caso di applicazione del regolamento n. 3 — non sussiste. Con ciò, non solo si risolverebbe negativamente la prima questione, ma si svuoterebbero di contenuto le questioni 2-4, giacché esse presuppongono che la facoltà di scelta sussista.
Eventualmente, riferendosi alla ratio seguita dal Consiglio di Stato, secondo cui il cumulo dei periodi assicurativi non è necessario in alcuno dei due Stati membri per ottenere le prestazioni, potrebbe apparire opportuna l'osservazione che in tal caso la nostra giurisprudenza non ammette la ripartizione pro quota a norma dell'articolo 28 del regolamento.
A giudizio della Commissione pero, il seguire questa strada significherebbe trascurare aspetti essenziali della controversia; essa propone quindi di tener conto di altre considerazioni.
Elemento essenziale per il deferimento della questione da parte del Consiglio di Stato belga é stata evidentemente la constatazione che le prestazioni a carico dell'ente assicurativo belga sono più elevate se si applica il diritto belga da solo che se si applica la ripartizione pro rata prevista dall'articolo 28. Ciò è vero però solo se, in Belgio, l'assicurato può pretendere più di quanto gli spetta in base ai periodi assicurativi maturati in tale paese (11 anni solari) ed in ragione del rapporto
, cioè se egli ha diritto ad una pensione corrispondente a 45 anni di assicurazione, com'è previsto dalle disposizioni transitorie della legge 12 luglio 1957. Le condizioni poste dalla legge (12 annualità assicurative
in Belgio)
sono soddisfatte soltanto se, agli 11 anni maturati in Belgio, si aggiunge, a norma del regolamento n. 3, il periodo assicurativo lussemburghese. L'assicurato può anche aver diritto alla pensione in Belgio indipendentemente dai periodi maturati all'estero (giacché in Belgio non è previsto alcun minimo), però la pretesa
particolare
fondata sulle summenzionate disposizioni transitorie può essere accolta solo se si includono nel calcolo i periodi assicurativi lussemburghesi ossia, per dirla con il regolamento n. 3, in virtù della «totalizzazione dei periodi».
Ciò porta a constatare che le prestazioni a carico dell'ente belga vanno determinate ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 3 e, sotto questo aspetto, sarebbe stato lecito attendersi che il Consiglio di Stato belga domandasse alla Corte di essere illuminato circa il metodo corretto per procedere alla ripartizione in un caso come quello in esame, specie dal momento che il criterio di ripartizione era stato molto controverso nei giudizi precedenti. Si può forse ritenere con la Commissione che ciò è stato implicitamente fatto nella seconda parte della prima questione in cui, com'è noto, si parla di applicazione dell'articolo 28, n. 3. Comunque, ritengo necessario approfondire il problema che ormai ci è noto, onde trovare una soluzione adeguata in base ai principi del regolamento n. 3.
Procedendo in questa maniera, il primo rilievo da farsi è la necessità che il numero delle annualità prese in considerazione per il calcolo della pensione teorica coincida con il numero complessivo di annualità che figura al denominatore della frazione esprimente la ripartizione in quote. Partendo quindi da una pensione in ragione di 45 anni d'assicurazione (dei quali 33 anni per la legislazione belga costituiscono anni interi), al denominatore della frazione deve figurare questa cifra e non — come ha ritenuto di fare il ministro della previdenza sociale — quella relativa ai periodi effettivi di lavoro e di assicurazione (28 anni).
Per quanto riguarda il
numeratore
della frazione, la soluzione dovrebbe essere altrettanto facile. L'unico problema è rappresentato dal fatto che, in forza del diritto belga, (disposizioni transitorie della legge 12 luglio 1957) a favore del ricorrente vengono computati inoltre 33 anni d'assicurazione, senza che sia necessario comprovare l'effettiva occupazione. Questi 33 anni, come rileva la Commissione, devono essere considerati come periodi equivalenti ai sensi dell'articolo 1, lettera
r)
, del regolamento n. 3. Ora, sommando semplicemente i periodi assicurativi effettivamente maturati in Belgio dal ricorrente, i periodi equivalenti belgi e i periodi assicurativi effettivamente maturati in Lussemburgo, si otterrebbe indubbiamente un cumulo illecito di prestazioni per un unico periodo, com'è detto nelle sentenze 1 e 2-67, poiché una parte dei periodi equivalenti coincide con i periodi assicurativi maturati in Lussemburgo.
Ciò contrasterebbe in effetti con il principio cui si informano gli articoli 11 e 27 del regolamento n. 3 e il 1
o
comma, lettera
c)
, dell'articolo 13 del regolamento n. 4. Una soluzione potrebbe essere quella, proposta dalla Commissione, di tener conto, nel numeratore, solo di quella parte dei periodi equivalenti che non coincide con i periodi assicurativi lussemburghesi, quindi 33 — 18 = 15. Solo questi 15 anni possono essere sommati con i 12 anni maturati effettivamente in Belgio, col risultato che la frazione ottenuta è quella propugnata dal ricorrente nei giudizi precedenti, cioè
. Partendo da una pensione di 49200 FB, la quota dovuta dall'ente belga ammonta a 29520 FB.
Questo sistema di computo esclude per il ricorrente ogni perdita di diritti come ha inoltre rilevato la Commissione. Questa espone infatti che, applicando soltanto il diritto belga e supponendo che i 18 anni effettivi maturati in Lussemburgo fossero stati maturati sotto un
diverso
regime belga (il che secondo la legislazione belga è sufficiente ad attribuire il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base di 45 annualità assicurative), l'applicazione della disposizione di
diritto interno
belga mirante ad abolire i cumuli (legge 12 luglio 1957) si risolverebbe in una sottrazione da cui risulterebbe la frazione
, nonché la stessa quota di pensione che si avrebbe applicando il rapporto indicato dalla Commissione, cioè 29520 FB. Il risultato terrebbe quindi anche conto di un principio, già più volte ribadito dalla Corte, secondo il quale gli assicurati cui viene applicato il regolamento n. 3 non devono subire un trattamento meno favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione nei loro confronti della sola legislazione nazionale.
Le questioni vanno quindi risolte nel modo seguente :
1.
A norma del regolamento n. 3, l'assicurato non ha il diritto di scegliere tra l'applicazione delle disposizioni comunitarie e l'applicazione delle disposizioni di diritto interno sotto il cui regime egli ha maturato i periodi assicurativi, il che non sempre implica la ripartizione pro quota.
2.
Applicando il sistema di computo previsto dall'articolo 28 del regolamento n. 3, l'importo teorico dev'essere calcolato in base allo stesso numero di anni di cui si tiene conto per la ripartizione in quote, cioè in base alla somma dei periodi assicurativi e dei periodi equivalenti. Qualora gli stessi periodi vengano considerati in uno Stato come periodi equivalenti, mentre in un altro valgono come periodi assicurativi effettivi, essi — ai fini del calcolo della quota di pensione — vanno detratti dai periodi equivalenti.
(
1
) Traduzione dal tedesco.