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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36371/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 15 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Novara rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., per lamentare che la Direzione della Casa circondariale di Novara aveva limitato ad alcune ore della giornata la possibilità, per il detenuto, di tenere in camera un lettore digitale di compact disk musicali al cui acquisto era stato autorizzato a seguito di precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

Il rigetto del reclamo era basato sul rilievo che non era in discussione la lesione di un diritto soggettivo.

2. Il difensore del reclamante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 35, 35-bis e 69, comma 6,

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il Magistrato di sorveglianza abbia errato nel qualificare il reclamo come generico, perché esso rientrerebbe nell'alveo dell'art. 69, comma 6, ord. pen., in quanto volto a lamentare la lesione di un diritto soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata).

1.2. Nel caso ora in esame, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo come generico, atteso che, già sul piano dell'astratta prospettazione delle ragioni difensive, la decisione dell'Amministrazione di limitare ad alcune ore della giornata la possibilità, per il detenuto, di tenere in camera un lettore digitale di compact disk musicali, al cui acquisto era stato autorizzato a seguito di precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza, non incide su un suo diritto soggettivo, già adeguatamente garantito, ma soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa (Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456 - 01).

Di tal che del tutto legittima è stata, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, la quale si conclude con un provvedimento non impugnabile.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la configurabilità dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 15 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Novara rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., per lamentare che la Direzione della Casa circondariale di Novara aveva limitato ad alcune ore della giornata la possibilità, per il detenuto, di tenere in camera un lettore digitale di compact disk musicali al cui acquisto era stato autorizzato a seguito di precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Il rigetto del reclamo era basato sul rilievo che non era in discussione la lesione di un diritto soggettivo. 2. Il difensore del reclamante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 35, 35-bis e 69, comma 6, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il Magistrato di sorveglianza abbia errato nel qualificare il reclamo come generico, perché esso rientrerebbe nell'alveo dell'art. 69, comma 6, ord. pen., in quanto volto a lamentare la lesione di un diritto soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata). 1.2. Nel caso ora in esame, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo come generico, atteso che, già sul piano dell'astratta prospettazione delle ragioni difensive, la decisione dell'Amministrazione di limitare ad alcune ore della giornata la possibilità, per il detenuto, di tenere in camera un lettore digitale di compact disk musicali, al cui acquisto era stato autorizzato a seguito di precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza, non incide su un suo diritto soggettivo, già adeguatamente garantito, ma soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa (Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456 - 01). Di tal che del tutto legittima è stata, nel caso in esame, l'attivazione di una procedura deformalizzata di natura amministrativa propria del cd. reclamo generico, la quale si conclude con un provvedimento non impugnabile. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la configurabilità dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm