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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18855/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado resa in sede di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e di euro 333,34 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo doglianze affidate a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denunzia erronea applicazione dell'art. 4 succitato, in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente in occasione della perquisizione dell'autovettura da lui condotta ove furono rinvenuti gli strumenti atti ad offendere indicati nel capo di imputazione, essendo state acquisite tali dichiarazioni in violazione delle disposizioni di cui all'art. 63, cod. proc. pen., e senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

La difesa rileva che da tale inutilizzabilità deriva l'insussistenza della prova del fatto del porto da parte dell'imputato delle armi nell'auto intestata ad altro soggetto.

2.2. Con il secondo motivo denunzia illogicità della motivazione in punto di diniego della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., nonostante l'opzione per il rito abbreviato, l'assenza di precedenti penali analoghi, le modalità della condotta, l'assenza di pericolo derivante dalla stessa e la fissazione della pena nel minimo, previa massima riduzione per le concesse attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo espone ancora un volta doglianze in questa sede prive dei requisiti di ammissibilità, poiché da un lato non superano il rilievo già opposto in sede di merito circa l'assenza dell'allegazione di ogni giustificato motivo del porto dei due coltelli e dell'ascia, dall'altro la richiamata inutilizzabilità, seguendo lo stesso argomentare difensivo, non risulterebbe idonea a smentire il giudizio di colpevolezza, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, la mera intestazione ad altra persona (non presente) dell'autovettura, conducendo la quale l'imputato portava ingiustificatamente in luogo pubblico gli strumenti atti ad offendere e dunque poneva in essere la condotta tipica sanzionata penalmente.

3. Il secondo motivo pone rilievi ugualmente inammissibili in ragione della loro aspecificità e comunque manifesta infondatezza, in quanto, oltre a richiamare elementi estranei a quelli rilevanti ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 131-bis, cod. pen., manca di considerare che la sentenza di appello ha apprezzato, in termini esaustivi a giustificazione del diniego al riguardo, le allarmanti modalità dei fatti (come già evidenziate in primo grado), avendo Molinaro (persona non incensurata) portato illecitamente non solo più coltelli, ma anche una mannaia.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, della somma di euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado resa in sede di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e di euro 333,34 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia erronea applicazione dell'art. 4 succitato, in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente in occasione della perquisizione dell'autovettura da lui condotta ove furono rinvenuti gli strumenti atti ad offendere indicati nel capo di imputazione, essendo state acquisite tali dichiarazioni in violazione delle disposizioni di cui all'art. 63, cod. proc. pen., e senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. La difesa rileva che da tale inutilizzabilità deriva l'insussistenza della prova del fatto del porto da parte dell'imputato delle armi nell'auto intestata ad altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo denunzia illogicità della motivazione in punto di diniego della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., nonostante l'opzione per il rito abbreviato, l'assenza di precedenti penali analoghi, le modalità della condotta, l'assenza di pericolo derivante dalla stessa e la fissazione della pena nel minimo, previa massima riduzione per le concesse attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo espone ancora un volta doglianze in questa sede prive dei requisiti di ammissibilità, poiché da un lato non superano il rilievo già opposto in sede di merito circa l'assenza dell'allegazione di ogni giustificato motivo del porto dei due coltelli e dell'ascia, dall'altro la richiamata inutilizzabilità, seguendo lo stesso argomentare difensivo, non risulterebbe idonea a smentire il giudizio di colpevolezza, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, la mera intestazione ad altra persona (non presente) dell'autovettura, conducendo la quale l'imputato portava ingiustificatamente in luogo pubblico gli strumenti atti ad offendere e dunque poneva in essere la condotta tipica sanzionata penalmente. 3. Il secondo motivo pone rilievi ugualmente inammissibili in ragione della loro aspecificità e comunque manifesta infondatezza, in quanto, oltre a richiamare elementi estranei a quelli rilevanti ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 131-bis, cod. pen., manca di considerare che la sentenza di appello ha apprezzato, in termini esaustivi a giustificazione del diniego al riguardo, le allarmanti modalità dei fatti (come già evidenziate in primo grado), avendo Molinaro (persona non incensurata) portato illecitamente non solo più coltelli, ma anche una mannaia. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, della somma di euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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