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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16378/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 134 OSSERVA Letta la memoria depositata in vista dell'udienza camerale con motivi nuovi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso principale non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche a tratti incomprensibili (vistose troncature di frasi nonostante la sequenza delle pagine) e comunque: - generiche (motivi §§ 1 e 1.2), limitandosi il ricorrente a ripercorrere il motivo di appello e la motivazione della sentenza impugnata; - di fatto e generiche, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali, secondo un metodo di analisi viepiù contrario ai principi in tema di prova indiziaria e in tema di deduzione di ipotesi difensive "alternative" (motivi § 2.1., declinato da pag. 6, § 2.2., declinato da pag. 9, § 2.3., declinato a pag. 10, § 2.4., declinato dal pag. 10, § 2.6., declinato a pag. 13, § 2.7., declinato da pag. 13, § 3.1., declinato a pag. 15); - manifestamente infondate (motivo § 2.5., declinato da pag. 12), avendo la Corte di appello ritenuto accertata la circostanza, senza necessità di ulteriore istruttoria, mentre generiche sono le contestazioni della difesa sul punto; (motivo § 3.2., declinato da pag. 15) sulla prescrizione del reato di simulazione del reato (in presenza di ritenuta recidiva qualificata); - relative al trattamento sanzionatorio (ultimo motivo § 3.3., declinato da pag. 16), benché privo di vizi rilevabili in questa sede, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato sulla dosimetria della pena, una volta modificata la struttura del reato continuato (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), irrogando il minimo della pena; Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente (art. 585, comma 4, ult. parte cod. proc. pen.) e come anche preclude la possibilità di "integrare" i motivi già proposti; Rilevato che in ogni caso il motivo nuovo è inammissibile in quanto va ribadito che non è consentito «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (così, di recente Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv 280027, non mass. sul punto; in senso conforme, v.

Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279059).

Considerato in ogni caso che la inammissibilità del ricorso, contestata dalla difesa, non discende da un'applicazione della legge processuale con un eccesso di formalismo, ma da una precisa scelta del legislatore che ha inteso, nella sua discrezionalità, fissare specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione (nella specie non rispettate); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 134 OSSERVA Letta la memoria depositata in vista dell'udienza camerale con motivi nuovi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso principale non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche a tratti incomprensibili (vistose troncature di frasi nonostante la sequenza delle pagine) e comunque: - generiche (motivi §§ 1 e 1.2), limitandosi il ricorrente a ripercorrere il motivo di appello e la motivazione della sentenza impugnata; - di fatto e generiche, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali, secondo un metodo di analisi viepiù contrario ai principi in tema di prova indiziaria e in tema di deduzione di ipotesi difensive "alternative" (motivi § 2.1., declinato da pag. 6, § 2.2., declinato da pag. 9, § 2.3., declinato a pag. 10, § 2.4., declinato dal pag. 10, § 2.6., declinato a pag. 13, § 2.7., declinato da pag. 13, § 3.1., declinato a pag. 15); - manifestamente infondate (motivo § 2.5., declinato da pag. 12), avendo la Corte di appello ritenuto accertata la circostanza, senza necessità di ulteriore istruttoria, mentre generiche sono le contestazioni della difesa sul punto; (motivo § 3.2., declinato da pag. 15) sulla prescrizione del reato di simulazione del reato (in presenza di ritenuta recidiva qualificata); - relative al trattamento sanzionatorio (ultimo motivo § 3.3., declinato da pag. 16), benché privo di vizi rilevabili in questa sede, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato sulla dosimetria della pena, una volta modificata la struttura del reato continuato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), irrogando il minimo della pena; Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente (art. 585, comma 4, ult. parte cod. proc. pen.) e come anche preclude la possibilità di "integrare" i motivi già proposti; Rilevato che in ogni caso il motivo nuovo è inammissibile in quanto va ribadito che non è consentito «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (così, di recente Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv 280027, non mass. sul punto; in senso conforme, v. Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 279059). Considerato in ogni caso che la inammissibilità del ricorso, contestata dalla difesa, non discende da un'applicazione della legge processuale con un eccesso di formalismo, ma da una precisa scelta del legislatore che ha inteso, nella sua discrezionalità, fissare specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione (nella specie non rispettate); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa dell
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