CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 22825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 07/11/2025 della Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 39327 del 7novembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Toma, condannando l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Il medesimo [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario avverso tale pronuncia,chiedendone la revoca o la correzione nella parte in cui lo condanna al pagamento dellasuddetta somma.2. Il ricorso è manifestamente infondato.Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processonon segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U,ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733-01), tuttavia, l’art. 48 cod. proc. pen., chedisciplina compiutamente il procedimento dinanzi la Corte di cassazione con le formedell’art. 127 cod. proc. pen., prevede, al comma 4, quando la richiesta delle parti private èrigettata o dichiarata inammissibile, che le medesime parti istanti, con la stessa ordinanzapossano essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di unasomma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto contodella causa di inammissibilità della richiesta.Nel caso di specie, questa Corte, correttamente, non ha condannato l’odierno ricorrentealle spese del giudizio, ma, nel pieno esercizio di una facoltà testualmente prevista dalcodice di rito e senza che possa ipotizzarsi il minimo errore di fatto o percettivo, lo hacondannato al distinto pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.3. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 625, comma 4, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]